Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00007 presentata da CALDERISI GIUSEPPE (FORZA ITALIA) in data 19960522
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere - premesso che: il Presidente della giunta regionale dell'Emilia Romagna Pierluigi Bersani e' stato nominato ministro del Governo Prodi ed e' pertanto sopraggiunta l'incompatibilita' ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 154 del 1981, con la conseguente decadenza, ai sensi dell'articolo 24 dello statuto della regione Emilia Romagna, dell'intera giunta regionale; l'articolo 8 della legge n. 43 del 23 febbraio 1995 afferma che: "1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta e' comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale e' ridotto ad un biennio. 2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si e' verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio regionale"; la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, in data 31 gennaio 1996 ha risposto alla richiesta di parere del Presidente della regione Molise, formulata in data 13 dicembre 1995, riguardante l'interpretazione del suddetto articolo 8 della legge n. 43 del 1995 in relazione all'integrazione della Giunta con l'ingresso di un nuovo assessore; in tale risposta si afferma che l'ingresso nella Giunta di un nuovo assessore, con il conseguente rafforzamento della maggioranza che sostiene la Giunta, puo' avvenire senza una ripetizione del meccanismo di investitura fiduciaria, e quindi senza determinare l'aplicazione della norma sanzionatoria prevista dall'articolo 8 della legge n. 43 del 1995, mentre invece tale norma sanzionatoria trova applicazione "nel caso in cui durante il periodo di ventiquattro mesi vi sia "comunque" (mozione di sfiducia, questione di fiducia non accolta, dimissioni, decadenza dalla carica per qualsiasi causa del Presidente della Giunta, mancanza per qualsiasi causa di un terzo dei componenti della Giunta)", come si evince dal testo integrale della richiesta di parere da parte del Presidente della Giunta del Molise e dalla risposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri che di seguito si riproducono: Richiesta di parere della regione Molise (13 dicembre 1995): "A seguito delle ultime consultazioni elettorali, svoltesi il 23 aprile 1995, si e' insediata in questa Regione, presieduta dallo scrivente, una Giunta composta da cinque Assessori, eletta in seno al Consiglio dalla coalizione collegata alla lista regionale risultata vincitrice della competizione elettorale. Una sola forza politica, facente parte della coalizione vincente, non ha dato il pieno appoggio all'Esecutivo, esprimendo voto di astensione. Si appalesa ora l'opportunita' di rafforzare la maggioranza presente in Consiglio ed espressa dal corpo elettorale, attraverso l'ingresso in Giunta della componente politica che si era astenuta all'atto della sua elezione. L'operazione, che di fatto non altererebbe in alcun modo l'attuale rapporto esistente in Consiglio tra maggioranza e minoranza - considerato che la stessa maggioranza, che e' stata espressa dal corpo elettorale, sarebbe presente nella nuova Giunta allargata - potrebbe realizzarsi seguendo alternativamente due procedure: a) dimissioni dell'attuale Esecutivo ed elezione congiunta del Presidente e dei componenti della nuova Giunta; b) elezione del solo componente destinato ad integrare l'Esecutivo in carica. La prima soluzione rispecchierebbe una prassi fino ad oggi seguita, sostanzialmente rispondente alle previsioni dello Statuto della Regione che, all'articolo 21 - pur riferendosi all'elezione del primo Esecutivo dopo le consultazioni elettorali -, dispone che il Presidente ed i componenti della Giunta regionale siano eletti congiuntamente dal Consiglio. La seconda ipotesi, invece, non trova un preciso riscontro nello Statuto, il quale, all'articolo 28, primo comma, prevede la sostituzione dei singoli componenti della Giunta, che si siano dimessi o siano decaduti, e non gia' l'integrazione dell'Esecutivo cui si intenda procedere. L'ipotesi, non essendo comunque vietata dalle previsioni statutarie, che non la prevedono e quindi non la disciplinano, dovrebbe ritenersi ammissibile, appalesandosi, una volta realizzata, come una nuova prassi istituzionale. In sostanza la Giunta, anziche' dimettersi, rimettendo al Consiglio la nomina del nuovo Esecutivo, potrebbe essere direttamente integrata dal Consiglio stesso, in virtu' del rapporto non eteronomo che lega i due organi e che, in tal senso, si differenzia da quello esistente tra il Parlamento ed il Governo nazionale. Senonche' entrambe le ipotesi prospettate - ma soprattutto la prima, nella quale si avrebbero le dimissioni dell'Esecutivo in carica - potrebbero essere intese, una volta concretizzatesi, come sintomo di una crisi del rapporto fiduciario esistente tra Giunta e Consiglio. In tale ottica appare ineludibile il collegamento con l'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, che sanziona con la riduzione della legislatura a un biennio le ipotesi in cui "nel corso di ventiquattro mesiil rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta e' comunque posto in crisi": interpretando alla lettera la norma, sarebbe sanzionata qualsiasi modifica della Giunta Regionale, in quanto comportante pur sempre, di fatto, l'instaurazione del rapporto di fiducia con un nuovo Esecutivo, con conseguente cessazione dello stesso rapporto nei confronti del primo. Nella sostanza delle cose, invece, l'integrazione dell'Esecutivo cui si intende dar vita - attraverso l'ingresso della forza politica collegata alla lista regionale che, avendo vinto le elezioni, si trova oggi al governo regionale - comporterebbe la totale compattezza della maggioranza - proprio di quella maggioranza espressa e voluta dal corpo elettorale - e, conseguentemente, lungi da qualsiasi situazione di crisi, realizzerebbe il rafforzamento del rapporto di fiducia tra Giunta e Consiglio. In considerazione delle difficolta' interpretative poste dal citato articolo 8 della legge n. 43 del 1995, si chiede di acquisire l'autorevole parere di codesta Presidenza sulle varie questioni prospettate. Il Presidente (Dott. Marcello Veneziale) "; Risposta del dipartimento per gli affari regionali (31 gennaio 1996): "Con nota n. 28451, codesta Regione ha chiesto un parere in ordine all'applicabilita' dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nell'ipotesi in cui la Giunta regionale dovesse essere integrata con un nuovo assessore espressione di una delle forze politiche che, seppure appartenente alla coalizione vincente, inizialmente si era astenuta al momento dell'elezione della Giunta. La problematica sollevata si presta, a fini analitici, ad essere scomposta in due quesiti. In primo luogo occorre esaminare se, alla luce dell'articolo 8 citato, il passaggio di una forza politica dall'astensione al sostegno attivo, con connesso ingresso in Giunta di un nuovo assessore, possa qualificarsi come crisi del rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta, che costituisce la premessa per l'applicazione dell'articolo 8. In caso di risposta negativa, bisogna comunque verificare se lo Statuto della Regione Molise consenta di integrare la Giunta con un nuovo assessore senza passare attraverso la crisi del rapporto di fiducia. Per quanto riguarda il primo profilo, i primi commentatori della legge hanno gia' posto in evidenza "l'eccesso di genericita' della previsione dell'articolo .... essendo tutt'altro che univoca la determinazione dei casi in cui il rapporto fiduciario sia comunque posto in crisi", con la conseguenza che la sua sussistenza e' rimessa "in pratica al discrezionale (ma ampio) apprezzamento del Governo e del Presidente della Repubblica" (F. RIMOLI, Una nuova legge elettorale per le Regioni, in Giornale di diritto amministrativo, n. 4/1995, p. 393). Sembra, comunque, che nel caso specifico in esame non possa considerarsi sussistente il presupposto per la riduzione della durata in carica del Consiglio. Militano a favore della soluzione alcuni argomenti. In primo luogo va osservato che, secondo l'opinione prevalente nella dottrina costituzionalistica (Galizia, Lavagna), il rapporto di fiducia corre tra l'organo legislativo e quello esecutivo unitariamente considerati, con la conseguenza che la rottura del rapporto di fiducia sarebbe contrassegnato sempre da un evento formale, come l'approvazione della mozione di sfiducia o la presentazione delle dimissioni. Pertanto, in assenza di questi presupposti, la semplice integrazione della Giunta, pur con il suo indiscutibile valore politico, non pare dare luogo alla crisi del rapporto fiduciario. A cio' si aggiunga il criterio ermeneutico di ordine generale sulla cui base occorrerebbe interpretare comunque restrittivamente la disposizione in questione, in quanto limitativa della discrezionalita' politica dei singoli consiglieri e dei gruppi presenti nelle assemblee regionali. In secondo luogo va osservato che la ratio dell'articolo 8 e' quella di costituire un deterrente (grazie alla sanzione della durata in carica del Consiglio), nei confronti di cambiamenti di coalizioni realizzate nel Consiglio e non sottoposti al vaglio del corpo elettorale (e' una norma "anti-ribaltone"). Orbene, nel caso in questione non si assiste ad un cambiamento della composizione politica della maggioranza, in contrasto con le indicazioni emerse dalla consultazione elettorale, bensi' all'integrazione della Giunta con un corpo elettorale e che e' risultata la prima per numero di voti. Con la conseguenza che trattandosi sempre della stessa maggioranza non dovrebbe trovare applicazione l'articolo 8. Per incidens - pur nella consapevolezza del limitato valore dei lavori preparatori (piu' volte affermato dalla stessa giurisdizione), i quali tuttavia possono essere considerati quali elementi di ausilio interpretativo - si potrebbero altresi' richiamare alla memoria alcuni interventi, svolti innanzitutto nella seduta della Camera dei deputati del 20 febbraio 1995, quando e' stato esaminato l'emendamento della Commissione Affari costituzionali (classificato con il numero 3.014), volto ad introdurre la norma contenuta poi nell'articolo 8 della legge. In particolare, l'onorevole Bassanini ha sottolineato che la norma in questione si riferisce solo ad un "cambio di maggioranza". Del resto, la stessa questione pregiudiziale di costituzionalita', presenta nella seduta della Camera del 15 febbraio 1995 dai deputati Dotti, Calderisi e Vito - volta a richiamare l'esigenza di norme "antiribaltone" - espressamente si riferiva alle "dimissioni del Presidente e dei membri della Giunta, la loro revoca o il voto di sfiducia nei loro confronti, qualora motivati dal venir meno della maggioranza consiliare costituitasi a seguito dell'assegnazione dei seggi conseguiti dalla lista regionale come premio di governabilita'". Piu' specificatamente, nella seduta antimeridiana del Senato della Repubblica 23 febbraio 1995, il relatore (sul disegno di legge riguardante il nuovo sistema elettorale) Villone, in sede di replica durante la discussione generale, esplicitamente, in riferimento all'espressione: "rapporto di fiducia comunque posto in crisi", ha ritenuto che vi si debba "vedere quello che normalmente viene detto dalla dottrina quanto al rapporto fiduciario, e cioe' tutti gli eventi che nell'esperienza parlamentare nostra e nell'analisi dottrinaria vengono ricondotti ad un concetto di crisi. Per quanto mi riguarda ci sono le dimissioni del Presidente della Giunta, c'e' la mozione di sfiducia, non c'e' il rimpasto parziale del Governo regionale che non conduca alla sostituzione del Presidente, per il motivo che ho gia' richiamato, che nella nostra esperienza il rimpasto di governo non necessariamente ha condotto ad un nuovo voto di fiducia. Non vi e' quindi una connessione necessaria tra rimpasto e fiducia, non c'e' una coincidenza tra il rimpasto ed il concetto di crisi". Ed inoltre: nella stessa seduta, in sede di esame degli emendamenti presentati all'articolo 8, lo stesso relatore Villone ha ribadito altresi', sempre a proposito delle ipotesi di rimpasto, che "o questo si traduce in un atto formale di rottura del rapporto fiduciario, e cioe' nelle dimissioni del Presidente della Giunta oppure in una mozione di sfiducia, o non rileva ai fini dell'applicazione di questo articolo". In terzo luogo, puo' aggiungersi che l'art. 8 dovrebbe comunque essere interpretato restrittivamente, visto che esso, nonostante l'accortezza del legislatore nell'evitare di usare il termine "scioglimento", sembra costituire un'ipotesi di destituzione dell'organo consiliare che si aggiunge a quelle previste dall'art. 126 della Costituzione. Sicche', anche ad escludere l'incostituzionalita' della norma (che, com'e' noto, in molti hanno sostenuto), andrebbe comunque preferita quell'interpretazione che pare alterare in misura minore il sistema delle relazioni tra gli organi regionali, come delineato dalla Costituzione. Solo per completezza di esposizione ci si limitera' anche ad un accenno alle problematiche piu' generali concernenti gli organi collegiali, i quali, come noto, si distinguono innanzitutto per la composizione, che in alcuni casi ed in relazione a determinate funzioni puo' essere "variabile", oppure di tipo "perfetto", in cui e' necessaria la presenza e la partecipazione (alla discussione ed alla formazione dell'atto deliberato) di tutti i componenti. E' noto che le Giunte regionali, che sono organi collegiali di tipo politico, non rientrano in nessuna delle due ipotesi sopra citate, basandosi invece sul principio del quorum strutturale e funzionale, per cui evidentemente l'eventuale ingresso di un membro nel corpo collegiale non comporta di per se' - sulla base dei principi generali - la necessita' di procedere ad una rinnovazione dell'intero organo collegiale. Pertanto, riassuntivamente e sinteticamente, la fattispecie prevista dall'articolo 8 della legge n. 43 del 1995 sembra poter trovare applicazione nel caso in cui durante il periodo di ventiquattro mesi vi sia "comunque" (mozione di sfiducia, questione di fiducia non accolta, dimissioni, decadenza dalla carica per qualsiasi causa del Presidente della Giunta, mancanza per qualsiasi causa di un terzo dei componenti della Giunta) una crisi nel rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta regionale. Diversa si appaleserebbe la situazione nella quale - permanendo il "contratto di maggioranza" all'interno del Consiglio - si proceda a sostituzioni e/o integrazioni nell'organo collegiale della Giunta regionale. Quest'ultima conclusione e' vieppiu' rafforzata nella fattispecie concreta riguardante la Regione Molise, in cui una forza politica, facente parte della coalizione vincente, passerebbe da un voto di astensione ad un voto favorevole nei confronti della Giunta gia' formata, nella quale si avrebbe altresi' l'ingresso di un assessore esponente della forza politica in questione. Infatti, in tal modo si avrebbero da un lato non una crisi, ma semmai un "rafforzamento" del rapporto di fiducia, e dall'altro una piu' concreta applicazione concreta del meccanismo maggioritario previsto dalla nuova legge elettorale regionale, basato sul collegamento di liste provinciali ad una lista regionale di coalizione in vista di un programma e di una partecipazione comuni ai fini del governo regionale. Si pone a questo punto l'altra questione riguardante le procedure da seguire per eleggere un ulteriore assessore destinato ad integrare l'esecutivo regionale in carica. Al riguardo resta da vedere se lo Statuto della Regione Molise consenta di procedere alll'integrazione della Giunta con un nuovo assessore senza passare attraverso l'apertura formale della crisi. E' evidente, infatti, che se cosi' non fosse, allora, dandosi luogo alla crisi del rapporto fiduciario, dovrebbe applicarsi la misura della riduzione della durata del Consiglio. Occorre, innanzitutto, evidenziare come lo Statuto della Regione Molise, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 347, non preveda espressamente l'ipotesi di una integrazione della composizione della Giunta. Dalla presenza di tale lacuna statutaria non sembra possa evincersi un divieto di procedere ad integrazioni della Giunta, e cio' per una serie di motivazioni. In primo luogo, e' noto l'indirizzo dottrinario secondo cui, laddove non vi sia nei rapporti Giunta-Consiglio una puntuale disciplina nella Costituzione (o negli Statuti), allora dovrebbe trovare applicazione - in nome del principio democratico e dell'unita' dello Stato italiano - il modello di rapporto intercorrente tra l'esecutivo ed il legislativo statali, con le relative prassi applicative. In proposito, sono sin troppo noti per dover essere qui ripetuti i molteplici casi in cui si e' proceduto a rimpasti nella compagine governativa senza l'attivazione di meccanismi fiduciari. Inoltre, in ogni caso, l'articolo 28 dello Statuto della Regione Molise prevede espressamente sia la possibilita' di sostituire singoli componenti della Giunta nell'ipotesi di dimissioni o di decadenza per qualsiasi causa, sia quella di affidare ad altro assessore della Giunta le funzioni di un altro componente in caso di impedimento temporaneo. Ebbene: in base a generali criteri di ragionevolezza o, se si preferisce, seguendo regole razionali di interpretazione, ed in particolare il cosiddetto "argomento a fortiori" (per cui nel piu' e' compreso il meno), evidentemente se lo Stato prevede la possibilita' di sostituire un assessore con un altro senza dover ricorrere ad una nuova investitura fiduciaria, allora a maggior ragione una tale procedura puo' essere seguita nel caso di una semplice integrazione nella composizione della Giunta, la quale integrazione evidentemente ha una minore rilevanza politica rispetto all'altra ipotesi della sostituzione, che potrebbe in linea teorica significare anche il cambio di un assessore di una certa parte politica con un esponente di altra forza politica. Sembrerebbe, pertanto, da scartare l'ipotesi del ricorso all'articolo 21 dello Statuto, che prevede l'elezione (iniziale) congiunta del Presidente e dei componenti della Giunta. Tale articolo, infatti, sta a significare che l'indirizzo politico e' precostituito dalla maggioranza consiliare, che non a caso vota su "mozioni concorrenti di fiducia" per cui si deve procedere ad un rinnovo della procedura di elezione della Giunta, evidentemente, solo nel caso in cui vi sia un mutamento nell'indirizzo politico di maggioranza. Piuttosto in tale ambito occorrera' richiamare alcune norme del Regolamento interno del Consiglio della Regione Molise, approvato dal Consiglio stesso con deliberazione n. 144 del 25 marzo 1985. Infatti, innanzitutto l'articolo 62, secondo comma, prevede espressamente la semplice "comunicazione" del Presidente della Giunta al Consiglio per quanto concerne le "modifiche successive anche parziali" nelle attribuzioni dei componenti della Giunta stessa. Inoltre, l'articolo 65 distingue espressamente le conseguenze delle dimissioni e della decadenza dalla carica del Presidente (che comporta l'automatica decadenza anche della Giunta) e le analoghe ipotesi concernenti singoli componenti della Giunta, nel qual caso il Presidente ha l'obbligo di proporne l'immediata sostituzione al Consiglio (v. rispettivamente il primo ed il terzo comma), per cui non sembra possa adombrarsi la decadenza della Giunta in caso di sua integrazione con l'ingresso di un altro assessore. Quest'ultima fattispecie di decadenza sembra verificarsi solo nel caso previsto dall'ultimo comma del predetto articolo 65, in base al quale la Giunta deve essere rinnovata per intero (solo) "quando venga a mancare per qualsiasi causa un terzo dei suoi componenti", e non quindi nel caso minimale di una integrazione assessorile nella composizione della Giunta. Nella richiesta di parere inviata codesta Regione ricorda che, in passato per situazioni analoghe, si e' seguita la prassi delle dimissioni della Giunta e della successiva rielezione della nuova Giunta con l'integrazione di uno o piu' assessori. Ma - per le ragioni anzidette - tale prassi sembra essersi verificata innanzitutto praeter Statuto mentre semmai avrebbe potuto trovare applicazione il citato articolo 28 dello Statuto stesso. Inoltre, testualmente - sulla base della nuova normativa elettorale - tale prassi rischierebbe di configurarsi contra legem, in quanto contrastante con le esigenze di alleanze elettorali e programmatiche di stabilita' nelle maggioranze politiche di indirizzo e di compattezza nelle compagini governative, sottese alla legge n. 43 del 1995; ed addirittura potrebbe adombrarsi, sotto un certo profilo, anche fraus Constitutionis nel senso che la si potrebbe ritenere un modo surrettizio di intendere il rapporto fiduciario costituzionalmente imposto tra Consiglio e Giunta, che va evidentemente interpretato anche alla luce del complesso dei princi'pi desumibili al riguardo dalla legislazione ordinaria. Inoltre - a parte il fatto che probabilmente tale prassi sara' stata il risultato di una sommatoria di singoli precedenti concreti legati alle convenienze politiche del momento, piuttosto che l'espressione di una vera e propria "convenzione" instauratasi all'interno del rapporto fiduciario - non si puo' non ribadire che, alla stregua di un principio generale, anche le prassi sorte in passato nell'ambito del cosiddetto "diritto parlamentare regionale" debbano essere riviste alla legge dei profondi mutamenti intervenuti nel sistema di elezione dei consiglieri regionali con la legge 23 febbraio 1995, n. 43, la quale ha altresi' dettato disposizioni da considerarsi, seppur in senso atecnico, "princi'pi fondamentali" in materia di rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta. Per tutte le argomentazioni in precedenza esposte, concordemente ad un parere espresso dal Ministro delle Rifome istituzionali, all'uopo interessato, si ritiene che, alla luce delle norme dello Statuto e del Regolamento del Consiglio molisani, l'integrazione della Giunta con l'ingresso di un nuovo assessore, e quindi con un rafforzamento della maggioranza che sostiene la Giunta, possa avvenire senza una ripetizione del meccanismo di investitura fiduciaria, ma seguendo le procedure previste per il rimpasto assessorile. Inoltre, non essendovi evidentemente una "crisi del rapporto fiduciario" ma semmai uno suo rafforzamento, si ritiene, altresi', non possa trovare applicazione la norma sanzionatoria di cui all'articolo 8 della legge n. 43 del 1995, che riduce in tal caso ad un biennio il quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale. Il Ministro (Frattini); la direzione generale degli affari regionali e legislativi' della regione Emilia Romagna, secondo quanto ha riferito agenzia Agi in un lancio del 17 maggio 1996 delle ore 19.22, ha invece sostenuto che "e' senz'altro da escludersi che la norma dell'articolo 8 citato abbia inteso stabilire la minor durata della legislatura regionale per ogni caso di nuova elezione del Presidente e della Giunta regionale" e che nel caso in questione non sono necessarie nuove elezioni in quanto non e' venuto meno il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta in quanto "il legislatore ha voluto riferirsi non a qualunque cessazione del Presidente della Giunta ma, selettivamente, ad una cessazione dovuta a una crisi del rapporto fiduciario, considerato come relazione politica specifica tra un esecutivo e la sua maggioranza" -: quale sia l'avviso del Governo sulla questione e se non ritengano che la tesi della Direzione generale degli affari regionali e legislativi della regione Emilia Romagna (anche a prescindere dall'evidente conflitto di interessi da cui essa e' inficiata) configuri una doppia truffa: da una parte la violazione dell'articolo 8 della citata legge n. 43 del 1995, come sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 1996, dall'altra parte, sul piano politico, un aggiramento della volonta' manifestata dagli elettori dell'Emilia Romagna che nelle elezioni regionali dell'anno scorso si erano espressi sulla base dell'indicazione della persona di Pierluigi Bersani come candidato alla presidenza della Giunta regionale, ai sensi delle norme della nuova legge elettorale regionale; se il Governo non ritenga che l'eventuale mancata applicazione dell'articolo 8 della legge n. 43 del 1995 (in quanto tale norma agirebbe, sostanzialmente, solo nel caso di mozione di sfiducia o di questione di fiducia non accolta), avrebbe come conseguenza che la sola indicazione agli elettori di un candidato alla Presidenza della Giunta regionale perderebbe ogni valore, potendo essa essere facilmente aggirata dai partiti con molteplici espedienti (del resto non vi e' solo l'incompatibilita' con la carica di ministro: la legge n. 154 del 1981 stabilisce infatti un lungo e articolato elenco di casi di incompatibilita' e ineleggibilita' che puo' provocare la decadenza della carica di Presidente della giunta regionale); se il Governo non ritenga che l'accoglimento della tesi della Direzione generale degli affari regionali e legislativi della regione Emilia Romagna avrebbe altresi' altre conseguenze: che la stessa indicazione agli elettori del candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avvenuta nelle recenti elezioni politiche, non essendo neppure assistita da una norma come quella dell'articolo 8 della legge n. 43 del 1995, perderebbe anch'essa valore politico con l'evidente messaggio all'opinione pubblica e forse allo stesso Presidente del Consiglio in carica, che la volonta' dei partiti puo' sovvertire, dopo un anno, la scelta manifestata dagli elettori; che la tesi sostenuta da vasti settori dell'Ulivo per quanto riguarda la riforma istituzionale relativa alla forma di governo, cioe' la tesi che sia sufficiente l'indicazione sulla scheda elettorale del candidato alla carica di Presidente del Consiglio, venga completamente a cadere e che solo l'elezione popolare diretta puo' costituire un'effettiva garanzia del rispetto della sovranita' popolare. (2-00007)