Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00260 presentata da NANIA DOMENICO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960522
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. - Per conoscere - premesso che: la Corte Costituzionale con sentenza n. 243 del 19 maggio 1993, ha riconosciuto ai dipendenti civili e militari dello Stato il diritto della riliquidazione della indennita' integrativa speciale sulla buonuscita per tutti coloro che non l'hanno ottenuta; la legge n. 87 del 29 gennaio 1994 ha riconosciuto la riliquidazione della indennita' di buonuscita soltanto a favore dei dipendenti cessati dal servizio successivamente al 30 novembre 1984; i dipendenti degli enti locali, con legge n. 299 del 7 luglio 1980, hanno gia' ottenuto il beneficio riconosciuto con la retroattivita' dal gennaio 1974; in barba ai principi di giustizia sociale, i dipendenti statali, quasi tutti ex combattenti, sono rimasti classificati in figli e figliastri, di classe A e di classe B -: quali iniziative urgenti si intenda adottare al fine di predisporre un provvedimento che estenda a tutti i dipendenti statali collocati a riposo dal gennaio 1974 in poi i benefi'ci previsti dalla legge n. 87 del 29 gennaio 1994. (4-00260)
Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente i termini di applicazione della legge 29.1.1994, n. 87, che, a seguito di quanto stabilito dalla sentenza n. 243 del 19.5.1993 della Corte Costituzionale, ha previsto il computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione dell'indennita' di buonuscita dei pubblici dipendenti e la conseguente riliquidazione dei relativi trattamenti previdenziali del personale cessato dal servizio successivamente al 30 novembre 1984. In particolare, si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare al fine di pervenire all'estensione della riliquidazione dell'indennita' di buonuscita a tutti i dipendenti pubblici cessati dal gennaio 1974, dal momento che i dipendenti degli enti locali, in forza della legge 7 luglio 1980, n. 299, hanno ottenuto il beneficio in. questione a partire da tale data. Al riguardo, si osserva che con la citata sentenza, il Giudice Costituzionale ha riconosciuto soltanto la titolarita', in capo ai soggetti destinatari, del diritto ad un adeguato computo dell'indennita' integrativa speciale per la determinazione del trattamento di fine rapporto, mentre spetta al legislatore stabilire i criteri di attuazione. A tal fine e' stata emanata la legge n. 87 del 1994, la quale ha dovuto necessariamente contemperare il diritto al beneficio e l'insufficienza delle risorse disponibili per il finanziamento della spesa previdenziale. La riliquidazione e' stata, quindi, regolamentata in base all'istituto della prescrizione decennale, in quanto il termine di decorrenza della corresponsione a regime, stabilito al 1^ dicembre 1994, e' stato fissato a partire dal decennio precedente. Infatti, ove non si fosse reso operante l'istituto della prescrizione, una riliquidazione generalizzata dell'indennita' di buonuscita avrebbe comportato ingenti oneri a carico del bilancio dello Stato, compromettendo, in tal modo, un quadro di politica economica finalizzata alla razionalizzazione della spesa nel settore previdenziale. La legge 29.1.94, n. 87 appare, pertanto, corretta sotto il profilo costituzionale. Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi