Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00224 presentata da ZACCHERA MARCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960522
Al Ministro del tesoro. - Per sapere - premesso che: si constata in Italia, rispetto agli altri Paesi europei, un pesante costo di gestione delle carte di credito bancarie, sia per gli utenti che per i soggetti convenzionati, anche qualora questi ultimi utilizzino sistemi ad operazioni informatizzate per annui nullare i rischi dell'utilizzo fraudolento delle carte di credito stesse -: se ritenga che sia corretto che sui rimborsi rateali e sui ritardi di pagamento venga applicata una percentuale di trattenute su base annua che supera il 26 per cento per gli utenti ed arriva quasi all'8 per cento per i convenzionati; se risponda al vero che, nel caso di addebito in valuta estera, vengano calcolati rapporti di cambio molto superiori a quelli ufficiali; quali controlli, infine, vengano effettuati dalle autorita' bancarie di garanzia degli utenti in merito ai costi di gestione di tali pagamenti. (4-00224)
Si risponde all'interrogazione indicata, concernente le condizioni economiche applicate dalle banche italiane alla clientela per il servizio di pagamento tramite carte di credito. Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che la determinazione delle condizioni economiche praticate alla clientela e' rimessa alle scelte aziendali effettuate dagli intermediari in base all'offerta al pubblico dei prodotti e dei servizi finanziari, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali contenuta nel Titolo VI del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385. Tale normativa fissa gli obblighi di pubblicita' che le banche e gli altri intermediari finanziari sono tenuti ad osservare nei confronti della clientela. In caso di inosservanza di tali obblighi sono attribuiti alla Banca d'Italia specifici poteri di attivazione delle procedure sanzionatorie in via amministrativa. Le disposizioni in questione stabiliscono, inoltre, regole generali in merito alla forma, al contenuto minimo, all'integrazione dei contratti ed alle comunicazioni periodiche che le banche e gli altri intermediari finanziari devono dare alla clientela. In proposito, giova precisare che la natura giuridica dei rapporti tra intermediari e clientela e' tipicamente civilistica ed e', quindi, competenza del giudice ordinario risolvere le relative controversie. Le disposizioni in materia di trasparenza sono intese a promuovere la concorrenza sul mercato bancario e finanziario, favorendo la competitivita' sulla qualita' dei servizi e sull'efficienza operativa. Si soggiunge, infine, che, in tale contesto normativo, la Banca d'Italia svolge i propri compiti istituzionali nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale riconosciuta agli istituti di credito, astenendosi dall'interferire nelle scelte dei singoli intermediari, comprese quelle in materia di determinazione delle condizioni praticate alla clientela. Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pinza.