Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00205 presentata da VENETO ARMANDO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19960522
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: con ordinanza del 26 giugno 1995, il ministro della sanita', nel definire i requisiti igienico-sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari, per quanto attiene al commercio di prodotti della pesca ha prescritto che i rivenditori su aree pubbliche siano muniti di frigoriferi nonche' di banchi attrezzati per la raccolta delle acque di scolo nel sistema delle acque reflue; nella maggior parte dei casi, la vendita di pesce su suolo pubblico viene effettuata, nelle aree meridionali in specie, da parte degli stessi pescatori, in maniera saltuaria e senza predisposizione di posto fisso, ancorche' insistente su suolo pubblico; la normativa appare pertanto sovradimensionata per tali casi, non potendo gli stessi essere assimilati al commercio stabile operato su suolo pubblico; in ogni caso, la mancata pubblicazione della ordinanza da parte degli enti locali rende problematica la sua attuazione nei tempi ormai prossimi a scadere, fissati dall'articolo 10 dell'ordinanza -: se intenda dettare, ad integrazione dell'ordinanza de qua, norme diverse a seconda delle varie situazioni del commercio (posto fisso su suolo pubblico - vendita saltuaria - vendita sperata da titolare di licenza di pesca o congiunto, ecc.), che, pur imponendo il rispetto delle norme igienico-sanitarie poste a garanzia del consumatore, tuttavia non rendano impossibile la rivendita del pescato ad opera dei pescatori; se non ritenga - in ogni caso e per tutte le ipotesi di commercio su suolo pubblico - ampliare di almeno sei mesi i termini di cui al richiamato articolo 10 della ordinanza in questione. (4-00205)
In ordine ai problemi prospettati con l'atto parlamentare summenzionato, deve riconoscersi che diverse Regioni ed organizzazioni di categoria hanno segnalato l'esistenza di notevoli difficolta' nell'applicazione dell'Ordinanza ministeriale 26 giugno 1995 sui requisiti igienico- sanitari prescritti per la vendita e la somministrazione in aree pubbliche di prodotti alimentari. Cio', sia per l'adeguamento alle relative prescrizioni - reso piu' complesso dalla molteplicita' e dall'eterogeneita' delle realta' commerciali coinvolte - sia per i tempi di adeguamento previsti. Questo Ministero, e per esso il competente Dipartimento degli Alimenti e Nutrizione e della Sanita' pubblica veterinaria, tenendo conto delle esigenze prospettate e, ad un tempo, del contemporaneo avvio delle procedure per dare attuazione, ai sensi dell'articolo 32 della c.d. "legge comunitaria" = legge 6 febbraio 1994 n. 52, alla Direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, cui si deve provvedere secondo criteri "armonizzati" con detta Ordinanza, ha ritenuto che sussistessero le condizioni per dar corso ad una revisione di quest'ultima dopo il recepimento della Direttiva 93/43/CEE e ad un differimento dei relativi termini. Una nuova Ordinanza in tal senso e' stata gia' sottoscritta dal Sottosegretario di Stato alla Sanita' titolare delle attribuzioni del settore per delega del Ministro e, dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti, sara' pubblicata in tempi brevi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il Sottosegretario di Stato per la sanita': Viserta Costantini.