Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00200 presentata da MENIA ROBERTO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960522
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: gli allievi degli istituti tecnici industriali, nautici e geometri, per poter esercitare la libera professione, oltre ad aver conseguito la maturita' tecnica, devono effettuare, per due anni consecutivi, il praticantato gratuito presso uno studio tecnico; e' indispensabile l'iscrizione al Collegio professionale di appartenenza, di costo non inferiore alle 300.000 lire, e la stretta frequenza dello studio tecnico; per ottenere l'abilitazione e' necessario, a conclusione del periodo, superare il previsto esame di Stato; detto praticantato non viene contemplato nei motivi per i quali si ottiene il rinvio del servizio militare; al fine di non inficiare il periodo svolto di servizio presso lo studio tecnico, che verrebbe annullato in caso di servizio militare, molti sono costretti ad iscriversi all'universita' ed assicurarsi, con una spesa di 2.400.000 lire, i due anni necessari all'ottenimento dell'abilitazione -: come il Governo valuti tale situazione, chiaramente impari rispetto ad altre analoghe (es. corsi professionali regionali); se non si ritenga di modificare la normativa vigente in tema di rinvii del servizio militare comprendendo nei motivi di rinvio anche i praticantati obbligatori ai fini del sostenimento dell'esame di Stato. (4-00200)
Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La circolare LEV.C.16/U.D.G. datata 31 maggio 1990 della Direzione generale della leva, al titolo terzo, n. 2 lettera "e" prevede che lo studente, conseguito il diploma, possa continuare a fruire del ritardo della ferma di leva per motivi di studio qualora debba ancora sostenere gli esami di Stato per l'esercizio della professione, purche' gli studi possano essere portati a termine entro l'anno di compimento dell'eta' massima (22 anni) prevista dall'articolo 20 della legge 31 maggio 1975, n. 191. Tale limite di eta' discende dalla circostanza che il praticantato di cui trattasi e' assimilato ad un corso di istruzione secondaria. In merito alla circolare in questione, si fa presente che la sopradetta Direzione generale, dal luglio del 1995, ha provveduto alla stampa di manifesti contenenti stralci della stessa riguardanti gli studenti di scuola media superiore, nonche' alla diramazione ai Provveditorati agli studi, per la successiva affissione presso gli istituti d'istruzione di secondo grado. Il Ministro della difesa: Andreatta.