Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00196 presentata da FRAGALA' VINCENZO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960522
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: ai sensi della legge n. 640 del 1954, per gli alloggi di edilizia pubblica realizzati nel quartiere CEP-Petrazzi di Palermo era prevista, in forza della legge n. 231 del 1962 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 2 del 1959 e n. 655 del 1964, la cessione in riscatto agli assegnatari, per un importo pari al 50 per cento del costo originario di costruzione; risulterebbe all'interrogante che, a causa di inadempimenti burocratici, gli assegnatari degli alloggi non siano stati posti in condizione di esercitare il loro diritto di riscatto e che, adesso, per acquistare le loro unita' abitative, debbano corrispondere il maggior prezzo, stabilito dalla legge n. 560 del 1993 recepita con modifiche dalla legge regionale siciliana n. 43 del 1994; la citata legge mantiene condizioni di maggior favore nei confronti degli assegnatari "profughi", determinando, in tal modo, una disparita' di trattamento in fattispecie similari -: se intendano avviare una ispezione al fine di acclarare se la situazione citata in premessa corrisponda ad equita', ed in caso contrario, quali iniziative e provvedimenti intendano assumere per soddisfare le giuste aspettative delle centinaia di famiglie assegnatarie dei succitati alloggi. (4-00196)
In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, sulla base di quanto comunicato dal Segretariato Generale del CER, si fa presente quanto segue. La legge 24 dicembre 1993, n.560 (norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) si applica a tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, definiti nel comma 1 dell'articolo unico della legge stessa, tra cui quelli acquistati, realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato. Tali sono gli alloggi costruiti per accogliere le famiglie allocate in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili, ai sensi della legge n. 640/54. Pertanto, anche nel caso di specie, laddove l'assegnatario non abbia maturato, alla data di entrata in vigore della legge suddetta, il diritto all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi previgenti in materia, si applichera' la legge n. 560/93. Si fa, inoltre, rilevare che, il comma 24 dell'articolo unico della legge n. 560/93 concede agli assegnatari di alloggi realizzati per i profughi, la possibilita' di acquistare l'abitazione a condizioni particolarmente favorevoli (quelle previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2/59). Il Ministro dei lavori pubblici: Di Pietro.