Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00223 presentata da ZACCHERA MARCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960522
Ai Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che: la legge n. 559 del 1993 ha soppresso le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e quindi anche nei comuni e ministeri; il Ministero del tesoro avrebbe ritenuto che in questa normativa debbano essere inclusi anche i sovracanoni dei baciniimbriferi montani (BIM), di cui alla legge n. 959 del 1953, per quanto attiene ai fondi destinati ai comuni non consorziati; tali canoni affluivano alla Banca d'Italia su un conto corrente fruttifero poi intestato al Ministero dei lavori pubblici, che procedeva al riparto tra i comuni aventi diritto; il decreto-legge n. 499 del 25 novembre 1995, all'articolo 17, comma 3, prevederebbe che la nuova procedura da seguire dovrebbe passare attraverso un congelamento dei fondi esistenti al 1^ gennaio 1995 sul predetto conto, per essere trasferiti su altro conto infruttifero acceso presso il Ministero del tesoro, che provvederebbe poi a riassegnare le somme al Ministero dei lavori pubblici, che, a sua volta, l'erogherebbe ai singoli enti, considerando le somme come gestioni fuori bilancio del Ministero dei lavori pubblici; da piu' parti si obbietta che tali somme non siano "gestioni fuori bilancio" ministeriali, in quanto semplici "giroconti" dovuti ed estranei al bilancio statale; di fatto, in questo momento i comuni cui deve essere girato il fondo vengono a trovarsi in situazioni diverse a seconda che siano o meno consorziati -: se non ritengano indispensabile chiarire in via di assoluta urgenza come debbano essere considerati i sovracanoni per i bacini imbriferi montani, al fine di poter permettere ai comuni ed altri enti territoriali di procedere alla predisposizione di bilanci veritieri; se non ritengano di evitare sperequazioni tra amministrazioni aderenti o meno a consorzi, in quanto le somme dovute fanno riferimento a criteri e versamenti specifici legati alle situazioni ed utilizzi locali. (4-00223)
Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'applicazione di sovracanoni sui bacini imbriferi montani. Al riguardo, va innanzitutto premesso che il decreto legge del 20 settembre 1996 n. 491, sancisce che "Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge del 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista daIl'articolo 1, comma 2, della stessa legge per la costituzione del consorzio obbligatorio, e' versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato. Le relative somme sono riassegnate, con decreto del Ministro del Tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai fini della erogazione agli enti destinatari". La medesima norma dispone l'adozione della stessa procedura per le disponibilita' esistenti al 1^ gennaio 1995 sul c/c fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della citata legge n.959 del 1953. Va precisato che tale disposizione si e' resa necessaria in quanto la gestione in questione, essendo "fuori bilancio", doveva soggiacere alla disciplina recata dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge n. 65 del 1989, convertito nella legge n. 155/89, con l'apertura di una contabilita' speciale infruttifera presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma e alla disciplina recata dalla legge n. 559/93 che all'articolo 26 prevede che tutte le gestioni fuori bilancio in essere alla data di entrata in vigore della medesima, con esclusione delle eccezioni in essa previste, sono soppresse e le somme disponibili sulle contabilita' speciali versate in entrata del bilancio statale con imputazione al Capo X - Cap. 3518. Il Ministero dei Lavori Pubblici, invece ha continuato ad utilizzare il c/c fruttifero per la gestione delle disponibilita' dei fondi di cui trattasi, in considerazione della natura particolare della gestione, concernente unicamente versamenti di privati da ripartirsi, poi, tra i Comuni interessati ed i loro Consorzi. La classificazione di gestione fuori bilancio della gestione "Sovracanoni grandi bacini imbriferi montani" e' confermata anche dalla Corte dei Conti che nella propria relazione sul rendiconto generale dello Stato la ricomprende tra quelle che sono state soppresse ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della surrichiamata legge n. 155/89. Va, peraltro, segnalato che l'esigenza di un riordino della materia delle gestioni fuori bilancio trova fondamento, non solo, nella mera operazione contabile di riconduzione in bilancio di tutte le gestioni che negli anni sono proliferate al di fuori di esso, ma, specialmente, nella necessita' di rincodurre nel bilancio dello Stato una notevole entita' di risorse sottratte al controllo parlamentare e a quello della Corte. Il Ministero dei Lavori Pubblici, interessato sulla questione, ha comunicato di aver provveduto con telegramma del 5 aprile u.s. ad interessare tutti i concessionari, affinche' versino per l'anno in corso, in attuazione della nuova normativa, il relativo sovracanone sul citato capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato. Inoltre, in relazione all'ammontare delle somme versate, il Ministero dei Lavori Pubblici provvedera' ad effettuare le relative liquidazioni a favore dei Comuni e Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani. Per quanto, invece, attiene alle liquidazioni relative all'esercizio 1995, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione a favore dei Consorzi delle somme loro spettanti e dei provvedimenti di trasferimento dei fondi dal c/c in essere presso la Banca d'italia al predetto capitolo di bilancio, sono stati disposti atti di pignoramento da parte del Pretore di Roma. Allo stato attuale la Direzione Generale della Difesa del Suolo del Ministero dei Lavori Pubblici ha interessato il competente Ufficio perche' vengano forniti chiarimenti in ordine alle azioni da intraprendere al fine del recupero delle somme pignorate. Per quanto concerne infine l'eliminazione della "disparita' di trattamento" tra i consorzi di bacini imbriferi montani che incassano direttamente i sovracanoni e i Comuni che li ricevono attraverso il bilancio dello Stato, sulla base della legislazione vigente, i suddetti Comuni valuteranno l'opportunita' di costituirsi in consorzio.