Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00340 presentata da PISTONE GABRIELLA (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19960522
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: Milena Ladu, nata a Olbia il 24 giugno 1972, e' indagata in un procedimento penale innanzi alla procura della Repubblica di Sassari ed e' attualmente detenuta presso la casa circondariale di Rebibbia a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Sassari in data 4 gennaio 1995; a quanto riferito agli interroganti, la Ladu si trova sottoposta, da oltre otto mesi, a un totale regime di isolamento; a quanto risulta, inoltre: la Ladu e' controllata 24 ore su 24; non puo' vedere ne' parlare con persone diverse dai magistrati e dal difensore; non ha permessi di colloquio ne' di alcun altro tipo di contatto, neppure con i familiari; non le e' consentito l'uso del televisore ne' la lettura dei quodiani; le numerose richieste rivolte dal difensore al PM di Sassari, con le quali si chiedevano spiegazioni rispetto a tale trattamento, non hanno avuto risposta alcuna; la Ladu non puo' ricevere ne' inviare nessun tipo di corrispondenza e pare siano state sequestrate anche lettere inviate al difensore; a quanto riferito, tale stato di isolamento e' stato disposto dal pubblico ministero di Sassari; gli interroganti ritengono che tale trattamento potrebbe essere in contrasto con i princi'pi generali dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare, con l'articolo 1, che prevede che il trattamento dei detenuti deve essere conforme a umanita' e assicurare il rispetto della dignita' della persona; qualora le disposizioni impartite dal pubblico ministero alla direzione del carcere facessero riferimento all'articolo 33 dell'ordinamento penitenziario esse potrebbero essere altresi', in contrasto anche con l'attuale normativa sulla custodia cautelare -: sulla base di quali norme sia stato ordinato tale trattamento; se, piu' in generale, non ritenga che il terzo comma dell'articolo 33 dell'ordinamento penitenziario debba ritenersi tacitamente abrogato dalle leggi successive, che hanno modificato l'ordinamento penitenziario e dalle vigenti norme processuali in tema di custodia cautelare; se, nell'ambito delle sue prerogative, non ritenga necessario e urgente intervenire al fine di chiarire, rispetto al terzo comma dell'articolo 33 della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale soggetto processuale - dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988 - debba intendersi per "autorita' giudiziaria che puo' disporre l'isolamento, dal momento che l'attuale norma - cosi' come formulata - si appalesa in aperto contrasto con i princi'pi costituzionali e con le norme sulla custodia cautelare. (4-00340)
In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si comunica quanto segue. In relazione alle indagini svolte a seguito dell'omicidio, avvenuto in agro di Ozieri il 16 agosto 1995, dei Carabinieri Ciriaco Carru e Walter Frau, intervenuti durante un tentativo di rapina ai danni di un furgone portavalori, episodio nel quale avevano perso la vita anche due dei rapinatori di cui uno ucciso dai complici ed un altro verosimilmente suicida, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, in persona del Sostituto Procuratore dott. Gaetano Alfredo Cau emetteva ordine di fermo eseguito in data 15.9.1995, a carico di Milena Ladu. Il G.I.P del Tribunale di Tempio Pausania, su richiesta del P.M., disponeva in data 17.9.1995 la misura cautelare della custodia in carcere della Ladu indagata, unitamente ad altre persone, per i reati di concorso in omicidio plurimo, porto e detenzione di armi, ricettazione in armi da guerra ed altro, e dichiarava la propria incompetenza per territorio, rimettendo gli atti all'Autorita' Giudiziaria di Sassari. Lo stesso giorno, il Dott. Cau, nel rilevare l'inidoneita' dell'istituto di Tempio Pausania a garantire l'isolamento giudiziario della detenuta Ladu e dei coimputati, chiedeva al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di provvedere a disporne l'immediato trasferimento in un idoneo istituto penitenziario fuori dalla Sardegna con obbligo di mantenere l'assoluto isolamento. Nel contempo la predetta Autorita' giudiziaria rendeva noto che era in procinto di chiedere l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 41 bis comma 2^, dell'Ordinamento penitenziario nei confronti di tutti gli indagati. Il trasferimento della Ladu dalla Casa Circondariale di Tempio Pausania a quella di Roma Rebibbia femminile e' stato pertanto disposto in data 20.9.1995 con le modalita' stabilite dall'Autorita' giudiziaria. Il 25.9.1995 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha provveduto a richiedere al dr. Cau fino a quando dovesse ritenersi in vigore l'isolamento nei confronti, tra gli altri, anche della detenuta in questione, atteso quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 22, 5^ comma decreto del Presidente della Repubblica 29.4.1976, n. 431 sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18.5.1989, n. 248). Il Dipartimento ha riferito che nessun riscontro e' pervenuto a tale richiesta e che solo in data 29.5.1996 il Sostituto Procuratore dr. Cau ha revocato, nei confronti della Ladu, l'isolamento giudiziario mantenendo tuttavia il controllo sulla corrispondenza. La detenuta e' stata pertanto allocata nella sezione femminile di Rebibbia, in cella singola e con la possibilita' di fruire dei passeggi e della socialita' ed e' stata altresi' autorizzata a leggere i giornali, a vedere la televisione nonche' ad effettuare regolari colloqui con i familiari. Avuta notizia dalla stampa di tali fatti, e' stata disposta indagine ispettiva finalizzata ad accertare le ragioni che avevano determinato l'applicazione e il mantenimento per oltre otto mesi dello stato di isolamento giudiziario in carcere della Ladu, nonche' delle forme e modalita' con le quali era stato disposta, prorogata e successivamente revocata la detta misura. Gli accertamenti ispettivi hanno fatto emergere alcuni comportamenti mantenuti dal Sostituto Procuratore dr. Gaetano Cau che sono apparsi censurabili sotto il profilo disciplinare. In particolare per la violazione dell'obbligo di specificazione di modalita', limiti e durata dell'isolamento della detenuta in relazione al disposto dell'Ordinamento penitenziario; per l'omissione di risposte alle richieste di precisazioni sulla durata della misura dell'isolamento rivoltegli dalla Amministrazione penitenziaria e per avere omesso di provvedere su istanze della detenuta concernenti il proprio stato di isolamento. Poiche' tali condotte possono configurare violazione dei doveri di diligenza e di osservanza di specifiche regole ordinamentali il Ministro ha ritenuto di promuovere l'azione disciplinare nei confronti del detto Magistrato con richiesta al Procuratore Generale della Corte di Cassazione di attivare la relativa procedura, in data 13 settembre 1996. Per quanto attiene all'autorita' competente a disporre l'isolamento, pare che possa essere individuata nel giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'articolo 33 dell'ordinamento penitenziario, dell'articolo 22 del relativo regolamento di esecuzione e degli artt. 208 e seguenti delle norme di coordinamento del c.p.p. Il Ministro di grazia e giustizia: Flick.