Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00281 presentata da BORGHEZIO MARIO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19960522
Per sapere - premesso che: in risposta ad un quesito rivolto alla prefettura del sindaco di Cumiana in ordine alla richiesta di esporre la bandiera del Piemonte durante le pubbliche manifestazioni insieme alla bandiera nazionale o al gonfalone comunale, il prefetto di Torino ha eccepito un parere contrario, sostenendo che indicazioni in tal senso sarebbero state formulate dall'ufficio cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri -: se non ritengano che tale decisione dello Stato centralista suoni come una provocazione rispetto alla domanda di autonomia e di liberta' che spira dalle regioni della Padania in maniera civile e democratica, secondo tradizioni secolari di virtu' civiche. (4-00281)
In riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente quanto segue. La Regione Piemonte, con legge regionale 24/11/1995, n. 83 "Adozione della bandiera della Regione Piemonte" ha approvato la propria bandiera ufficiale, denominata "DRAPO". Con nota in data 29/1/1996, il Sindaco del Comune di Cumiana (TO) ha prospettato al Prefetto di Torino un quesito circa la possibilita' dell'esposizione, durante le cerimonie pubbliche e le manifestazioni civili, della suddetta bandiera accanto alla bandiera nazionale ed al Gonfalone comunale. Il Prefetto di Torino, con nota del 27/2/96, ha ritenuto opportuno interpellare l'Ufficio del Cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di conoscerne l'avviso sulla problematica in oggetto, avviso che e' stato fornito in data 16/4/1996. Di conseguenza, il Prefetto di Torino ha comunicato al Comune di Cumiana, in data 6.5.1996, le indicazioni fornite all'uopo dall'Ufficio del Cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e precisamente che "gli Enti territoriali (Regioni, Province o Comune) possono esporre, accanto al proprio gonfalone o bandiera, esclusivamente la bandiera nazionale, quale simbolo della sovranita' primaria cui e' ammesso riferimento". Le ragioni che sono alla base della non ammissibilita' di una esposizione multipla di bandiere appartenenti ad enti territoriali diversi sono sia di natura strettamente giuridica, sia di natura concernente piu' propriamente il merito o l'opportunita', e precisamente: dal punto di vista della normativa vigente nel nostro ordinamento giuridico, e' d'uopo rilevare come l'articolo 4 della legge 24/12/1925, n. 2264 prevede che gli Enti locali possono fare uso soltanto della bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali propri degli Enti stessi, accompagnati dalla bandiera nazionale; per cio' che concerne il merito e' opportuno considerare che una esposizione multipla di bandiere su una sede (e cioe' la bandiera nazionale, regionale, comunale, ed eventualmente anche provinciale) protrebbe generare confusione nei cittadini in considerazione della difficolta' a comprendere a quale Ente territoriale appartenga la predetta sede. Tuttavia e nonostante quanto premesso, l'attuale Governo, nel quadro di un ampliamento della valenza delle autonomie locali, ritiene che possa essere valutata favorevolmente l'aspirazione di quelle amministrazioni territoriali che intendono esporre oltre la propria bandiera anche quelle degli enti superiori, purche' sempre accompagnate dalla bandiera nazionale; a riguardo la Presidenza del Consiglio dei Ministri fornira' apposite istruzioni ai Prefetti. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Micheli.