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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00283 presentata da GASPARRI MAURIZIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960522

Per sapere - premesso che: ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto del 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre del 1975, n. 492, e' stato concesso ai soci delle cooperative di proprieta' indivisa costituite tra appartenenti alle forze armate e di polizia dello Stato di chiedere ed ottenere mutui da parte del Ministero del tesoro ad un tasso inferiore di due punti rispetto a quello normale; il Ministero del lavori pubblici, sempre in base alla citata legge, concedeva contributi integrativi, finalizzati a contenere l'onere dell'ammortamento dei mutui entro il limite massimo del 5 per cento globale; il Ministero dei lavori pubblici ha concesso contributi pari al 4 per cento su un importo di 600 milioni; mentre le successive cooperative avanzavano domanda al Ministero dei lavori pubblici per ottenere il conguaglio a mutuo per l'ammontare delle spese realmente sostenute, lo stesso Ministero faceva sapere di non essere in grado di evadere positivamente le domande, in quanto la legge non era stata rifinanziata -: se siano a conoscenza degli insormontabili problemi in cui oggi si dibattono i soci di queste cooperative che, avendo pianificato l'esborso di una somma di 800-900 mila lire mensili per l'estinzione del mutuo contratto con lo Stato, si trovano a dover corrispondere - sempre ogni mese - somme che oscillano da 1.300.000 ad 1.600.000 lire, non essendo piu' possibile per il Ministero dei lavori pubblici concedere alla fine delle costruzioni i conguagli all'ammontare del mutuo inizialmente concesso; che, in tal modo, da trentacinquennale e' divenuto ventennale, portando, per i singoli soci di dette cooperative, l'onere dell'ammontare del mutuo dal 5 al 15 per cento; se, d'altro lato, siano a conoscenza della pratica impossibilita' in cui si trovano i soci di queste cooperative a proprieta' indivisa di alienare i rispettivi appartamenti, in quanto gli acquirenti debbono appartenere alle stesse forze armate ed alla stessa polizia di Stato, e tutti, venditore ed acquirente, hanno pari disponibilita' - nel caso indisponibilita' - finanziaria, ricevendo tutti e due una stessa busta paga; se non ritengano - con la prossima legge finanziaria - di provvedere al rifinanziamento della legge 16 ottobre del 1975, n. 492, sia per i fini sociali che persegue, sia per sanare una situazione dalle dirette conseguenze economiche ben pesanti, sia per rasserenare le giustificate e ben comprensibili reazioni degli interessati. (4-00283)

In merito alla interrogazione in oggetto, la Direzione Generale Edilizia Statale e SS.SS., con nota n. 2832 del 5.8.96, a disposizione dell'On.le interrogante, ha fornito i seguenti elementi. Questa Amministrazione concede, ai sensi di varie disposizioni di legge, contributi alle cooperative edilizie costituite a proprieta' indivisa fra gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia. Tale contributo consiste in una somma costante annua pari al 4 della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione degli alloggi sociali che lo Stato si impegna a versare per 35 anni a favore della Cooperativa, anche se questa non abbia contratto mutui a far fronte agli oneri di costruzione. La Legge n. 67/88 destinava, inoltre, le somme da esse stanziate per il rifinanziamento dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 492/75 alla concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere dell'ammortamento dei mutui a carico dei soci in misura non superiore al 5. Tutte le somme stanziate dalle richiamate Leggi finanziarie n. 41 del 1986 e n. 67 del 1988 per le finalita' di cui sopra, sono state utilizzate e quelle non impegnate entro il 31.12.1990 hanno, comunque, formato economia di bilancio e non sono piu' disponibili per questo Ministero. L'ammissione al contributo e' avvenuta, in un primo momento, da parte di questa Amministrazione sulla base di generiche previsioni di spesa, in quanto la progettazione dell'opera e la determinazione del suo costo non poteva che avvenire successivamente all'assegnazione dell'area edificatoria che e' subordinata, per le areee comprese nei piani di zona destinati all'edilizia economica e popolare, alla presenza del contributo stesso. Pertanto il contributo promesso in tale fase e' risultato generalmente rapportato ad una somma inferiore a quella effettivamente necessaria per la realizzazione del programma costruttivo. Da qui l'esigenza di provvedere successivamente, in presenza di disponibilita' di bilancio a cio' finalizzate, alle necessarie integrazioni sulla base delle perizie approvate dai competenti IACP e dei tassi di interesse applicati sui mutui contratti. In particolare, a ciascuna delle predette Cooperative e' stato assegnato un primo contributo annuo pari al 4 di lire 600.000.000. Cio' ha consentito a tali Cooperative di avviare l'iter per l'acquisizione delle aree edificatorie e dei mutui necessari per l'esecuzione dei programmi costruttivi ed e', ora del tutto naturale l'aspettativa dei soci di dette Cooperative ad ottenere l'ulteriore contributo del 4 sulla differenza, a copertura dell'intera spesa approvata dagli IACP in sede di esame dei progetti e delle gare - esperite con accettazione di offerte anche in aumento - nonche' il contributo integrativo necessario ad abbattere l'onere dei mutui affinche' questi, in sede di ammortamento, non gravino su di loro in misura superiore al 5 cosi' come previsto dalla norma in base alla quale hanno ottenuto il contributo originario. Per quanto riguarda la durata del periodo di ammortamento dei mutui, si fa presente che in base al T.U. n. 1165/38 il Ministero dei Lavori Pubblici concede contributi trentacinquennali alle Cooperative Edilizie. La concessione del mutuo e, conseguentemente, l'importo delle rate mensili e la durata delle stesse e' di esclusiva competenza dell'Ente mutuante. Per i mutui concessi dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) le condizioni sono state fissate con decreto del Ministero del Tesoro. L'articolo 7 della L. 492/75 dispone l'assegnazione del contributo statale, ai sensi della legge n. 408/49, a Cooperative Edilizie a proprieta' indivisa, costituite cioe' esclusivamente fra appartenenti alle Forze Armate e di Polizia che abbiano i requisiti statutari previsti dall'articolo 72 della L. 865/71. Tali requisiti statutari consistono in particolare nell'obbligo della Cooperativa di realizzare alloggi destinati a rimanere permanentemente di proprieta' della societa' (e quindi a proprieta' indivisa tra i singoli soci) da assegnare in uso ai soci stessi. Il corrispettivo pagato dai suddetti soci va considerato come quota di partecipazione degli stessi all'attivita' sociale, il cui pagamento da' diritto all'uso dell'alloggio in relazione al costo dello stesso. Per quanto concerne l'impossibilita' di alienare si osserva che tale impossibilita' deriva non tanto dalla mancanza di eventuali acquirenti ma dal fatto che l'alienazione e' facolta' connessa ad un diritto reale sul bene e non e' quindi esercitabile da chi non possa vantare sul bene stesso un titolo giuridico che consenta la vendita. Cio' non impedisce al socio, se impossibilitato a sostenere pagamenti superiori alle sue disponibilita', di recedere dalla societa' rassegnando le proprie dimissioni. Nel caso in cui la Cooperativa dovesse essere posta in liquidazione (per esempio per insolvenza nei confronti dell'Ente mutuante) gli alloggi verrebbero trasferiti allo IACP competente che potrebbe riassegnarli secondo le disposizioni vigenti. In merito al rifinanziamento della legge 492/75 si fa presente che la questione formera' oggetto di valutazione in sede di impegno delle risorse finanziarie per il prossimo esercizio. Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.



 
Cronologia
martedì 21 maggio
  • Politica, cultura e società
    Ad Agrigento è arrestato Giovanni Brusca, esponente latitante di “Cosa nostra” accusato di essere l'esecutore della strage di Capaci.

mercoledì 22 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente del Consiglio Romano Prodi si presenta al Senato per esporre le linee programmatiche del Governo e consegna poi alla Camera, secondo la prassi, il testo delle dichiarazioni programmatiche pronunciate al Senato.

giovedì 23 maggio
  • Politica, cultura e società
    Giorgio Fossa è eletto presidente della Confindustria.