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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00291 presentata da BENEDETTI VALENTINI DOMENICO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960522

Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che: il comune di Assisi, con delibera del consiglio comunale n. 151 del 1^giugno 1989 ha approvato uno studio di fattibilita' generale riguardante la mobilita' alternativa che prevedeva, tra l'altro, la realizzazione di un collegamento tra la stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli con il centro storico mediante un sistema semicontinuo di trasporto a navetta; con successiva delibera n. 41 del 30 marzo 1992, il comune decideva, sulla base di una mera richiesta in tal senso avanzata con nota del 17 marzo 1992, n. 5068 (citata nella stessa delibera), dalle societa' sistemi ingegneria spa, Fioroni costruizioni spa e dal Consorzio cooperative costruzioni, di costituire una societa' consortile mista per azioni con tali soggetti allo scopo di poter beneficiare dei finanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1992 n. 211 ed, in particolare, per gli interventi indicati all'articolo 10 di tale legge; a tale scopo il comune approvava con la stessa delibera lo schema di statuto elaborato dalle suddette societa' private, nel quale si prevedeva (articolo 4) che tutte le piu' importanti funzioni in ordine alla progettazione, realizzazione, gestione degli interventi, alla stipulazione e sottoscrizione di convenzioni, alla concreta assegnazione dei lavori ai singoli soci (anche "avvalendosi di terzi"), a tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario, ai rapporti con altri enti o amministrazioni interessate alle opere, erano rimesse alla esclusiva competenza dei soci privati; al comune veniva riservato unicamente, ed in modo generico, "lo svolgimento delle attivita' promozionali", non meglio identificate, senza nessun potere di approvazione, di qualsiasi controllo o di vigilanza sull'operato dei soci privati nell'ambito della societa' mista; di tale delibera, nonostante l'evidente ed abnorme ampiezza di funzioni pubbliche attribuite a soggetti privati a trattativa privata, e nonostante la particolare entita' dell'affidamento (valutato in oltre 70 miliardi di lire dalla delibera CIPE 20 novembre 1995) prendeva atto, sorprendentemente, senza rilievo alcuno, l'organo di controllo in data l5 aprile 1992; quindi le suddette societa' private producevano ed inoltravano al Cipe al fine di ottenere i finanziamenti ex legge n. 211/1990, tutti i documenti previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 1993, per quanto allo stato risulta all'interrogante senza nessuna preventiva approvazione da parte dell'ente pubblico; quindi dette societa' private, non si vede in concreto con quale controllo pubblico, effettuavano (in sintesi): a) l'analisi di coerenza dell'intervento dal punto di vista urbanistico ed ambientale; b) l'esame socio-economico dell'area con riguardo al bacino d'utenza, alle caratteristiche geografiche, al quadro economico, della zona ed alle attivita' nei vari settori, al quadro demografico con i potenziali utenti; c) l'analisi della mobilita' dell'area interessata con riguardo alle caratteristiche generali, alle quantita' di passeggeri trasportati, alla quantita' di offerta di trasporto pubblico, all'analisi costo chilometro ecc.; d) l'individuazione dei tempi previsti per l'acquisizione delle aree, per la realizzazione degli interventi, per la fornitura dei materiali ecc.; e) l'elaborazione del piano economico finanziario; f) la progettazione delle opere; con atto di significazione ed invito in data 15 aprile 1996 (inviato anche al prefetto, Procuratore della Repubblica di Perugia ed alla Corte dei Conti), taluni consiglieri comunali del Comune di Assisi hanno chiesto al presidente del Cipe la revoca dei finanziamenti gia' concessi, avendo essi motivo di ritenere che i dati economici relativi alle "utenze medie" giornaliere fossero non rispondenti al vero, e, in parte, strumentali al conseguimento del finanziamento; con l'istanza in data 8 maggio 1996, il consigliere Brufani Paolo del comune di Assisi ha invitato il presidente del Cipe ed il ministero dei trasporti a voler rendere noti tutti i documenti tecnico-economici dell'intervento ed a voler far sapere sulla base di quali atti formali del comune fosse stata effettuata la concessione dei finanziamenti; l'intervento presenta rilevanti, vaste e preoccupanti conseguenze di carattere sociale, economico, culturale, ambientale e turistico della citta' di Assisi; come tale, necessita di una ponderata valutazione sugli aspetti di interesse pubblico da attuarsi mediante gli organi competenti; a quanto e' dato sapere, tutte le principali funzioni in materia sono state svolte e sono rimesse, per designazione di statuto, alla competenza di imprese private partecipanti alla societa' mista consortile, costituita per conseguire i finanziamenti senza adeguati sostanziali controlli formali da parte del comune sugli atti adottati dai privati; tale circostanza potrebbe determinare un evidente e cospicuo pregiudizio per i cittadini di Assisi, larga parte dei quali non si vede adeguatamente tutelata; ad oggi i citati consiglieri comunali non hanno potuto prendere visione - a quanto consta - di tutti i suddetti documenti e valutazioni, anche di interesse pubblico, non esistendo presso il comune nessun atto formale del consiglio comunale che li avesse recepiti o approvati; in difetto di tale formale approvazione, se confermato, e' assai dubbio se dette valutazioni possano considerarsi idonee a conseguire i finanziamenti ex legge n. 211/1990, in quanto non riferibili direttamente all'ente pubblico; infatti, trattandosi di funzioni pubbliche che riguardano la connotazione sostanziale dell'intervento non solo dal punto di vista tecnico-economico, ma soprattutto dal punto di vista delle rilevanti connesse conseguenze di carattere sociale, ambientale, turistico ecc., che l'opera produrra' per i cittadini di Assisi, esse non possono in alcun modo delegarsi o trasferirsi a privati, lasciando che il comune si trovi in una posizione di mero "spettatore" formale dell'iniziativa senza poter esercitare alcuna prerogativa in proposito; la singolare conformazione delle competenze dei soci privati nell'ambito statutario configura la fattispecie analoga ad un affidamento in concessione a trattativa privata ad oggetto indefinito o ad una delega generalizzata di funzioni, decisamente sconcertanti e non compatibili con la recente legge n. 109/1994, dalla quale si deduce il principio generale che qualsiasi opera pubblica e la sua utilita' sostanziale debbano essere accertate direttamente dall'ente pubblico nell'ambito della programmazione triennale e quindi non delegabili, come nella specie, a privati; non puo' nemmeno valere a legittimare l'operato dei privati la delibera del consiglio comunale n. 151/1989 che riguardava l'approvazione di un mero studio di fattibilita'; l'attuazione del vettore ettometrico, cosi come finanziata ex legge n. 211/1990, si manifesta come un intervento con effetti diversi da quelli previsti nella citata delibera sotto il profilo della rilevanza economica, di impatto ambientale, della incidenza sul tessuto economico e sociale della citta', in quanto l'opera risulta non piu' collegata all'attuazione degli altri interventi di mobilita' ivi previsti; non risulta nemmeno adottato ad oggi alcun atto formale del comune in ordine alla risoluzione dei problemi concessi alla viabilita' principale, in particolare presso la stazione di S.M Angeli; l'attuazione dell'intervento da parte dei soci privati non sembra riconducibile a nessuna delle ipotesi legislativamente previste; nemmeno e' ammissibile configurare le suddette operazioni nei meri termini di project financing trattandosi di ipotesi ancora prive di fondamento legislativo specifico; l'evidente preponderanza di funzioni pubbliche e di interessi pubblici con essi all'opera presuppone una preventiva regolamentazione dei rapporti con i soci privati e la previsione di meccanismi di controllo sostanziale sul relativo operato a termini della legislazione vigente; di conseguenza, mancando i presupposti formali sopraindicati, c'e' seriamente da chiedersi se possano essere concessi ulteriori finanziamenti e quelli gia' ammessi debbano piuttosto essere revocati; in diversa ipotesi, i cittadini di Assisi si vedrebbero costretti a subire l'attuazione di un'opera che non risponde alle loro effettive esigenze essendo stata ideata, programmata e gestita nei suoi vari aspetti da societa' private, comprensibilmente interessate in prevalenza agli aspetti economici della vicenda -: se risponda al vero che i finanziamenti ex legge n. 211/1990, per la costruzione dell'opera in oggetto siano stati ammessi sulla base di valutazioni e dati economici non formalmente approvati dagli organi competenti del comune, ma sulla base di attivita' svolte solo da imprese private; se risponda al vero che, ai fini di conseguire gli stessi finanziamenti, molteplici ed essenziali funzioni pubbliche siano state attribuite dal comune di Assisi a soggetti privati (Fioroni S.p.A., consorzio coop. costruzioni, Sistemi ingegneria S.p.A.) i quali le hanno svolte senza una formale approvazione dell'ente pubblico; se risponda al vero che il Cipe e per esso il ministero dei trasporti e la C.A.V. (Commissione alta vigilanza) ivi costituita abbiano finanziato il detto intervento pure in mancanza di una formale riconducibilita' al comune delle valutazioni e delle attivita' svolte dai soci privati in ordine al finanziamento; non ritenga, qualora rispondano al vero le premesse e comunque si evidenzi la necessita' di penetranti verifiche al riguardo, data l'eccezionale particolarita' dell'opera e del luogo interessato, di attuare tutti gli immediati interventi perche' sia sospesa la concessione dei finanziamenti al comune di Assisi e siano revocati quelli eventualmente concessi, almeno fino all'attuazione delle necessarie verifiche tenuto conto che il territorio e la citta' di Assisi hanno ben altre ed enormi esigenze di opere per la mobilita', per risolvere i veri gravi problemi esistenti nel rispetto del prezioso ambiente urbanistico-culturale. (4-00291)

Si risponde anche a nome del Ministro dei lavori pubblici. Dalla documentazione disponibile presso i competenti uffici della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la "Assisi Societa' consortile per azioni" risulta costituita in data 24 aprile 1992, a seguito di delibera del consiglio comunale del 30 marzo 1992, n. 41. La suddetta societa' consortile e' cosi' composta: per il 51 per cento dal comune di Assisi; per il 36,75 per cento dalla Fioroni Sistema S.p.A.; per il 9,80 per cento dal Consorzio Cooperative Costruzioni; per il 2,45 per cento da Sistemi Ingegneria S.p.A. Il consiglio di amministrazione e' costituito da 7 consiglieri, di cui 4 di nomina comunale e 3 di societa' private, in particolare fino all'8 febbraio 1996 il sindaco di Assisi ha rivestito la carica di presidente del consiglio di amministrazione della Societa' consortile, coadiuvato da tre membri designati dal consiglio comunale (atto n. 512 del 22 aprile 1992). Con nota n. 12987/12988 del 18 luglio 1992 il comune di Assisi ha comunicato che tutti gli elaborati progettuali e amministrativi inerenti l'intervento in esame sarebbero stati trasmessi dalla "Assisi S.c.p.a." delegata, pertanto, a mantenere i futuri rapporti con l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione. Pertanto si e' ritenuto di poter considerare la suddetta Societa' quale "soggetto attuatore" dell'intervento, in considerazione della partecipazione maggioritaria dell'Ente locale nell'attivita' societaria, nonche' di quanto dichiarato nella nota sopracitata. La proposta di intervento presentata ai sensi della legge 211/92 dalla Assisi S.c.p.a. e' stata, pertanto, esaminata e inserita nella graduatoria di merito predisposta dalla commissione di alta vigilanza di cui alla legge 204/95 per accedere ai finanziamenti statali. Come noto, con delibera CIPE del 20 novembre 1995, il comune di Assisi ha ottenuto un contributo parziale di 18.577 milioni di lire ai sensi della suddetta legge 211/92. Per quanto riguarda i rapporti tra il comune di Assisi e i soggetti privati costituenti le societa', non si e' in grado di fornire altri elementi; si riferisce, comunque, che con nota 9765 del 21 maggio 1996 e nota 9734 del 20 maggio 1996 il sindaco di Assisi nel rispondere all'atto di "significazione e invito" dei consiglieri comunali signori Paolo Brufani e Giancarlo Becchetti, lettere inviate per conoscenza anche a questo Ufficio, ha confermato la legittimita' del procedimento seguito nel predisporre gli atti necessari per la ammissione ai contributi di cui alla gia' citata legge 211/92. Da quanto sopra esposto, non si ravvisano motivazioni per cui sospendere al comune di Assisi la concessione dei finanziamenti di cui trattasi, la cui erogazione e' comunque, ovviamente, subordinata all'avvenuta approvazione del progetto dell'impianto in esame e alla verifica dei cofinanziamenti previsti. Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.



 
Cronologia
martedì 21 maggio
  • Politica, cultura e società
    Ad Agrigento è arrestato Giovanni Brusca, esponente latitante di “Cosa nostra” accusato di essere l'esecutore della strage di Capaci.

mercoledì 22 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente del Consiglio Romano Prodi si presenta al Senato per esporre le linee programmatiche del Governo e consegna poi alla Camera, secondo la prassi, il testo delle dichiarazioni programmatiche pronunciate al Senato.

giovedì 23 maggio
  • Politica, cultura e società
    Giorgio Fossa è eletto presidente della Confindustria.