Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00225 presentata da ZACCHERA MARCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960522
Ai Ministri delle finanze, dell'interno e della sanita'. - Per sapere - premesso che: per la guida delle autoambulanze e' richiesto il possesso della patente di guida del tipo KE, per il cui conseguimento, oltre ad un apposito corso ed ad un esame, debbono essere sostenute spese abbastanza ingenti e comunque nell'ordine di diverse centinaia di migliaia di lire; le associazioni di volontari di soccorso sono cosi' costrette ad affrontare spese ingenti per rendere abilitato il proprio personale ed i propri volontari -: se non ritengano opportuno emanare apposite direttive affinche' diventi gratuito l'ottenimento della patente di guida KE per le associazioni volontarie senza fini di lucro, che svolgono encomiabili funzioni di servizio pubblico. (4-00225)
Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto di valutare l'opportunita' di emanare "apposite direttive affinche' diventi gratuito l'ottenimento della patente di guida KE per le associazioni volontarie senza fine di lucro", con particolare riferimento alla patente di guida delle autoambulanze. Al riguardo, si osserva che l'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 prevede che i conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza, al fine di ottenere il rilascio della relativa abilitazione professionale per la guida di autoveicoli, devono esibire una apposita certificazione, da definirsi con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dalla quale risulti la loro idoneita' allo svolgimento di tale attivita'. In base a tale disposizione, pertanto, il documento "KB" non e' una patente di guida, bensi' uno specifico certificato per il quale non e' prevista alcuna tassa di concessione governativa. Per quanto riguarda l'imposta di bollo si rileva che tale certificato, di natura strettamente personale, e' richiesto in via generale per la guida di tutti i veicoli adibiti a servizi di emergenza, non necessariamente connessi allo svolgimento di attivita' di volontariato. Si fa presente che le organizzazioni di volontariato godono di un regime agevolato, in base al quale sono esentati, per alcuni atti, dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro (articolo 8 legge 11 agosto 1991, n. 266). Peraltro, in attuazione della delega recata dall'articolo 3, commi 186 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' stato predisposto un apposito schema di decreto legislativo (attualmente all'esame della Commissione per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 3 comma 13 della stessa legge) recante la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, al fine di riordinare e razionalizzare la disciplina tributaria dei soggetti interessati a perseguire, tra l'altro, funzioni di servizio sociale. Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.