Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00395 presentata da ALOI FORTUNATO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960529
Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere: con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 19 maggio 1993, che ha riconosciuto ai dipendenti civili e militari dello Stato il diritto alla riliquidazione dell'indennita' integrativa speciale sulla buonuscita e con riferimento alla legge n. 87 del 29 gennaio 1994, che ha illegittimamente limitato gli effetti della citata sentenza al personale collocato in quiescenza successivamente al 30 novembre 1994, come valutino la circostanza che i dipendenti degli enti locali hanno, viceversa, ottenuto il diritto alla riliquidazione dell'indennita' integrativa speciale nel trattamento dei fine rapporto con effetto retroattivo dal gennaio 1974; quale urgente provvedimento si intenda adottare per estendere ai dipendenti statali il trattamento di cui godono i loro piu' fortunati colleghi degli enti locali, in virtu' della legge n. 299 del 7 luglio 1980. (4-00395)
Si risponde all'interrogazione indicata concernente i termini di applicazione della legge 29.1.1994, n. 87, che, a seguito di quanto stabilito dalla sentenza n. 243 del 19.5.1993 della Corte Costituzionale, ha previsto il computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione dell'indennita' di buonuscita dei pubblici dipendenti e la conseguente riliquidazione dei relativi trattamenti previdenziali del personale cessato dal servizio successivamente al 30 novembre 1984. In particolare, si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare al fine di pervenire all'estensione della riliquidazione dell'indennita' di buonuscita a tutti i dipendenti pubblici cessati dal gennaio 1974, dal momento che i dipendenti degli enti locali, in forza della legge 7 luglio 1980, n. 299, hanno ottenuto il beneficio in questione a partire da tale data. Al riguardo, si osserva che con la citata sentenza, il Giudice Costituzionale ha riconosciuto soltanto la titolarita', in capo ai soggetti destinatari, del diritto ad un adeguato computo dell'indennita' integrativa speciale per la determinazione del trattamento di fine rapporto, mentre spetta al legislatore stabilire i criteri di attuazione. A tal fine e' stata emanata la legge n. 87 del 1994, la quale ha dovuto necessariamente contemperare il diritto al beneficio e l'insufficienza delle risorse disponibili per il finanziamento della spesa previdenziale. La riliquidazione e' stata, quindi, regolamentata in base all'istituto della prescrizione decennale, in quanto il termine di decorrenza della corresponsione a regime, stabilito al 1^ dicembre 1994, e' stato fissato a partire dal decennio precedente. Infatti, ove non si fosse reso operante l'istituto della prescrizione, una riliquidazione generalizzata dell'indennita' di buonuscita avrebbe comportato ingenti oneri a carico del bilancio dello Stato, compromettendo, in tal modo, un quadro di politica economica finalizzata alla razionalizzazione della spesa nel settore previdenziale. La legge 29.1.94, n. 87 appare, pertanto, corretta sotto il profilo costituzionale. Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.