Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00362 presentata da GASPARRI MAURIZIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960529
Al Ministro della sanita'. - Per sapere la ragione per la quale non venga ancora accettata, nonostante tante sollecitazioni pregresse, la richiesta dei medici pensionati ed iscritti all'Ordine professionale, gia' operanti nel servizio sanitario nazionale, di poter utilizzare per se' e per i propri familiari il ricettario del Servizio sanitario nazionale. Cio' permetterebbe a professionisti che hanno operato per un'intera vita nel Servizio sanitario nazionale, di poter fruire di un piccolo beneficio, che li solleverebbe, data l'eta', dalla necessita' di accedere a strutture del meccanismo e delle cui regole sono perfettamente gia' a conoscenza. Il tutto non comporterebbe se non qualche insignificante adempimento da parte delle unita' sanitarie locali e delle regioni sulle convenzioni mediche; in compenso, assumerebbe il significato di un giusto riconoscimento agli operatori sanitari, parallelamente a quanto avviene per tutte le altre categorie di lavoratori che, pensionati, si ritrovano benefici nell'ambito delle strutture in cui hanno lavorato. (4-00362)
Il concreto problema posto con l'atto parlamentare summenzionato - pur degno di attenzione sotto il profilo del dovuto apprezzamento verso una categoria di sanitari certo meritevole per l'attivita' svolta - non sembra poter trovare soluzione sulla base delle vigenti disposizioni, normative e convenzionali, che regolano l'assistenza farmaceutica e diagnostico-specialistica e l'impiego del "ricettario ufficiale" del Servizio sanitario nazionale, in funzione della corretta erogazione delle relative prestazioni. Bisogna considerare, infatti, che le prescrizioni vigenti in materia applicabili, da cui discendono gli "Accordi convenzionali", non prevedono in alcun modo l'utilizzazione di tale "ricettario" da parte di medici che non siano "convenzionati" con il Servizio sanitario nazionale. D'altra parte, quand'anche si ritenesse ammissibile che le "Convenzioni" interessate possano discostarsi dalle previsioni normative di base (= legge n.833/1978 e legge n.416/1991), da cui traggono il proprio fondamento giuridico, resterebbe il dato inoppugnabile che le relative previsioni costituiscono, in sostanza, disposizioni regolamentari frutto di accordo fra le parti e, come tali, non sono modificabili con atto unilaterale di uno dei due contraenti, quale sarebbe, in questo caso, la parte pubblica. Sia le disposizioni della legge 28 dicembre 1995, n.549 (= Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - 1996) nel relativo articolo 2, comma 4 sia quelle della Convenzione con i medici di medicina generale fissano il limite massimo di eta' per il mantenimento del rapporto convenzionale al compimento del settantesimo anno dei sanitari interessati. Cio' significa che qualsiasi medico abbia interrotto per qualunque causa, ivi compresi i raggiunti limiti di eta', il proprio "rapporto convenzionale" con il Servizio sanitario nazionale perde la connessa legittimazione ad utilizzare il "ricettario ufficiale". E' evidente, d'altra parte, che la relativa Convenzione puo' regolare esclusivamente i rapporti con il Servizio sanitario nazionale dei medici che possiedano, comunque, i requisiti soggettivi, ivi compreso quello dell'eta', previsti per il "convenzionamento". Il Ministro della sanita': Bindi.