Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00487 presentata da MUZIO ANGELO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19960529
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e telecomunicazioni. - Per sapere - premesso che: con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente poste, italiane n. 14/1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 1^ aprile 1996, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sono state stabilite le "tariffe delle stampe periodiche di abbonamento postale" in vigore dal 1^ aprile 1996; l'interpretazione dell'Ente poste italiane relativamente ai commi 26, 27 e 34 del predetto articolo 2 di fatto produce un insostenibile incremento degli oneri per la spedizione in abbonamento postale delle pubblicazioni di informazione istituzionale degli enti locali, che, al contrario, dovrebbero essere fortemente sostenuti nell'impegno di diffusione della loro attivita'; solo procedendo ad una rapida modifica della deliberazione in oggetto, a prescindere dalla pronuncia di legittimita' da parte delle giustizia amministrativa in ordine al provvedimento de quo, si potra' continuare ad assicurare la necessaria diffusione degli organi di informazione degli Enti locali, in ossequio alla tanto auspicata quanto doverosa trasparenza e pubblicita' dell'azione amministrativa; se non ritenga opportuno un autorevole e decisivo intervento per una rapida ed inequivoca definizione della vicenda, anche attraverso una modifica legislativa che individui le pubblicazioni istituzionali degli enti locali e dei partiti politici in quanto associazioni ancorche' non editori, tra quelle assoggettate al regime di cui all'articolo 2 della citata legge n. 549 del 1995; se non ritenga che tale intervento assuma una particolare importanza ed urgenza per quelle regioni, come la regione Piemonte, dove, a seguito dei ripetuti eventi alluvionali e dei relativi interventi ad essi legati e previsti dal decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito in legge 25 luglio 1994, n. 471, la necessita' di una rapida e precisa comunicazione tra enti locali, enti pubblici anche economici e la comunita' e' divenuta ancor piu' essenziale. (4-00487)
Al riguardo si fa presente che l'articolo 2, comma 34 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha stabilito che l'Ente poste italiane provveda a determinare le tariffe per le spedizioni di stampe in abbonamento postale secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1^ dicembre 1993, n. 487 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, commi 26 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. In particolare la nuova normativa prevede che alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici sia concesso un rimborso di lire 200 per ogni copia delle pubblicazioni edite spedite in abbonamento postale a condizione che esse non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di uso redazionale, per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, con esclusione dei giornali di pubblicita', di promozione delle vendite di beni o servizi, dei cataloghi, dei giornali pornografici, dei giornali non posti in vendita, di quelli a carattere postulatorio, nonche' di quelli editi da enti pubblici. Prevede altresi' che alle pubblicazioni di qualsiasi natura (comprese quelle a carattere postulatorio e quelle non poste in vendita) dei soggetti previsti dai capi II e III del titolo II del libro I del codice civile (associazioni e fondazioni) si applichi una tariffa pari al 25 di quelle stabilite nella tab. A, sempre che siffatte associazioni non abbiano fini di lucro e che la loro attivita' persegua finalita' sindacali, religiose o di interesse sociale, scientifico, sanitario, ambientale, politico, culturale, assistenziale, che siano editori di periodici e che le pubblicazioni in parola non contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 40 dell'intero stampato (tab. B). In applicazione della citata normativa l'ente Poste Italiane, con delibera n. 14/1996 ha fissato le nuove tariffe per la spedizione delle stampe periodiche che lasciano inalterato il costo sostenuto dalle imprese editrici ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 21 del citato articolo 2 e prevedono, per le testate non ammesse ai benefici di cui sopra - tra cui rientrano gli enti pubblici - un aumento pari al 7,1 per cento, equivalente al tasso di inflazione programmato. Le pubblicazioni degli enti pubblici, infatti, sono comprese tra quelle disciplinate dal comma 34 della medesima legge n. 549/95, per le quali il legislatore non ha previsto alcun beneficio. Eventuali modifiche all'attuale quadro normativo potranno essere proposte e valutate nel corso dell'esame, da parte del Parlamento, della prossima legge finanziaria, tenendo comunque presente che il contratto di programma, stipulato in data 17 gennaio 1995 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente Poste Italiane, all'articolo 6, punto 2, prevede espressamente il rimborso da parte del Ministero del tesoro delle minori entrate subite dall'Ente stesso per effetto delle agevolazioni tariffarie accordate alle stampe periodiche. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Maccanico.