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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00506 presentata da APREA VALENTINA (FORZA ITALIA) in data 19960529

Al Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che: nella provincia di Milano, cosi' come in altre zone metropolitane ed in localita' interessate da provvedimenti detti di razionalizzazione si vanno ripetendo azioni e reazioni di forte protesta delle famiglie di alunni delle classi prime, che non vedono accolte le opzioni per un servizio scolastico a tempo pieno nella scuola elementare; il problema nasce da un'applicazione restrittiva della legge n. 148 del 5 giugno 1990, articolo 8, comma 2, nella parte in cui si afferma che "le attivita' di tempo pieno di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989..."; l'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 ha esplicitamente generato solo le attivita' integrative e non ha codificato il tempo pieno, visto che la norma recita come segue: "Le attivita' integrative della scuola elementare, nonche' gli insegnamenti speciali, con lo scopo di contribuire all'arricchimento ed alla formazione dell'alunno e all'avvio della realizzazione della scuola a tempo pieno, saranno svolti in ore aggiuntive a quelle costituenti il normale orario scolastico, con specifico compito, da insegnanti elementari..."; il tempo pieno quale specifico modello organizzativo scolastico ha trovato fondamento solamente nel 1990 con legge n. 148 e pertanto fino a tale anno, tutti i posti funzionanti nelle varie province ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 820 del 1971 sotto la dicitura di attivita' integrative devono essere considerati indistintamente utili per determinare il tetto dei posti attivabili di tempo pieno come richiesto dalla nuova legge di riforma della scuola elementare; fino alla promulgazione della legge n. 148 del 5 giugno 1990, sulla base della precedente legge n. 820 del 1971 erano rimaste indefinite giuridicamente le esperienze di tempo pieno visto che solo con circolari ministeriali erano state date indicazioni orientative e che negli ultimi anni anteriori alla riforma erano addirittura mancate le circolari ministeriali sull'applicazione dell'articolo 1 della legge n. 820 del 1971; perfino i tabulati ed i dati ufficiali di fonte ministeriale e provveditoriale fino all'anno 1990 consideravano correttamente indistinti tutti i posti in funzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820; la differenziazione e' stata introdotta dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 170 del 22 giugno 1990, che ha inserito amministrativamente una discriminazione non presente nelle fonti normative primarie, ritenendo di rispondere in tal modo all'indirizzo della nuova legge di riforma; nella provincia di Milano tale azione amministrativa ha di fatto ridotto da 5.971 posti di cui all'articolo 1 della legge n. 820 del 1971 per il 1988-1989, gia' indicati dalla circolare n. 599 del 13 dicembre 1988, n. 4.602 posti, segnalati attualmente dal Provveditore agli studi di Milano come tetto massimo disponibile; nella stessa provincia di Milano, considerando il tetto dei posti funzionanti nel 1988-1989 e 1989-1990 ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, sarebbe possibile accogliere largamente tutte le istanze per la formazione di classi a tempo pieno, secondo i dati trasmessi dalle direzioni didattiche e raccolti dal provveditore; il comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 148 del 5 giugno 1990 stabilisce che "i posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attivita' di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 4" della stessa legge n. 148 del 1990; la perdita di posti deve essere conseguenza di provvedimenti ammistrativi di soppressione emessi nei modi e nei tempi previsti, per la correttezza degli atti da parte dei competenti provveditori agli studi; non risultano essere stati formalizzati, pubblicati e notificati, in passato, tali atti amministrativi di soppressione a livello provinciale; comunque, un utilizzo annuale di posti inferiore al tetto dell'anno precedente non puo' essere interpretato come "soppressione" automatica, stante il fatto della variabilita' delle situazioni in atto al momento delle iscrizioni annuali; l'articolo 15 comma 1, della legge n. 148 del 5 giugno 1990, impone che il Ministro della pubblica istruzione riferisca al Parlamento sui risultati conseguiti dalla legge di riforma entro quattro anni dal 5 giugno 1990, data di attuazione del nuovo ordinamento per la scuola elementare, anche al fine di apportare eventuali modifiche; trascorsi sei anni dalla data di avvio della riforma della scuola elementare, solo in fase di transizione della legislatura e, comunque, con grave ritardo, risultano essere stati depositati primi elementi di conoscenza sul monitoraggio e di verifica sulla riforma in atto; nelle rilevazioni ministeriali, non pare aver trovato adeguato spazio il tema della possibilita' di offerta del tempo pieno alle famiglie che ne facciano richiesta, in alternativa al modello organizzativo delle 27 o 30 ore settimanali con tre docenti per due classi; in ogni modo, nell'analisi ministeriale si punta opportunamente su fattori di qualita', su elementi di flessibilita' e di risposta alle effettive necessita' formative ed ambientali; il servizio scolastico a tempo pieno rappresenta appunto sia una risposta ad esigenze sociali poste dalle famiglie, sia una soluzione per progetti formativi flessibili, basati su tempi di insegnamento-apprendimento piu' distesi, sia uno sviluppo ed un sostegno della ricerca piu' aggiornata in campo psico-pedagogico; l'organizzazione a modulo pone una serie di probemi sia ai docenti, sia alle famiglie, specie ove si realizzi un orario antimeridiano e pomeridiano con piu' rientri senza che possano venir offerte garanzie di copertura del momento mensa; le indicazioni presenti nella circolare ministeriale n. 116 del 1996 non offrono la risposta alle presenti attese dei genitori e degli operatori scolastici essendo evidente che la copertura oraria dell'organizzazione modulare, pur elevabile a 37 ore risente di una rigidita' organizzativa, non e' assimilabile al tempo pieno e si fonda di fatto su un inaccettabile azzeramento delle compresenze, su un prosciugamento del fondo di istituto, impedendo cosi' di finanziare altre necessita' progettuali di scuola per il raccordo, la continuita', l'aggiornamento, il recupero il funzionamento dei laboratori...; le attese dei genitori degli alunni delle classi prime che non hanno avuto l'accoglimento delle istanze per il tempo pieno devono trovare immediata risposta da parte dell'amministrazione scolastica, in modo che le famiglie interessate sappiano per tempo organizzare la vita familiare dei prossimi cinque anni -: se il Ministro interrogato sia a conoscenza del fatto che: a) nella provincia di Milano, per l'anno 1996-1997, estano insoddisfatte n. 200 richieste di posti classe a tempo pieno secondo le proposte formulate dai rispettivi direttori didattici; b) il problema delle richieste inevase per il tempo pieno in talune zone metropolitane o interessate da provvedimenti detti di razionalizzazione ha comunque carattere generale; c) nella prospettiva della preannunciata concessione dell'autonomia progettuale alle unita' scolastiche, per una ricerca delle soluzioni organizzative, didattiche educative di qualita' piu' rispondenti alle esigenze locali e formative, non si giustifica piu' l'imposizione centralistica di vincoli e di limitazioni che impediscono la capacita' propositiva delle scuole che tolgono spazi di ricerca-innovazione educativa e che limitano il soddisfacimento delle aspettative sociali e culturali; d) possono essere individuate soluzioni sia amministrative, sia legislative alla questione della mancata concessione dei posti richiesti per l'attivazione del tempo pieno, ove richiesto; e) sul piano amministrativo devono essere concessi ai Provveditori adeguati margini di utilizzo delle risorse degli organici magistrali, anche per soddisfare le necessita' di organizzare classi di scuola elementare a tempo pieno; quali iniziative urgenti il Ministro abbia assunto, o intenda assumere, in merito alla questione specifica di assicurare il servizio scolastico a tempo pieno, avendo presenti le necessita' di: 1) utilizzare immediatamente tutti gli spazi e le opportunita' a livello amministrativo per soddisfare le richieste di servizio scolastico a tempo pieno in attesa di auspicati interventi di modifica normativa, fornendo ai provveditori agli studi le indicazioni necessarie a rimuovere i presenti ostacoli per la concessione dei posti di tempo pieno richiesti; 2) corrispondere tempestivamente alle esigenze rappresentate dalle famiglie per un servizio scolastico a tempo pieno; 3) consentire concretamente il miglioramento dell'offerta formativa, sostenendo le esperienze di tempo pieno che soddisfano i requisiti di efficacia, di appagamento delle esigenze sociali e di attuazione del diritto allo studio anche all'interno della scuola elementare statale; 4) presentare al Parlamento una valutazione analitica della legge di riforma n. 148 del 1990, comprensiva degli aspetti riguardanti la possibilita' di assicurare il tempo pieno, ove richiesto; 5) eliminare rigidita' e vincoli per favorire la progettualita' e lo spazio per la ricerca-innovazione in campo pedagogico, investendo risorse nel fatto educativo scolastico. (4-00506)

In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 323 del 20 giugno 1996, in corso di conversione, consentono, in presenza di comprovate esigenze di carattere sociale connesse a particolari situazioni ambientali di utilizzare nelle scuole elementari il personale delle dotazioni organiche provinciali per lo svolgimento delle attivita' di tempo pieno da autorizzare in deroga a quanto previsto dall'articolo 130 comma 20 del T.U. 297/94 che limita tali iniziative entro il numero dei posti attivati nell'anno scolastico 1988/89. Cio' consentira' al provveditore agli studi di Milano di poter soddisfare, nell'ambito delle disponibilita' di organico, le esigenze dell'utenza. Quanto alle eventuali modifiche da apportare agli ordinamenti della scuola elementare, di cui alla legge 148/90, si fa presente che l'articolo 134 decreto-legge 270/94 prevede espressamente una verifica parlamentare sullo stato di attuazione della riforma; in quella sede potranno essere individuati gli interventi da adottare al riguardo. Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.



 
Cronologia
giovedì 23 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Al Senato si svolge la discussione sulle comunicazioni del Governo. La mozione di fiducia (n.1-00004) presentata da Salvi (Sin. Dem. - L'Ulivo), Elia (PPI), Pieroni (Verdi - L'Ulivo) e Del Turco (Rin.Ital.) è approvata con 173 voti favorevoli e 139 contrari.

mercoledì 29 maggio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Fondo monetario internazionale invita il Presidente del Consiglio Prodi a ridurre il deficit pubblico solo attraverso tagli alle spese. Il presidente del Consiglio rassicura il Fmi e nell'incontro con il cancelliere tedesco Helmut Kohl si impegna a garantire il rientro della lira nello Sme entro la fine dell'anno.

sabato 1° giugno
  • Politica, cultura e società
    Muore a Roma Luciano Lama, leader della Cgil e del Pci.