Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00384 presentata da PAISSAN MAURO (MISTO) in data 19960529
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: il giovane Michele Fontanelli, nato a Pisa il 26 settembre 1973, in servizio civile presso la sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa, ricopre la carica di consigliere del comune di Pisa; a seguito di una sua seconda richiesta del 24 aprile 1996 (la prima era datata 15 novembre 1995), in cui si chiedeva al distretto militare di Firenze di poter usufruire di permessi per svolgere il suo mandato, il comandante, col. a. t. SG Mario Roggio, con nota in data 14 maggio 1996, prot. n. 133/103/O.C., rispondeva che il giovane "non ha diritto ai sensi delle vigenti disposizioni a permessi straordinari per svolgere il suo mandato"; l'articolo 11 della legge n. 772 del 1972 equipara gli obiettori di coscienza ai militari di leva. La legge n. 382 del 1978, all'articolo 3, che si ispira ad una norma costituzionale, riconosce per i militari "gli stessi diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini", anche riguardo ai diritti di elettorato attivo e passivo, e all'articolo 6, prevede la possibilita' per i militari di "essere destinati ad una sede che consenta loro l'espletamento delle particolari funzioni cui sono stati eletti ed avere a disposizione tempo che si renda a cio' necessario" -: se non ritenga opportuno comunicare al distretto militare di Firenze disposizioni affinche' sia data la possibilita' al giovane Michele Fontanelli di espletare il suo mandato e, qualora vi fossero disposizioni generali contrarie a quanto previsto dalla legge, se non ritenga opportuno emanare una circolare chiarificatrice. (4-00384)
In ordine alla vicenda cui fa riferimento l'Onorevole interrogante, si fa presente, preliminarmente, che la legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente le aspettative, i permessi e le indennita' ai giovani militari di leva che sono chiamati allo svolgimento di funzioni pubbliche elettive, e' stata oggetto di circolare applicativa, da parte alla competente Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito, in data 19 settembre 1987. (allegata). Tale circolare prevede che al personale in servizio di leva, a seconda della carica rivestita, sia concessa la licenza speciale in attesa di congedo o l'avvicinamento alla sede di residenza. La medesima circolare stabilisce, altresi', che agli interessati debbano essere concessi licenze e permessi per lo svolgimento del mandato, sempreche' non ostino reali e prioritarie esigenze di servizio. In virtu' dell'equiparazione, operata dall'articolo 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, tra militari e obiettori di coscienza, anche per questi ultimi valgono le succitate disposizioni, previste per i giovani che svolgono il normale servizio di leva. La normativa interna in questione e' stata diramata alle Regioni militari territoriali nel cui ambito operano i Comandi militari territoriali di regione, nonche' i Distretti militari. Questi ultimi pertanto ne hanno da tempo piena conoscenza e ne curano la scrupolosa osservanza. Peraltro, per erronea interpretazione da parte del Distretto militare di Firenze, il Signor Michele Fontanelli non ha potuto usufruire dei permessi necessari all'espletamento del mandato di Consigliere comunale. In relazione a quanto sopra si e' provveduto a sensibilizzare il Distretto militare di Firenze ad una piu' puntuale applicazione della circolare in argomento. Il Ministro della difesa: Andreatta.