Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00437 presentata da MARINACCI NICANDRO (CCD-CDU) in data 19960529
Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che: il Ministro dei lavori pubblici, con decreto ministeriale 4 marzo 1996, ha prorogato fino al 5 giugno 1996 il termine di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, e, con lo stesso decreto, si prevede in via transitoria l'applicazione delle norme di cui al decreto 24 gennaio 1986 per le opere in corso e per le quali sia gia' stata presentata la denuncia prevista dall'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ovvero sia stato pubblicato il bando di gara per l'appalto -: se non ritenga di intervenire innanzitutto per la proroga urgente di tale termine per ulteriori novanta giorni, al fine di evitare il possibile blocco delle attivita' edilizie con gravi danni per l'economia e per l'occupazione, e di modificarne i contenuti tecnici, per non penalizzare ulteriormente le attivita' economiche connesse agli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia. (4-00437)
In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che, alla luce dei chiarirnenti forniti dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. in ordine alla interpretazione della disposizione transitoria di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 4.3.1996, non si e' ravvisata l'opportunita' di prorogare ulteriormente il termine di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al decreto ministeriale 16.1.1996. Infatti non si e' ritenuto che sussistesse il pericolo del blocco delle attivita' edilizie in atto, dato che nella denominazione delle "opere in corso" alle quali si applica la normativa del precedente decreto 24.1.1986, rientrano non solo le costruzioni gia' iniziate alla data del 5.6.96 e per le quali sia stato regolarmente effettuato il deposito ai sensi dell'articolo 17 della legge 2.2.1974 n. 64 na anche quelle per le quali, alla stessa data, risulti effettuato il deposito del progetto ai sensi dell'articolo 17 della legge 64/1974. Si fa rilevare infine che il prevedere una ulteriore proroga del termine di entrata in vigore della nuova normativa avrebbe finito per determinare un lunga "vacatio legis" e quindi una corsa per far approvare progetti, che non rispondono ne' ad effettive esigenze di urgenza ne' a quei parametri di sicurezza che la normativa intende introdurre nell'interesse sia pubblico che privato.