Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00442 presentata da MORSELLI STEFANO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960529
Ai Ministri di grazia e giustizia, della sanita' e delle risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: la legge n. 281 del 1991 sul randagismo e il decreto legislativo n. 116 del 1992 vietano esplicitamente la vivisezione su gatti e cani randagi; nel gennaio 1993, la pretura di Palermo aveva condannato un gruppo di sperimentatori dell'istituto d fisiologia umana dell'Universita' di Palermo per "incauto acquisto", perche' i gatti utilizzati per esperimenti erano stati comprati da persone che li avevano trovati per strada; la terza sezione penale della Cassazione ha annullato questa sentenza, affermando che non fu commesso incauto acquisto perche' non puo' essere considerato un illecito catturare gatti per strada e venderli ad istituti scientifici; e' evidente la incongruita' di tale sentenza che si scontra su quanto stabilito dalle leggi vigenti -: quali urgenti iniziative intendano adottare per il pieno rispetto delle leggi di riferimento e come valutino la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione che, a parere dell'interrogante, viola i fondamentali diritti degli animali in spregio alle leggi vigenti e che colloca ancora una volta l'Italia tra i paesi piu' sottosviluppati in materia di tutela dei diritti degli animali. (4-00442)
In riferimento all'interrogazione sopra indicata si comunica quanto segue. La pronunzia della Suprema corte citata nell'interrogazione riguarda una vicenda giudiziaria nella quale erano contestati i reati di maltrattamento di animali (articolo 727 c.p.) ed incauto acquisto di cose di sospetta provenienza (articolo 712 c.p.) in relazione all'acquisizione di gatti randagi per esigenze di ricerca scientifica. Con riguardo alla prima violazione il giudice di legittimita' ha dovuto dichiarare l'estinzione del reato per l'intervenuta prescrizione, non senza dar atto che il giudice di merito aveva adeguatamente posto in risalto le circostanze fattuali idonee a dimostrare inutili sofferenze in danno degli animali. In relazione al secondo capo d'imputazione la Corte, con articolata motivazione, ha posto in luce che la fattispecie richiede quanto meno una situazione di oggettivo, qualificato sospetto in ordine alla provenienza illecita del bene acquistato; ha inoltre osservato che nel caso in esame non era ravvisabile una situazione antigiuridica posto che la cattura di bestie randagie non costituisce furto o altra condotta penalmente sanzionale; ha infine rimarcato che le circostanze dell'acquisto degli animali (si trattava di procedure in atto del tutto regolarmente da circa venti anni) portavano ad escludere l'esistenza delle condizioni di sospetto volute dalla norma incriminatrice. La pronunzia appare conforme ai principi ed a consolidati indirizzi giurisprudenziali. Essa ha avuto anche commenti consenzienti in ambito dottrinario. Cio' consente di ritenere che, probabilmente, la contravvenzione di cui all'articolo 712 c.p. non e' idonea a svolgere un ruolo significativo nell'ambito di fenomeni quali quello in esame. Pare - invece - che possa assumere piu' incisivo rilievo la contravvenzione di cui all'articolo 727 c.p. nel testo novellato con la legge 22 novembre 1993 n. 473. Infatti con tale norma il legislatore sembra essersi spostato da una lettura antropocentrica della fattispecie cogliendo che anche gli animali, in quanto esseri viventi, possono ritenersi terminale diretto ed immediato della tutela normativa: si pensi al richiamo alle caratteristiche tipiche delle varie specie animali, all'incriminazione della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e infine alla previsione di un'aggravante nell'ipotesi di fatti commessi con modalita' particolarmente dolorose o letali. Si segnala, infine, che, in relazione al problema del randagismo, il Ministro delle risorse agricole sta studiando la possibilita' di istituire una apposita anagrafe che consenta anche per i gatti la identificazione con specifici segni di riconoscimento.