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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00422 presentata da ROTUNDO ANTONIO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960529

Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere se, al fine di evitare notevoli disagi piu' volte segnalati all'interrogante, per i cittadini italiani residenti all'estero, non si ritenga opportuno che l'atto sostitutivo di notorieta' con cui si dichiara che l'abitazione e' l'unico luogo di dimora durante il soggiorno in Italia, richiesto dall'Enel per la stipula del contratto di fornitura di energia elettrica a tariffa agevolata, invece che presso i consolati italiani possa essere sottoscritto presso gli uffici del comune dove e' sita l'abitazione. (4-00422)

L'applicazione di tariffe agevolate per le forniture di energia elettrica ad uso domestico, con potenza impegnata fino a 3 kw, destinate all'abitazione di residenza anagrafica fu disposta dai Comitato Interministeriale Prezzi (CIP) con il provvedimento n. 71/1979 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1^ del gennaio 1980. Lo stesso CIP dispose, con il provvedimento n. 46/1981 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 347 del 18 dicembre 1981, che il regime tariffario sopraddetto doveva essere applicato "anche alle forniture destinate alle abitazioni possedute da cittadini italiani dimoranti all'estero, nel comune presso il quale gli stessi sono iscritti all'Anagrafe italiana speciale residenti all'estero (A.I.R.E.)". Con il medesimo provvedimento, il CIP stabiliva anche che l'applicazione di quanto disposto avesse luogo "previa domanda dell'utente corredata dal certificato di iscrizione dello stesso all'A.I.R.E.". A seguito di quanto sopra detto, l'ENEL S.p.A. si e' sempre strettamente attenuta alle disposizioni impartite dal CIP richiedendo esclusivamente il certificato citato. In tempi successivi, il Ministero degli Affari esteri, con nota n. 090/251 del 16 febbraio 1983, segnalo' all'ENEL il caso degli emigrati che non potevano fruire dell'agevolazione in quanto l'abitazione da essi posseduta era situata in un comune diverso da quello della loro iscrizione all'A.I.R.E., cioe' di ultima residenza in Italia. Il problema non era risolvibile, come inizialmente proposto dall'ENEL, trasferendo il nominativo iscritto all'A.I.R.E. dall'ultimo comune di residenza in Italia a quello nel cui territorio era situata l'abitazione interessata, in quanto, come scriveva lo stesso Ministero degli Affari esteri, l'iscrizione all'A.I.R.E. "si configura come una semplice annotazione "a latere" rispetto all'originaria certificazione di residenza in Italia e, pertanto, non e' ammesso il trasferimento da una ad altra Anagrafe degli italiani residenti all'estero se non a seguito di rimpatrio presumibilmente definitivo, o quanto meno duraturo, in comune diverso da quello di provenienza, e di successivo riespatrio. Nella stessa nota il Ministero degli Affari esteri proponeva che, in ricorrenza di situazioni del tipo di quella descritta, la richiesta di fornitura venisse accettata se corredata, oltre che dal certificato di iscrizione all'A.I.R.E., che fa stato della condizione di lavoratore residente all'estero, anche da "una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, vistata dai competenti Uffici Consolari, che attesti il possesso di un'unica abitazione da parte dell'emigrante in Italia, ovvero che l'interessato sia titolare di un unico contratto di utenza con l'ENEL". La proposta sopraddetta si basava sul requisito dell'unicita' dell'alloggio posseduto dall'interessato, requisito che non rispondeva alla normativa del provvedimento CIP 71/1979 che, vincolando l'applicazione delle "tariffe sociali" alla sussistenza della residenza anagrafica, intendeva riservare il conseguente contenimento degli oneri di fornitura alla sola abitazione in cui si svolge la vita della famiglia. Di conseguenza l'ENEL, nell'intento di venire incontro agli interessati, sottopose la proposta del Ministero degli Affari esteri al CIP che si espresse n senso favorevole all'ipotesi avanzata. Pertanto la richiesta della dichiarazione che forma oggetto dell'interrogazione parlamentare deriva dalla volonta' del Ministero degli Affari esteri, del Comitato Interministeriale Prezzi e, non ultima, dell'ENEL di facilitare il piu' possibile l'accoglimento delle richieste dei lavoratori residenti all'estero nonostante la constatazione che l'ENEL non abbia la facolta' di apportare variazioni all'iter consolidato. Tuttavia, qualora i competenti Ministeri decidano in senso diverso da quanto sinora definito e praticato, l'ENEL S.p.A. fa presente di essere pronta ad adeguarsi alle eventuali nuove disposizioni. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.



 
Cronologia
giovedì 23 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Al Senato si svolge la discussione sulle comunicazioni del Governo. La mozione di fiducia (n.1-00004) presentata da Salvi (Sin. Dem. - L'Ulivo), Elia (PPI), Pieroni (Verdi - L'Ulivo) e Del Turco (Rin.Ital.) è approvata con 173 voti favorevoli e 139 contrari.

mercoledì 29 maggio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Fondo monetario internazionale invita il Presidente del Consiglio Prodi a ridurre il deficit pubblico solo attraverso tagli alle spese. Il presidente del Consiglio rassicura il Fmi e nell'incontro con il cancelliere tedesco Helmut Kohl si impegna a garantire il rientro della lira nello Sme entro la fine dell'anno.

sabato 1° giugno
  • Politica, cultura e società
    Muore a Roma Luciano Lama, leader della Cgil e del Pci.