Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00351 presentata da GALDELLI PRIMO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19960529
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: da tempo le proloco e le associazioni di volontariato manifestano il loro disagio per i gravosi contributi da corrispondere alla Societa' italiana autori ed editori a cui le loro attivita' sono soggette; analogo disagio lamentano anche i comuni, soggetti anch'essi a notevoli esborsi tributari nel settore delle attivita' ricreative e culturali; solitamente l'entita' di tali tributi e' assolutamente sproporzionata alla natura delle manifestazioni, dal momento che vengono colpite anche le iniziative di beneficenza e solidarieta', di promozione culturale e di godimento del tempo libero, senza che venga perseguito lo scopo di lucro dagli organizzatori; di fatto, questo prelievo fiscale e' un grave ostacolo all'attivita' delle suddette associazioni, che, con disinteresse, generosita' e spirito di sacrificio, prestano la loro opera per far crescere la comunita' e per aiutare enti e persone; tutto cio' e' in palese contrasto con lo spirito della legge n. 266 del 1991; la normativa sul diritto d'autore e sulla Societa' italiana autori ed editori appare contraddittoria e confusa e che tale situazione va a colpire gli operatori del volontariato; piu' in generale la legislazione e le regolamentazioni attuali, in campo fiscale, amministrativo, sanitario, creano dovunque oneri e impedimenti per le associazioni e le persone che svolgono iniziative di carattere culturale, ricreativo e sociale -: se e quali iniziative ritenga opportuno intraprendere affinche' non continui ad essere penalizzato il variegato mondo del volontariato cosi' fortemente colpito dai diritti erariali e diritti d'autore. (4-00351)
Con l'interrogazione cui si risponde le SS.LL. Onorevoli, nel lamentare una eccessiva imposizione tributaria sulle attivita' ricreativo-culturali svolte dalle pro-loco, dai Comuni, nonche' dalle associazioni che operano nell'ambito del volontariato, chiede di conoscere gli intendimenti del Ministero delle finanze in ordine ad una modifica della normativa in materia. Al riguardo si rileva, in via preliminare, che il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 concernente l'imposta sugli spettacoli, non prevede distinzioni in merito al soggetto organizzatore dello spettacolo e, da un punto di vista oggettivo, sottopone a tassazione anche gli spettacoli dati per beneficienza o per fini comunque non di lucro. Pertanto, l'imposta sugli spettacoli, allo stato, si applica nei confronti delle associazioni di che trattasi cosi' come per qualsiasi ente pubblico. Tuttavia, si fa presente che, in linea con quanto auspicato dalle SS.LL. Onorevoli, gia' nella precedente legislatura la problematica sollevata aveva trovato soluzione in un disegno di legge di iniziativa governativa, concernente le Organizzazioni non Lucrative di Utilita' Sociale (ONLUS). Tale provvedimento, a causa della fine anticipata della XII legislatura, non ha avuto seguito. Come e' noto, la problematica e' stata oggetto di esame anche da parte dell'attuale Governo che non ha mancato di adottare tempestive iniziative volte a fronteggiare il riordino della materia. Infatti, la legge n. 662 del 23 dicembre del 1996, recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (c.d. collegato alla legge finanziaria 1997), prevede all'articolo 3, commi 186 e 188, una delega al Governo ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o piu' decreti legislativi volti a riordinare secondo criteri di unitarieta' e coordinamento, la disciplina tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte dirette ed indirette, erariali e locali, nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali, nonche' quella delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale. Per queste ultime, il succitato comma 188 prevede un regime unico al quale ricondurre anche le normative speciali gia' esistenti. Sono comunque fatte salve le previsioni di miglior favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49. Si precisa, inoltre, che al fine di predisporre tali schemi di provvedimenti legislativi e' stata costituita un'apposita commissione di studio composta da esperti e da qualificati operatori di diritto. La citata Commissione dovra' concludere i propri lavori entro il 30 aprile 1997. Ad ogni buon fine, si rammenta che le associazioni in questione possono gia' beneficiare, piu' in generale, del favorevole trattamento tributario introdotto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, la quale ha previsto che, per tutte le attivita' commerciali svolte alle condizioni previste nella legge medesima l'IVA si corrisponde con la detrazione forfettizzata in misura pari ai due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli (ai sensi dell'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). La menzionata legge ha previsto, altresi', per quanto concerne le imposte sui redditi, che il reddito imponibile delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco si determina applicando il coefficiente del 6 per cento sull'ammontare dei proventi conseguiti dalle stesse. Il Ministro delle finanze: Visco.