Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00524 presentata da NEGRI LUIGI (FORZA ITALIA) in data 19960529
Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: l'articolo 119 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge n. 53 del 21 marzo 1990, e modificato dall'articolo 3 lettera t), del decreto legislativo n. 534 del 20 dicembre 1993, prevede in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto di assentarsi dal proprio posto di lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni; i giorni di assenza, compresi nel periodo di cui sopra, vengono considerati effettivi giorni lavorativi; di conseguenza, i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote aggiuntive all'ordinario stipendio mensile ovvero a riposo compensativo per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali; nelle ultime elezioni politiche, le operazioni di scrutinio sono terminate abbondantemente dopo le prime ore del mattino del lunedi' e, di conseguenza, la stessa era da considerarsi come giornata di lavoro presso i seggi, cosi' come previsto dalla legge sopra richiamata; da alcuni lavoratori di aziende di credito, che hanno svolto, durante le ultime elezioni, la mansione di rappresentanti di lista, viene segnalato che i propri datori di lavoro non avrebbero riconosciuto loro quanto previsto per legge e che, di conseguenza, gli abbiano chiesto di tornare a lavorare nella stessa giornata di lunedi' -: se non ritenga opportuno accertare quanto sopra esposto e, nel caso tutto cio' corrispondesse al vero, se non pensi sia necessario intervenire tempestivamente presso l'associazione sindacale delle aziende di credito (Assicredito) affinche' non abbia a ripetersi questo anomalo comportamento. (4-00524)
L'interpretazione delle disposizioni contenute nell'articolo 119 del T.U. 30 maggio 1957, n. 361, quale risulta dall'esposizione dei fatti contenuta nell'atto di sindacato ispettivo, coincide con quella sostenuta da questo Dicastero che ha avuto modo di affermare che qualora le operazioni del seggio impegnino, seppure parzialmente, giorni lavorativi, i relativi componenti ed i rappresentanti di lista hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutte le rispettive giornate, in base alla "ratio" che sottende il citato articolo 119. Difformi interpretazioni non possono che formare oggetto di gravame da proporre nelle competenti sedi giudiziarie. Il Ministro dell'interno: Napolitano.