Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00527 presentata da BERSELLI FILIPPO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960529
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: secondo quanto risulta all'interrogante, nel procedimento n. 1086/94 avanti il pretore penale di Padova (dottoressa Sonia Bello, imputati Golfetto Massimo e figli), sono accaduti i seguenti fatti: a) il 3 ottobre 1994 furono ammesse le prove richieste dalle parti, senz'opposizione alcuna; b) dopo che i soli testi del pubblico ministero erano stati sentiti, il pubblico ministero medesimo, il giorno 15 dicembre 1994, presento' una memoria in cui chiedeva l'esclusione di tutti i testi della difesa; c) il pubblico ministero d'udienza dottor Prato presento' tale istanza a meta' dell'udienza del 15 dicembre 1994, dopo che erano stati sentiti (anche quella mattina) i suoi testi; tale istanza porta la data del 14 dicembre 1994 e consta di quattro pagine dattiloscritte; in esse il pubblico ministero scrisse di agire alla conclusione dell'esame dei propri testi, mentre l'istanza fu redatta e datata il 14 dicembre 1994, e cioe' il giorno prima; d) la difesa svolse quindi il controinterrogatorio dei testi del pubblico ministero, contando sull'esame dei propri, esame che il pubblico ministero dottor Prato sapeva di voler impedire; e) il difensore non fu avvertito di tale intenzione del pubblico ministero; f) i quattro imputati Golfetto furono condannati in blocco senza alcun'indagine su chi fra loro fosse colpevole o - eventualmente - innocente e per tutti i reati contestati; g) i Golfetto furono condannati quali ispiratori di un certo articolo comparso su "Il Gazzettino" di Padova, senza che il giornalista autore dell'articolo fosse individuato e senza nessun'indagine relativamente ai rapporti tra i Golfetto (presunti mandanti) e l'esecutore materiale del reato, o anche tra i Golfetto e il giornale; h) essendosi l'avvocato dei Golfetto assunto la responsabilita' di talune diffide legali imputate ai Golfetto, detto legale (professor avvocato Alberto Miele) fu interrogato come persona che si dichiarava autore di un reato; i) avendo l'avvocato Miele nominato un difensore di fiducia - nella persona del presidente del consiglio dell'ordine di Padova - gli fu nominato un difensore d'ufficio, nonostante l'opposizione della difesa degli imputati; l) i Golfetto furono condannati per tutti i fatti contestati nel dispositivo della sentenza del pretore, ma vennero assolti da talune imputazioni in sede di motivazione; ad avviso dell'interrogante, i fatti di cui sopra potrebbero essere stati influenzati dal particolare contenzioso tra un giudice del tribunale fallimentare di Padova, dottoressa Maria Giovanna Pozzan, e gli imputati Golfetto, che tale magistrato hanno denunziato per fatti gravissimi e citato come teste -: quale sia il pensiero del Ministro in indirizzo ini merito a quanto sopra e se non ritenga di dover assumere al riguardo urgenti iniziative ispettive ed eventualmente disciplinari. (4-00527)
In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso le competenti Autorita' Giudiziarie, si comunica quanto segue. In data 15 dicembre 1994, il pretore di Padova ha pronunziato sentenza nei confronti di Massimo, Umberto, Stefano e Marino Golfetto, imputati dei reati di cui agli artt. 81, 110, 336 e 353 c.p., dichiarandoli colpevoli dei reati loro ascritti e condannandoli alla pena di sette mesi di reclusione e L. 400.000 di multa, con il beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena per tre degli imputati; nonche' al risarcimento del danno subito dalle parti civili. Avverso tale pronunzia gli imputati hanno proposto impugnazione. In tale procedimento il prof. Alberto Miele e' stato sentito nella veste di testimone indotto dalla difesa. Nel corso dell'esame sono emersi indizi a suo carico e conseguentemente, ai sensi degli artt. 63 e 97 c.p.p., si e' provveduto alla nomina di un difensore d'ufficio, non essendo stato reperito quello indicato dall'interessato. Per quanto attiene alle ipotizzate influenze nei confronti del giudice, il pretore dottoressa Bello ha precisato che la dottoressa Pozzan mai le si e' rivolta in relazione al procedimento in questione; e che ha avuto modo di conoscere dell'asserito contenzioso tra la stessa Pozzan e gli imputati solo dopo l'apertura del dibattimento, a seguito della presentazione da parte della difesa di un'istanza di rimessione, dichiarata inammissibile dalla Corte di Cassazione. In ordine, poi, al documento presentato in udienza dal P.M. per chiedere al giudice la revoca dell'ordinanza con la quale erano stati ammessi i testi indicati dalla difesa, il magistrato interessato ha precisato che esso costituisce il frutto di uno studio analitico delle emergenze processuali e reca dettagliata indicazione di atti che, per comodita' delle parti private e del Pretore, si e' ritenuto opportuno elencare per iscritto. Tale documento, redatto in data 14 dicembre 1994, era destinato (come e' realmente accaduto) ad essere letto e prodotto nell'udienza del giorno seguente. Cio' spiega la differenza delle date, cui e' cenno nell'interrogazione. Lo stesso documento era stato comunicato, il giorno prima dell'udienza, al Procuratore Capo che l'aveva approvato. Per quanto attiene alle questioni inerenti al merito della pronunzia richiamata, lo scrivente non ha la veste istituzionale per esprimere valutazioni critiche che sono rimesse alle competenti sedi giurisdizionali. Il Ministro di grazia e giustizia: Flick.