Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00473 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO) in data 19960529
Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: il consiglio regionale della Sardegna ha approvato il 5 marzo 1996 la legge regionale relativa alle possibilita' di sclassificazione del regime demaniale civico dei terreni soggetti a uso civico a particolari condizioni; l'articolo 1, comma 1, lettera a), prevede che condizione (tra le altre) per richiedere tale sclassificazione sia che i terreni ad uso civico "abbiano perso irreversibilmente la conformazione fisica o funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi"; tale dispositivo sembra prevedere la possibilita' di sclassificazione anche di terreni ad uso civico che non abbiano perso la loro destinazione "funzionale" in seguito ad alienazioni illegittime da parte di comuni e successiva diversa destinazione (ad esempio attraverso piani di lottizzazione, anche se inattuati in tutto o in parte); occorre ricordare, a questo proposito, che i diritti di uso civico sono imprescrittibili e inusucapibili e i relativi terreni sono inalienabili, ai sensi degli articoli 2, 9, 12 del regio decreto 16 giugno 1927, n. 1766 e dell'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12; quindi non puo' essere disposta con atto amministrativo la sclassificazione dal regime demaniale civico di terreni ad uso civico che non abbiano irreversibilmente e concretamente perso la conformazione fisica di terreni agrari o pascolativi o boschivi, quali sono i terreni lottizzati ma non legittimamente edificati -: per quale motivo il Governo non abbia esercitato il potere di rinvio di cui all'articolo 33 dello statuto della regione Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948) a tutela dei diritti di uso civico, gia' in parte defraudati da alienazioni illegittime di terreni in regime demaniale civico da parte di diversi comuni. (4-00473)
In relazione a quanto richiesto con l'atto parlamentare indicato in oggetto, si fa presente che il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato la legge regionale 4 aprile 1996 n. 18 "Integrazioni e modifiche alla legge 14 marzo 1994 n. 12" che a sua volta reca "Norme in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda". La legge sopracitata ha previsto la possibilita' che fossero oggetto di "sclassificazione" dal regime demaniale civico quei terreni soggetti a uso civico che avessero perso le caratteristiche e la destinazione originaria, alienati dai comuni prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985 n. 431, senza il rispetto della normativa di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e non utilizzati in difformita' dalla programmazione urbanistica comunale. Il Governo ha ritenuto di consentire l'ulteriore corso della legge in parola in considerazione del fatto che analogo provvedimento legislativo era stato adottato dalla Regione Abruzzo (L. R. 2 marzo 1988, n. 25 come modificata dalla legge 8 settembre 88 n. 77) e, impugnato in via incidentale dinanzi alla Corte Costituzionale, era stato dichiarato legittimo con sentenza del 19 dicembre 1991 n. 511. Peraltro, in merito alla legge della Regione Sardegna sono pervenuti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri pareri favorevoli da parte dei Ministeri di Grazia e Giustizia e delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali. Il Ministro per gli affari regionali: Franco Bassanini.