Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00570 presentata da PRESTIGIACOMO STEFANIA (FORZA ITALIA) in data 19960530
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nel riordinare gli organi speciali di giurisdizione tributaria, ha previsto che le controversie tributarie in grado di appello siano devolute alla competenza delle commissioni tributarie regionali aventi sede nel capoluogo di ogni regione; il provvedimento ha determinato la soppressione, in Sicilia, della commissione di secondo grado di Siracusa, con la conseguenza che i giudizi di appello, in materia tributaria, devono svolgersi a Palermo; la situazione appare particolarmente grave nella citta' di Siracusa considerando i molti ricorsi pendenti; cio' costituisce una forte penalizzazione per i contribuenti, gli operatori economici ed i professionisti costretti a svolgere il secondo grado di giudizio a Palermo, con notevole aggravio di costi e di dispendio di tempi; il decreto legislativo citato prevede, inoltre, che sezioni distaccate delle commissioni provinciali e regionali possano essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e secondo grado; la suddetta circostanza e' strettamente dipendente dal carico di lavoro pendente presso le commissioni tributarie; quali iniziative intenda assumere il Governo per procedere all'istituzione permanente della sezione decentrata della commissione tributaria di secondo grado a Siracusa, considerato il notevole carico di processi tributari pendenti, ed evitare, pertanto, disagi ai contribuenti al fine di assicurare una migliore giustizia tributaria sostanziale. (4-00570)
La S.V. Onorevole ha evidenziato il forte disagio avvertito dai contribuenti, dagli operatori economici e dai professionisti della citta' di Siracusa in conseguenza della soppressione, a seguito della introduzione della nuova normativa sul contenzioso tributario della locale Commissione tributaria di secondo grado. Al riguardo, la SV. Onorevole ha chiesto di conoscere se e' intenzione di questa amministrazione provvedere ad istituire una sezione staccata della Commissione tributaria regionale di Palermo nella Citta' di Siracusa. In riferimento alla problematica sollevata, occorre preliminarmente osservare che nel delineare la riforma del contenzioso tributario, il legislatore ha, tra l'altro, avvertito l'esigenza della definizione piu' sollecita possibile delle controversie tributarie. A tale scopo e' stata prevista la riduzione dell'iter processuale a due soli gradi di giudizio mediante il riordino degli organi di giustizia tributaria in Commissioni tributarie provinciali e regionali, aventi sede nei rispettivi capoluoghi. Il legislatore della riforma non ha previsto, infatti la possibilita' della istituzione di sezioni distaccate di dette Commissioni. A seguito di rappresentazioni dei potenziali inconvenienti di natura socio-economica e logistica, da piu' parti levate si e' provveduto ad una prima revisione della normativa. Pertanto con l'articolo 3-sexies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, e' stato, in un primo tempo, previsto che nelle ipotesi di "particolare rilevanza di lavoro in campo fiscale .... potessero essere istituite sezioni decentrate delle Commissioni tributarie in citta' che, pur non essendo capoluoghi di provincia ..... o di regione .... fossero gia' sedi di Commissione tributaria e sedi di tribunale .... o di Corti di appello ....". Successivamente l'articolo 69, comma 2, lettera a) del decreto-legge 30 agosto 1993, numero 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, numero 427, ha previsto l'ubicazione di sezioni distaccate dei ripetuti organi giurisdizionali in citta' non capoluoghi di provincia o di regione esclusivamente in presenza di gravi difficolta' allocative riscontrate nei capoluoghi medesimi. Al riguardo risulta opportuno evidenziare come i problemi di natura allocativa, in un primo tempo riscontrati risultano nel frattempo aver trovato soluzione con l'insediamento dei nuovi Consessi nelle rispettive sedi, per cui l'auspicata istituzione delle sezioni in argomento, allo stato, risulterebbe in contrasto con la normativa suindicata. Si fa presente, tuttavia, che il Governo non marchera' di riesaminare la questione al fine di pervenire a soluzioni legislative che consentano di ridurre i prospettati disagi dei contribuenti. Il Ministro delle finanze: Visco.