Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00555 presentata da ROSSI ORESTE (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19960530
Al Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che: vi sono insegnanti presso scuole superiori legalmente riconosciute che hanno maturato il punteggio per l'inserimento nella graduatoria del provveditorato, posizionandosi ai primi posti; purtroppo non hanno potuto partecipare ai "concorsi riservati a coloro che hanno insegnato nella scuola statale per almeno 365 giorni", poiche' ad essi non sono ammessi gli insegnanti della scuola legalmente riconosciuta; sono stati quindi relegati all'ultimo posto della graduatoria del provveditorato (nonostante abbiano raggiunto un punteggio maggiore del primo in graduatoria) in quanto i colleghi hanno avuto la preferenza in conseguenza dei concorsi suddetti -: per quale ragione logica esistano discriminazioni tra insegnanti di scuola statale e legalmente riconosciuta, che penalizzano i docenti della scuola legalmente riconosciuta pur avendo questi ultimi frequentato le scuole e ottenuto titoli come i colleghi della statale, pur avendo maturato con l'insegnamento (in alcuni casi di oltre un decennio) una sicura professionalita' e pur avendo acquisito l'abilitazione all'insegnamento attraverso i vari concorsi ed esami; per quale ragione gli insegnanti della scuola legalmente riconosciuta non siano trattati come gli insegnanti della scuola statale, pur essendo qualificati e abilitati al proprio lavoro dallo Stato. (4-00555)
Il problema posto con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, a proposito del riconoscimento del servizio di insegnamento prestato presso istituzioni scolastiche non statali, e' stato adeguatamente approfondito da questa amministrazione, tanto che, con il decreto ministeriale del 29.3.1993 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14.4.1993 - e' stata approvata una nuova tabella per la valutazione del servizio in questione - anche se con un punteggio differenziato rispetto a quello previsto per il servizio reso nelle scuole statali - in conformita' dell'orientamento in materia espresso dal Consiglio di Stato con la decisione n. 424 del 22.5.1992. Con tale decisione, infatti, si riconosce il servizio prestato nella scuola privata non certo come requisito di ammissione ai concorsi per titoli, ma solo ai fini di una migliore posizione nelle graduatorie, e si afferma espressamente che la valutazione del servizio in questione "puo' anche essere diversa da quella attribuita al servizio prestato in scuole di Stato"; sempre secondo la citata decisione, le differenze (tra scuole statali e non statali) "permangono e sono ammesse dalla vigente normativa salvo qualche specifica eccezione (articolo 76 legge 270/82 per la partecipazione alle speciali sessioni di esame ai fini abilitanti)". Per quanto concerne, comunque, la lamentata esclusione dei docenti delle scuole legalmente riconosciute dai concorsi per soli titoli di cui e' cenno nell'interrogazione, si ricorda che l'articolo 401 del decreto-legislativo n. 294 del 1994, in atto disciplinante la materia, ne ha esplicitamente consentito l'ammissione ai docenti che, in aggiunta al requisito relativo al superamento di un precedente concorso, abbiano prestato servizio, per almeno 360 giorni, esclusivamente presso scuole ed istituti "statali". Il differente trattamento, voluto dal legislatore ai fini di cui trattasi, trova invero giustificazione nelle diverse forme e modalita' di reclutamento presso i due tipi di scuola; e' noto infatti che, nella scuola pubblica, il contratto di lavoro, anche se a tempo determinato, si instaura attraverso un procedimento fondato su titoli di merito e di servizio (mediante predisposizione di apposite graduatorie), laddove, nel caso delle scuole private, il rapporto si fonda sulla libera scelta del titolare della scuola, senza valide garanzie che la scelta ricada sui soggetti forniti di migliori titoli professionalmente piu' idonei. All'eliminazione delle attuali differenze potra' pervenirsi in prospettiva, nel contesto delle misure di carattere legislativo che saranno adottate per la parita' scolastica e che potranno consentire alle scuole non statali - secondo gli orientamenti programmatici a suo tempo espressi alle competenti commissioni della Camera e del Senato - di entrare a far parte del servizio pubblico integrato, a condizione che siano in grado di garantire il rispetto di standard minimi di efficacia e di efficienza, l'accesso a tutti i cittadini senza distinzione di censo, nascita, credi politici o religiosi, nonche' il reclutamento degli insegnanti in base a criteri di professionalita' stabiliti dallo Stato. Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.