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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00558 presentata da GASPARRI MAURIZIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960530

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e bilancio e programmazione economica. - Per sapere - premesso che: in data 11 agosto 1994 e' stato stipulato tra l'Ente poste italiane e le organizzazioni sindacali di categoria il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dell'ente con validita' 1994-1995; il relativo trattamento economico prevede la corresponsione: del minimo contrattuale; degli aumenti di anzianita'; del superminimo individuale; di una retribuzione variabile collegata al raggiungimento di specifici obiettivi; in sede di applicazione, si e' ritenuto che le prescrizioni degli articoli 9, secondo comma, e 65, terzo comma, del decreto legge 3 febbraio 1993, n. 29, vincolassero l'incremento di spesa rispetto alle singole retribuzioni percepite nell'anno 1993 nei limiti degli accordi Governo-organizzazioni sindacali del 23 luglio 1993 sul costo del lavoro; tale interpretazione non consente l'applicazione integrale del contratto, in quanto l'incremento del 3,50 per cento richiamato dal predetto accordo per l'anno 1994 non copre che le prime due voci retributive, escludendo l'erogazione del superminimo individuale anche nella misura prevista dall'articolo 5 del CCNL; il vincolo di cui innanzi impedisce un qualunque riconoscimento della responsabilita' e del livello di competenza professionale posseduta dal dirigente, con conseguente appiattimento della retribuzione, mancando il collegamento al peso della funzione svolta individualmente; tali cristallizzazioni della retribuzione senza alcun collegamento alla funzione di fatto espletata, e' da ritenersi aberrante, ove si consideri che il costo complessivo del lavoro e' stato contenuto per la presenza attuale di n. 225 dirigenti a fronte di n. 436 in servizio nella ex Amministrazione pt; non si ritiene si debba rinunciare ad uno strumento di grande flessibilita' retributiva, in quanto il superminimo in argomento raggiunge l'importo di un miliardo di lire, irrilevante in un bilancio che sostiene un costo complessivo di lavoro di oltre 10 mila miliardi -: se i Ministri in indirizzo non ritengano di superare la situazione di ingestibilita' dell'aspetto economico riferito al ripetuto superminimo individuale disponendone la valutazione come elemento retributivo legato alla qualita' e responsabilita' della prestazione richiesta al singolo dirigente, e, pertanto, svincolata dalla meccanica procedura di aumenti percentuali previsti dall'accordo del 23 luglio 1993, ma solidamente subordinata alle disponibilita' finanziarie che l'EPI destina al pagamento delle attivita' lavorative. Oppure, in via subordinata, di voler disporre il superamento del limite dell'incremento percentuale nella sola misura occorrente (circa un miliardo di lire). (4-00558)

Al riguardo, si fa presente che l'ente Poste Italiane - interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame - ha comunicato che il consiglio di amministrazione, nella seduta del 23 dicembre 1994, aveva deliberato di non procedere, per l'anno 1994, all'attribuzione ai dirigenti del superminimo individuale previsto dall'articolo 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato l'11 agosto 1994, in quanto il pagamento del citato corrispettivo era stato ritenuto non compatibile con le disponibilita' economiche dell'azienda. Tale decisione - ha precisato il medesimo Ente - non e' apparsa in contrasto con la citata disposizione contrattuale atteso che il 1^ comma dell'articolo 5 prevede testualmente che "al dirigente potra' essere corrisposto un superminimo individuale ...." e che il contratto stabilisce che il compenso in parola venga determinato in misura annua distinta a seconda del livello delle funzioni svolte dai singoli dirigenti, senza prevedere una decorrenza che vincoli l'ente stesso alla sua corresponsione. In sostituzione ed in attesa del menzionato corrispettivo, ai dirigenti dell'ente era stata, comunque, liquidata una indennita' non pensionabile comprensiva del premio di presenza e dello straordinario, affinche' gli stessi dirigenti non percepissero una retribuzione inferiore a quella goduta in costanza di rapporto di lavoro di tipo pubblicistico. Con delibera n. 18 del 9 maggio 1996, ha concluso il ripetuto Ente, il consiglio di amministrazione ha stabilito l'attribuzione del superminimo individuale al proprio personale dirigente, a decorrere dal 1^ maggio 1996. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Maccanico.



 
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