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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00573 presentata da LECCESE VITO (MISTO) in data 19960530

Ai Ministri dei lavori pubblici e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: nel 1960 si costitui' a Gioia del Colle (Bari) la cooperativa edilizia "impiegati Gioia" a proprieta' individuale (ovvero per la costruzione di case destinate a passare in proprieta' ai propri soci) che realizzo' e consegno', sin dal 1^ gennaio 1968, dodici alloggi in via Carlo Sforza di Gioia del Colle (tanti quanti erano i soci), con il contributo ed il finanziamento dello Stato ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1460, fruendo di un mutuo erogato dalla Direzione generale degli istituti di previdenza amministrata dal Ministero del tesoro, che andra' ad estinguersi a dicembre 2002; nell'arco di tempo che va dal 1968 al 1977 furono approntate, accettate e approvate da tutti i soci e dal collaudatore ministeriale (per adempiere ai dettami degli articoli 81 e seguenti del testo unico 1165/1938 sull'edilizia popolare ed economica) le tabelle millesimali, sia per determinare il valore delle singole assegnazioni sia per determinare la ripartizione delle spese comuni; nel 1978 l'assemblea dei soci prese in esame lo stato di ripartizione degli oneri sociali conseguente alle tabelle millesimali, e quattro di essi su dodici (signori Tommaso Sati, Francesco Paolo Fasano, Giovanni Posa e Maria Giuseppa Resta in Gaudiomonte), anziche' impugnare la relativa deliberazione assembleare davanti alla competente commissione regionale di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica, la opposero davanti all'incompetente TAR della Puglia (opposizione respinta nel 1993), nonostante la loro precedente sostanziale, incondizionata e formale approvazione accordata alle tabelle millesimali. I soci in questione, anche in assenza di decisioni giudiziali sospensive, si rifiutarono di adempiere ai versamenti sociali richiesti dalla cooperativa in virtu' del citato stato di riparto oneri, accumulando cosi' un significativo passivo economico (che creo' notevoli difficolta' gestionali al sodalizio), per il quale quei soci vennero regolarmente costituiti in mora; tale circostanza ha prodotto un inarrestabile contenzioso di larghissima portata sotto ogni profilo, amministrativo, civile, penale e contabile. E cio' - per giunta - in presenza, da ormai sei anni circa, del commissario governativo, il quale, anziche' risanare in tempi brevi la disastrata amministrazione della cooperativa per le gravissime omissioni del collegio sindacale (nello spirito dell'articolo 127 del citato testo unico 1165/938) e restituirla alla gestione degli organi statutari, sostanzialmente ne ha accresciuto i contrasti, dal momento che il medesimo (peraltro pubblico ufficiale ai sensi degli articoli 92, 93, 94 e 106 delle disposizioni di attuazione del codice civile) opera ad avviso dell'interrogante in stridente contrasto con lo statuto della cooperativa e le leggi vigenti, e dal momento che, anziche' operare super partes, assume apertamente le difese dei quattro soci di cui prima, impossessandosi cosi' della indebita veste di giudice piu' che esercitare le funzioni cui e' istituzionalmente preposto; del resto, la gestione commissariale si caratterizza per essere limitata nel tempo, al fine di consentire la ricostituzione dei normali organi di amministrazione, e non e' soggetta a prorogatio sine die (sentenza 14 aprile 1992 n. 17, in Consiglio di Stato 1992, II, 1350; Corte dei conti 23 giugno 1992, n. 26 ed altre); peraltro il ministero dei lavori pubblici, con il corollario dei suoi organi periferici, nella precipua qualita' di organo di vigilanza ai sensi dell'articolo 125 del citato testo unico 1165/938 e normativa collegata, risulta aver operato in continua ed inspiegabile omissione, tant'e' che risulta coinvolto anch'esso in due controversie risarcitorie (promosse dall'ex presidente della cooperativa) con grave nocumento allo Stato; l'ex presidente della societa' cooperativa, signor Filippo Antonicelli, con rituale atto di invito del 20 aprile 1996 di cui attende riscontro (prodotto ai sensi della legge 241/1990 e dell'articolo 328 codice penale), ha chiesto al ministero dei lavori pubblici di essere inteso di persona presso la sua sede in Roma e senza assistenza di procuratore legale, onde conseguire, entro il 15 giugno 1996, un atto risolutivo di constatazione, previa ricognizione dell'intera pratica, pena ulteriore azione risarcitoria nei confronti del citato dicastero; l'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 stabilisce il carattere provvisorio di alcune dichiarazioni rese ai sensi del successivo articolo 4 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'), talche' solo al momento di procedere all'emanazione dei provvedimenti favorevoli ai cittadini che hanno prodotto le dichiarazioni temporaneamente sostitutive le amministrazioni richiederanno agli interessati la presentazione della normale documentazione. Cio' e' inoltre ribadito dal primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, norma attuativa della legge 15/1968; a tal proposito, e' ancora piu' chiara la circolare del ministero dell'interno dell'8 marzo 1994, n. 3 (Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1994, n. 80) in cui - fra l'altro - si afferma che: "Giova ricordare che l'articolo 3 della legge 15/1968 riguarda esclusivamente l'amministrazione cui e' diretta l'istanza tesa ad ottenere un determinato provvedimento, ed in tale ambito ammette che una serie di fatti, stati e qualita' personali determinati dai regolamenti delle singole amministrazioni possono essere comprovate, in via del tutto temporanea, con una dichiarazione resa sotto la propria responsabilita' del cittadino che richiede il provvedimento. Nel momento in cui l'amministrazione riterra' di poter provvedere, scattera' l'onere di esibire la documentazione che comprovi la fondatezza delle dichiarazioni rese in via temporanea" -: quali iniziative intendano intraprendere i Ministri interrogati per accertare: 1) se tutti i soci della cooperativa in parola abbiano partecipato al sodalizio come d'obbligo con il carattere della mutualita' e se abbiano osservato le leggi che favoriscono il raggiungimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione della Repubblica, al fine di poter vantare, ciascuno di essi, il diritto ad usufruire delle leggi speciali che regolano tal tipo di costruzioni alloggi; 2) perche' il Provveditore regionale alle opere pubbliche di Bari, con sue note numeri 6031/30 maggio 1994 e 4011/29 marzo 1995 (dirette al ministero del tesoro - DGIP -, e per conoscenza al ministero dei lavori pubblici e alla cooperativa in parola), abbia concesso il nulla osta alla stipulazione del contratto edilizio di mutuo individuale a undici soci del sodalizio in assenza della irrinunciabile documentazione che dimostri probatoriamente i loro requisiti (a conferma di quanto sostenuto con la semplice dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'), onde poter partecipare ai benefici di legge riferiti alla cooperazione a contributo erariale; 3) perche' la commissione regionale per la vigilanza sull'edilizia popolare ed economica per la Puglia abbia adottato la decisione, in data 11 giugno 1988, di commissariare la cooperativa in assenza delle controdeduzioni che avrebbe reso il presidente della societa' (e che effettivamente rese a richiesta del ministero dei lavori pubblici) entro il 24 giugno 1988; 4) perche' la commissione regionale citata, anziche' prendere in esame il precedente ricorso del presidente della cooperativa del 9 febbraio 1988 (che ha respinto soltanto il 24 gennaio 1996, ovvero dopo otto, immotivati lunghi anni, provocandone il ricorso alla commissione centrale) abbia preferito adottare la citata decisione dell'11 giugno 1988, peraltro su esposto del 22 marzo 1988 dei predetti quattro soci morosi dal 1979; 5) perche' la commissione regionale presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari, la commissione centrale presso il ministero dei lavori pubblici e, in particolare, il ministero dei lavori pubblici, direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali, divisione 1^ - Edilizia Statale (pur avendo ricevuto, nel tempo assegnato, in data 27 giugno 1988, a mezzo di raccomandata a.r. n. 3998, spedita da Bari il 24 giugno 1988, contenente le richieste deduzioni del presidente della cooperativa, in cui si evidenziavano gravissime responsabilita' - anche di carattere penale - del collegio sindacale della cooperativa e con cui venne richiesta una sollecita adeguata ispezione ministeriale agli atti sociali del sodalizio) abbiano omesso continuativamente i propri compiti istituzionali, cui, principalmente, ad avviso dell'interrogante, debbono essere addebitati gli sviluppi illeciti sia da parte di alcuni soci della cooperativa, sia da parte del collegio sindacale della medesima, sia da parte dei commissari governativi che operano dal 10 dicembre 1990 con la complicita' dei citati soci e degli ex sindaci della societa'; 6) perche' il ministero dei lavori pubblici, in presenza della decisione commissionale citata 11 giugno 1988 abbia decretato soltanto dopo due anni e mezzo lo scioglimento degli organi statutari della cooperativa, con il decreto ministeriale 4265 del 10 dicembre 1990, con cio' procurando una sorta di lunga vacatio in cui si produssero insanabili lacerazioni, litigiosita' e contrapposizioni sociali; 7) quali siano le motivazioni giuridiche che non hanno reso riscontrabile il ricorso cautelativo (datato 28 luglio 1995) avverso la prosecuzione della gestione commissariale, prodotto dall'ex presidente della cooperativa signor Filippo Antonicelli ed inviato al ministero dei lavori pubblici, e, per conoscenza, all'onorevole Presidente della Repubblica, alla commissione centrale per l'edilizia popolare ed economica presso il ministero dei lavori pubblici, al ministero del tesoro e al commissario governativo, considerato che il citato ricorso ha per oggetto "La permanente illegalita' nella gestione ad opera del commissario governativo" e "L'ingiustificato prolungamento dell'amministrazione straordinaria della cooperativa"; 8) quale sia il fondamento giuridico del compenso corrisposto al commissario governativo, pari ad un milione di lire al mese, al netto di Iva (a parere dell'interrogante in violazione dell'apposito decreto ministeriale 15 febbraio 1993 del ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1993), e del compenso che, a cio' aggiunto, lo stesso commissario ha stabilito in circa quattrocentomila lire mensili al commercialista, spesa ingiustificata data la natura della cooperativa; 9) perche' il commissario governativo si avvalga di documentazione sociale non fornita dal preposto organo statutario (ovverosia il disciolto consiglio di amministrazione della cooperativa), in conformita' alle disposizioni del ministro dei lavori pubblici, senza peraltro contestarne le irregolarita', tipo quelle messe in atto, a parere dell'interrogante, dalla ragioniera Rosalia Taranto di Gioia del Colle, che, secondo quanto risulta all'interrogante, avrebbe sostanzialmente arrestato il funzionamento degli organi statutari per ben quarantotto mesi (dal 1^ giugno 1987 al 23 giugno 1991), per volere dei piu' volte citati soci morosi (contro i quali, in quanto appunto morosi, non ha adottato adeguata azione obbligatoria) Tommaso Sati, Francesco Paolo Fasano, Giovanni Posa e Resta Maria Giuseppa, e contrariamente alle valide intimazioni del presidente della societa' e del consiglio di amministrazione; 10) perche' gli ispettori del ministero dei lavori pubblici, dottor Virgilio Rossi e ingegner Roberto Daniele, nella loro ispezione del 24 novembre 1994, abbiano inteso prendere in considerazione soltanto la confusa informazione e documentazione fuorviante del commissario governativo (da cui e' scaturita la loro relazione del 5 gennaio 1995) ed abbiano rifiutato, sebbene offerta, quella dell'ex presidente della coopertiva, da cui discende il risultato confuso, non verificato nella formalita' e nella sostanza, nonche' contraddittorio della loro relazione, in quanto essa non ha tenuto in conto persino due ordinanze del tribunale di Bari ed una del vice pretore di Gioia del Colle a carico dell'attore e soccombente commissario governativo, e, particolarmente, non abbiano inteso verificare la regolarita' di due appalti (di cui uno rimasto ignoto nella sua sorte, in quanto seguito dal secondo piu' dispendioso ed immotivato) di lavori di manutenzione straordinaria, portati comunque a termine dal commissario governativo Di Jeso in assenza dei relativi poteri, il quale, a sua volta venne addirittura sollevato dal mandato; 11) perche' i citati ispettori ministeriali non abbiano tenuto conto che, nel 1993, da parte del commissario governativo (tutt'ora operante dal 10 dicembre 1990) vennero espletate due gare di appalto per lavori straordinari alla palazzina sociale, una dovuta e di sopportabile entita' (poi inspiegatamente scartata), riferita ai lavori indifferibili ed urgenti di cui all'ordinanza del sindaco di Gioia del Colle n. 93 del 2 marzo 1993, e l'altra, certamente innovativa, gravosa e voluttuaria, che e' costata oltre 200 milioni di lire a famiglie non abbienti, nonche' notevolmente difettosa nella esecuzione dei lavori, imposta dal commissario governativo in assenza dei poteri di legge. E cio' a carico di famiglie, come l'Antonicelli ex presidente, monoreddito e sicuramente meno abbiente; 12) se e come il commissario governativo, come d'obbligo, abbia adottato adeguato atto deliberativo approvato dal Ministero dei lavori pubblici per citare in giudizio davanti al tribunale di Bari (per ben due volte nel 1993) l'ex presidente della coopertiva, in cui - si torna a ripetere - il medesimo commissario risulta soccombente, con grave danno erariale per effetto dell'articolo 28 della Costituzione, dato - peraltro - che egli rifiuta di esibire qualsiasi tipo di documentazione ritualmente richiesta; 13) se sussistano responsabilita' del commissario governativo e dei funzionari del ministero dei lavori pubblici in ordine all'azione risarcitoria promossa dall'ex presidente della societa' cooperativa, con citazione notificata il 28 e 29 aprile 1996; 14) perche' il dottor Marcello Arredi, direttore generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali del ministero dei lavori pubblici (giusta primo comma della sua nota n. 4590/94 - 1857/95 del 19 giugno 1995 e conseguente rituale riscontro, con costituzione in mora dell'Antonicelli in data 5 luglio 1995 - prodotta ai sensi della legge 241/1990 e dell'articolo 328 codice penale - rimasto inevaso) ad oggi non abbia ancora fornito all'ex presidente della societa' i conteggi in base ai quali il medesimo ha piu' volte richiesto di acclarare la sua posizione economica con la cooperativa, onde conseguire il nulla osta per il contratto edilizio di mutuo individuale; 15) quali siano le motivazioni secondo le quali sia il provveditore alle opere pubbliche di Bari sia la commissione regionale di vigilanza presso detto Provveditorato rifiutino il riesame dei requisiti essenziali di ciascun socio, formalmente segnalati dall'ex presidente della societa' cooperativa; 16) se il Ministro dei lavori pubblici intenda accordare all'ex presidente della societa' cooperativa signor Filippo Antonicelli la richiesta ricognizione e risoluzione della pratica entro il prossimo 15 giugno 1996 (oppure entro quale data), spiegandone la motivazione in caso di rifiuto; 17) se il Ministro dei lavori pubblici intenda sanare tutto il contenzioso che e' andato sviluppandosi all'interno della "Cooperativa Impiegati Gioia" di Gioia del Colle, dal 1979 ad oggi, i cui soci (o loro eredi, in quanto gia' quattro di essi sono deceduti) continuano a vivere una condizione di grave contrapposizione e litigiosita'; 18) se il Ministro per la funzione pubblica ravvisi eventuali responsabilita' dei funzionari a vario livello del ministero dei lavori pubblici e suoi organi decentrati, compreso il commissario governativo, dal momento che, oltre a quanto riportato nei punti precedenti, sono state prodotte, da parte del disciolto consiglio di amministrazione della cooperativa in epigrafe e particolarmente da parte dell'ex presidente della stessa, direttamente o a mezzo di procuratore legale, decine di richieste dirette a ripristinare la legalita', inviti, diffide, messe in mora e simili, rimaste tutte o quasi prive di riscontro. (4-00573)

In merito all'interrogazione in oggetto sono state richieste informazioni al Provveditorato alle OO.PP. di Bari. Tali informazioni sono state fornite con nota del 1.07. 1996 prot. n. 7377 a disposizione del parlamentare interrogante, che si allega. Dalla comparazione dell'esposizione dei fatti di cui all'interrogazione con quelle della nota soprariportata questo Ministro ha ravveduto l'opportunita' di conferire al Servizio Ispettivo l'incarico di procede ad un accertamento inteso alla verifica della correttezza e della trasparenza dell'operato segnalato nell'atto ispettivo in questione.



 
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