Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00595 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO) in data 19960530
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: a seguito di controlli incrociati effettuati dall'Inps soprattutto con l'anagrafe tributaria, sono state esaminate migliaia di indebite prestazioni pensionistiche; i sindacati dei pensionati avrebbero, per loro stessa ammissione, istruito male le domande di quiescenza; l'articolo 52 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, al comma 2 fa esplicito riferimento all'irrecuperabilita' delle somme corrisposte, quando l'indebita percezione non sia dovuta a dolo dell'interessato, e il mancato recupero delle stesse somme debba essere addebitato al funzionario responsabile in caso di dolo o colpa grave; su tale linea si e' attestata anche la Corte costituzionale (sentenza n. 383 del 1990) secondo la quale con l'articolo citato si e' stabilita l'irripetibilita' delle somme percepite "nella sussistenza di un errore di fatto o diritto come causa dell'erogazione della somma risultata poi non dovuta e in mancanza di dolo"; con cio' verrebbe ribadito il principio secondo il quale l'errore dell'Inps deve essere inteso in una larga accezione quale causa di corresponsione di somme in ogni caso non dovute che, in assenza di dolo da parte dell'interessato, renderebbe legittima la sanatoria; a quanto pare sarebbero gia' circa 700.000 le domande di sanatoria presentate all'Istituto di previdenza sociale dagli interessati; cio' nonostante l'Inps ha inviato altrettante richieste di restituzione delle somme erogate erroneamente; e' notizia del gennaio 1996 del suicidio di un pensionato, Luigi Sormani di Desio, a seguito di una lettera dell'Inps che chiedeva, appunto, la restituzione di un indebito pensionistico; sarebbe indispensabile che la magistratura intervenga per verificare l'ipotesi di reato per abuso di ufficio, o altre ipotesi di reati piu' gravi, a carico dei responsabili degli uffici interessati -: chi abbia preso tale irresponsabile decisione che sta creando preoccupazione tra i pensionati; quali urgenti provvedimenti intendano adottare per rassicurare ufficialmente, sia attraverso l'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio sia attraverso la televisione di Stato, quanti sono interessati dal problema, anche per evitare altre tragedie umane come quella citata; se l'Inps, cosi' solerte per l'invio delle richieste di restituzione di somme non restituibili, abbia fatto altrettanto per le verifiche rispetto al dolo di colpa grave relativamente alle pratiche sbagliate; dopo l'ammissione dei sindacati di essersi sbagliati nel calcolo della quiescenza, quali provvedimenti intenda adottare perche' per il futuro non si ripetano tali leggerezze e per controllare che a trattare la materia vengano incaricate persone competenti. (4-00595)
L'interrogazione indicata in oggetto prende spunto dalla vicenda del recupero da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di somme indebitamente percepite dai pensionati o pagate in eccedenza. Com'e' noto, l'Istituto nel procedere a tale recupero, agisce in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 della legge n. 412 del 30.12.1991. Tale disposizione legislativa, di interpretazione autentica dell'articolo 52, comma 2, della legge n. 88 del 9 marzo 1989, consente all'INPS di ripetere somme indebitamente percepite dal pensionato che abbia omesso o abbia incompletamente segnalato fatti che non sono gia' conosciuti dall'Ente competente e che incidono sul diritto o sulla misura della pensione goduta. A tal proposito l'Ente fa presente quanto segue. L'applicazione di tale normativa, che di fatto rende "provvisorie" le prestazioni erogate dall'Istituto, pone l'esigenza di accertare la situazione reddituale degli interessati sia al momento della liquidazione delle prestazioni sia nella fase di gestione dei pagamenti. Tale verifica risulta onerosa e delicata, in quanto non puo' essere effettuata che a posteriori, dovendosi escludere che l'Istituto possa sospendere l'erogazione di prestazioni di grande rilevanza sociale in attesa di conoscere se, e in quale misura, le stesse spettino in relazione all'ammontare dei redditi dei beneficiari. Inoltre va tenuta presente la complessita' della normativa che disciplina le prestazioni correlate a requisiti reddituali. Si precisa, infine, che limiti di reddito che danno diritto alle prestazioni sono diversi e variano di anno in anno (per taluni trattamenti assume rilevanza il solo reddito del pensionato, per altri il reddito del pensionato e del coniuge, per altri ancora il reddito del nucleo familiare). Quanto al periodo di riferimento del reddito, mentre per le prestazioni diverse dei trattamenti di famiglia esso coincide con l'anno di riferimento della prestazione, per i trattamenti di famiglia riguarda anni precedenti. L'Istituto sottolinea il fatto che la maggior parte delle informazioni necessarie per la gestione delle prestazioni collegate alla situazione reddituale di beneficiari viene fornita, secondo le vigenti disposizioni normative, dagli stessi pensionati. A rendere piu' complessa la situazione delineata e' stata la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (legge n. 335 dell'8 agosto 1995). Per quanto riguarda le diminuzioni apportate alle pensioni riferite all'anno 1995 l'istituto precisa che le stesse vengono ridotte in relazione alle dichiarazioni reddituali rese dai pensionati nell'anno 1994 e al momento dell'elaborazione dei rinnovo degli ordinativi di pagamento delle pensioni. Quindi sono state rideterminate in diminuzione n. 689.070 pensioni per le quali sono stati notificati agli interessati i provvedimenti di recupero. Con riferimento a questi ultimi provvedimenti l'INPS puntualizza di non avere alcuna discrezionalita', in considerazione del fatto che sia la Corte di Cassazione che la Corte Costituzionale (sentenza n. 166 del 1996) hanno affermato il principio che le indebite erogazioni relative a periodi antecedenti a quello della conoscenza, da parte dell'Istituto, della situazione reddituale del pensionato non sono suscettibili di sanatorie e debbono essere recuperate. Al riguardo la soluzione normativa contenuta nell'articolo 1 commi 260 e segg. della legge 23.12.1996, n. 662, prevede: la totale sanatoria degli indebiti in favore dei soggetti che, nell'anno 1995, hanno percepito redditi personali pari o inferiori a 16 milioni annui; la parziale sanatoria, nei limiti di un quarto della somma indebitamente percepita, in favore dei soggetti che, nel medesimo anno, hanno percepito redditi superiori al predetto limite; il recupero graduale delle somme da restituire, senza interessi, mediante trattenute sulla pensione entro il limite di 24 rate mensili o eccezionalmente oltre tale limite e comunque in misura tale da non superare il quinto della pensione. Il recupero non si estende agli eredi. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.