Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00567 presentata da PISTONE GABRIELLA (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19960530
Ai Ministri delle finanze e della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che: l'articolo 5, comma 13, legge 537/1993 determina la tassa ed il contributo universitario, abolendo tutte le altre tasse, sovratasse e contribuzioni studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa; il ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), con circolare del 5 dicembre 1995 indirizzata a tutte le universita', dichiara, sulla base di quanto contenuto nella legge 537/1993, di ritenere abrogato, a partire dall'anno accademico 1994/1995, il versamento della tassa erariale di laurea prevista dall'articolo 7 della legge 1551/1951; il ministero delle finanze, in data 10 febbraio 1996, invia una nota al ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con la quale esprime il parere secondo cui il contenuto della legge 537/1993 non abolisce il versamento all'erario delle tasse di laurea e di diploma e invita il ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica a riesaminare le direttive impartite con la circolare del 5 dicembre 1995; il ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica esaminata la nota del ministero delle finanze, in data 27 febbraio 1996, conclude, senza alcun dubbio interpretativo, che anche le tasse di laurea e di diploma, sebbene devolute all'erario, siano da ritenersi abrogate ai sensi della legge 537/1993; risulta che in diverse universita' dal giugno 1995 fino ad oggi si e' richiesto il versamento della tassa erariale abolita, mentre in altre non e' stato richiesto piu' alcun pagamento in merito -: come si intendano risarcire i soggetti che hanno ad oggi pagato una tassa non piu' dovuta; se non si ritenga necessaria l'emanazione di una circolare che, una volta per tutte, informi correttamente le universita' circa l'interpretazione che il ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha univocamente fornito sin dal 5 dicembre 1995 e poi confermato in data 27 febbraio 1996. (4-00567)
Con l'interrogazione cui si risponde le SS.LL. Onorevoli hanno chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla debenza delle tasse erariali di diploma e di laurea alla luce dell'intervenuta legge 24 dicembre 1993 n. 537, che prevede all'articolo 5, comma 13, che "a partire dall'anno accademico 1994-1995 .... sono abolite le tasse, le sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge". Al riguardo, occorre premettere che sussistendo diversita' di opinioni con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica circa la natura della tasse di laurea e diploma da devolversi all'erario e le altre tasse, soprattasse e contributi da versare all'universita', l'Amministrazione finanziaria ha richiesto il parere facoltativo del Consiglio di Stato sulla questione. Il Consiglio di Stato, terza sezione, in data 21 gennaio 1997, si e' espresso nel senso di ritenere la dizione del comma 13 "tasse sovrattasse e contributi", per la sua genericita', comprensiva di tutte quelle prestazioni patrimoniali che erano in precedenza dovute dagli studenti universitari in virtu' ditale loro specifica veste. Per cui, essendo la tassa di laurea e di diploma ricomprese nella categoria generale dei tributi a carico degli studenti universitari, sono anch'esse da ritenersi abolite. Cio' posto, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato di aver provveduto ad informare i Rettori di tutte le universita' della definitiva abolizione della tassa di laurea e di diploma nonche' di aver invitato le singole Universita', nell'ambito della propria autonomia, ad assumere iniziative volte a fornire agli studenti una ampia informazione circa la possibilita' di ottenere il rimborso delle citate tasse. Si fa presente, infine, che il Ministero delle finanze, con apposita circolare (prot. n. 10/390/97 del 16 aprile 1997) diretta pure al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ha dato disposizione ai propri uffici periferici di provvedere al rimborso medesimo. Il Ministro delle finanze: Visco.