Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00613 presentata da POZZA TASCA ELISA (RINNOVAMENTO ITALIANO) in data 19960530
Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che: e' indiscutibile, superiore e primario il diritto dei cittadini alla difesa ed al mantenimento della salute; si riscontra una indifferenza costante sia da parte delle amministrazioni comunali, sia da parte delle aziende private in merito alle problematiche di impatto ambientale; presso il comune di Rossano Veneto, in provincia di Vicenza, e' in fase di installazione, in pieno centro abitato, a 70 metri dal campanile e dalla piazza centrale della citta', un traliccio per ripetitori Telecom alto 35 metri; l'abitazione piu' vicina sita accanto a tale traliccio Telecom dista 2,5 metri dallo stesso; tale costruzione determina, da un lato, un pericolosissimo irraggiamento di onde elettromagnetiche, e, dall'altro lato, il deturpamento devastante dell'ambiente e del paesaggio circostante; la distanza del ripetitore dalla stradina risulta essere inferiore ai 5 metri e quindi in contrasto con il regolamento; i cittadini di Rossano Veneto hanno inviato al procuratore della Repubblica oltre 1500 firme per richiedere la sospensione dei lavori di installazione in quel sito e per individuare un'area piu' appropriata; in una analoga situazione, il TAR della Lombardia, con sentenza n. 613 dell'8 ottobre 1992, si e' pronunciato in merito ai parametri ed agli indici edilizi che devono essere rispettati da tralicci di altezza superiore ai 19 metri -: quali urgenti iniziative i Ministri interrogati intendano assumere perche' siano sospesi i lavori e per tutelare i cittadini di Rossano Veneto. (4-00613)
Con l'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'installazione del ripetitore TELECOM nel Comune di Rossano Veneto (VC), l'Onorevole interrogante lamenta che la presenza di detto impianto determinerebbe "Irraggiamento di onde elettromagnetiche e deturpamento dell'ambiente e del paesaggio circostante". Il quadro normativo di riferimento per la valutazione della legittimita' dell'installazione dell'impianto in questione, e' costituito dalla Legge Regionale del Veneto 9 luglio 1993, n. 29 e successive modifiche, e dal regolamento edilizio comunale, in base al quale e' stata rilasciata la concessione edilizia di cui si e' avvalsa la concessionaria Telecom Italia Mobile (TIM) per l'installazione del traliccio contestato. La legge regionale n. 29/93 detta norme per la tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generale da impianti per teleradiocomunicazioni. L'autorizzazione alla installazione viene rilasciata, secondo il disposto della legge, da parte del Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria essenzialmente demandata alla Sezione di Fisica del Presidio Multizonale di Prevenzione territorialmente competente. Con riferimento al caso in questione la Sezione di Fisica del P.M.P. di Vicenza, allo scopo attivata, ha precisato che l'impianto e' costituito da un traliccio di 35 metri. Su tale traliccio e' installato un sistema di antenne che emettono, secondo la tipologia caratteristica di tali impianti, con un cono di irradiazione con il bordo inferiore inclinato rispetto all'orizzonte di 6-7 gradi e con potenza alle antenne inferiore a 100 Watt. In base a tale potenza di emissione, i livelli di campo previsti dalla legge regionale 29/93 come massimi per la popolazione al fine di evitare effetti nocivi, vengono raggiunti solo ad alcuni metri di distanza dalle antenne e massimamente lungo l'asse centrale del cono di irraggiamento. Poiche' le antenne sono situate a trentacinque metri dal suolo e la loro distanza minima dalle case vicine non e' inferiore a dieci metri, si e' ritenuto che l'impianto non fosse suscettibile di esporre la popolazione a valori di campo uguali o superiori a quelli stabiliti dalla legge regionale 29/93. Si fa presente che i limiti stabiliti dalla citata legge regionale sono conformi a quelli raccomandati dal Comitato Internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Previa, pertanto, acquisizione dei previsti pareri dell'Unita' Sanitaria Locale competente, del Dipartimento di Prevenzione dell'USL che ha espresso parere favorevole sotto il profilo igienico-sanitario, e' stata concessa autorizzazione regionale (prot. 3548/30131 del 21 luglio 1995). Per quanto di competenza del Comune di Rossano Veneto in merito al rilascio della concessione edilizia, si precisa quanto segue. La concessione edilizia n. 1482 del 15 febbraio 1996 e' stata rilasciata sulla base di quanto previsto dall'articolo 28 del vigente regolamento edilizio comunale, previa acquisizione di tutti i pareri e nulla osta prescritti dalla legge (nulla osta rilasciato dal Dipartimento per l'urbanistica e beni ambientali della Regione Veneto, parere favorevole del Dipartimento di prevenzione della ULSS n. 3 di Bassano del Grappa). Alla concessione si e' pervenuti dopo che la Telecom si e' adeguata alle prescrizioni regionali, modificando il progetto originariamente presentato e dopo relazione ed idonea documentazione richiesta dalla Commissione edilizia comunale per la valutazione dell'impatto ambientale dell'impianto. Va specificato che l'opera in oggetto non rientra nell'elenco di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. n. 387/88 e pertanto non e' soggetta alle procedure di valutazione di impatto ambientale previste dall'articolo 6 della Legge n. 349/86. Si specifica altresi', che il Dipartimento per l'urbanistica ed i beni ambientali della Regione Veneto, ha rilasciato ai sensi della legge n. 63/94 il relativo nulla osta, considerando l'opera progettata ammissibile sotto il profilo ambientale "in quanto il manufatto si inserisce in un contesto urbano privo di particolari valori paesaggistico-ambientali". L'installazione del traliccio ha causato una corale protesta della cittadinanza in forte dissenso con il Sindaco, che si esprimeva in petizioni, raccolte di firme, azioni di picchettaggio per ostacolare i lavori della Telecom, sensibilizzazione della stampa locale, esposti alla Autorita' Giudiziaria Penale, ricorsi al Tar. E' da segnalare che tuttora pende innanzi al Pretore di Bassano un procedimento esecutivo per la demolizione del traliccio in questione, a seguito di denunciata asserita violazione delle norme sulle distanze tra confini di proprieta' contigua, sulla base dell'equiparazione del traliccio a fabbricato. Sulla base di quanto esposto, dedotto dagli atti e documenti inviati a questo Ministero dal Segretario della Giunta Regionale del Veneto, dal Prefetto di Vicenza, dal Sindaco del Comune di Rossano Veneto, si rileva che relativamente all'installazione del traliccio le disposizioni vigenti sembrano formalmente rispettate. Tuttavia ragioni di opportunita', di sensibilita' sociale, di rispetto per le norme del paesaggio, avrebbero forse consigliato una diversa localizzazione del traliccio. Vi e' da notare che la vicenda ha avuto origine nel 1995, con la presentazione della domanda da parte della Telecom, quando ancora non vi era piena e matura consapevolezza sulla gravissima problematica dell'inquinamento elettromagnetico, ormai pervenuta ad altissimo livello presso la maggior parte della popolazione, per lo straordinario recente sviluppo tecnologico che implica un aumento delle radiazioni non ionizzanti, con le paventate ripercussioni sulla salute. Il caso di Rossano Veneto non e' isolato. In moltissime citta' e centri abitati la popolazione sta prendendo coscienza di tale insidioso pericolo, per la presenza capillare sul territorio di elettrodotti ed impianti di radiotelecomunicazioni. Non rende facile l'approccio alla questione la non univoca interpretazione in campo scientifico dei dati derivanti da studi epidemiologici in materia. Pur essendo provata una relazione tra esposizione a campi elettromagnetici e tumori, in particolare leucemia infantile, e' invece controverso il livello dannoso delle esposizioni, relativamente al tempo ed all'intensita'. In tale contesto, pero', l'azione di questo Governo e' improntata alla predisposizione in tempi rapidi di un quadro normativo organico ispirato al principio della cautela e della prevenzione, che deve tradursi nella massima possibile riduzione dei limiti di esposizione, nell'attuale fase di sviluppo tecnologico del settore. Il caso sollevato nell'interrogazione e' sorto in una Regione cui va dato atto di aver predisposto in materia una normativa che puo' considerarsi all'avanguardia rispetto alle altre Regioni. Nonostante cio', l'assenza di una legge quadro che preveda principi fondamentali organici ha determinato casi come quello denunciato. Nel 1995 il Ministero dell'Ambiente elaboro' uno schema di DPCM sui limiti di esposizione, relativamente ad impianti con frequenza compresa tra 100 Khz e 300 Ghz. Tale decreto ha superato il vaglio della Conferenza Stato-Regioni. Poiche' l'Istituto superiore di Sanita' ha presentato rilievi in merito al suo contenuto, il Servizio Tecnico del Ministero dell'Ambiente, insieme ad esperti delle Universita', del CNR, dell'ENEA, e dell'ANPA, sta attualmente valutando tali osservazioni. E' stato costituito inoltre, su iniziativa del Ministero dell'Ambiente, un gruppo di lavoro con qualificati rappresentanti provenienti dalle Amministrazioni interessate, Ambiente, Sanita', Poste e Telecomunicazioni, Industria, con il compito di predisporre una proposta di testo normativo sulla tutela dall'inquinamento elettromagnetico. Il Gruppo di lavoro dovrebbe insediarsi ufficialmente nel mese di settembre p.v. e presentera' la bozza del testo entro due mesi dalla data del proprio insediamento. Il 23 luglio 1997 si e' svolta una riunione preliminare del Gruppo di lavoro, con la presenza dei Sottosegretari Valerio Calzolaio, Monica Bettoni e Vincenzo Vita, che ne coordinano i lavori, per porre da subito alcune utili riflessioni sugli obiettivi e sul metodo di' lavoro da seguire. E' evidente che questa e' l'unica via percorribile per risolvere il caso di Rossano Veneto e di altre numerose analoghe situazioni, che tutte saranno soggette ai piani di risanamento con eventuale delocalizzazione in siti conformi alla pianificazione regionale in materia, che l'emananda legge quadro dovra' prevedere. Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.