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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00594 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO) in data 19960530

Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: in numerosi casi risulta altamente possibile che nel corso degli ultimi 30 anni siano avvenuti atti traslativi di proprieta' a vario titolo di terreni soggetti a vincoli di uso civico in comuni della Sardegna in palese violazione del procedimento autorizzatorio vincolante di cui agli articoli 12 del regio decreto n. 1766 del 1927 e 15 della legge regionale n. 12 del 1994, in particolare in zone costiere oggetto di pesanti speculazioni edilizie in favore di privati ad opera delle amministrazioni comunali di Muravera (alienazioni di oltre 611 ettari in localita' Costa Rey-Piscina Rey-Monte Nai alla Compagnia Immobiliare Lidi Sardegna C.I.L.S. in forza della delibera del consiglio comunale n. 19 dell'11 marzo 1965), di Narbolia (localita' Is Arenas-Paris Pischinappiu, foglio 1, mappale 9, ora in possesso della Is Arenas srl), di Cabras (localita' Su Bardo'ni, complesso immobiliare S.O.S.TUR. srl, in forza di delibera del consiglio comunale n. 36 del 3 maggio 1991), di Gonnesa (localita' Plag'e'Mesu) e nella zone boscose del monte Linas (circa 6000 ettari) in comune di Villacidro; molto probabilmente esistono numerosi altri casi di alienazioni/occupazioni illegittime di terreni soggetti ad uso civico in Sardegna: in particolare non risulta alcuna attivita' di recupero di detti terreni attuata e/o in corso da parte dei comuni, obbligo previsto ora anche dall'articolo 23 della legge regionale n. 12 del 1994; l'ufficio regionale usi civici dell'assessorato regionale all'agricoltura, dopo decenni di inattivita' dell'amministrazione regionale in materia, ha piu' volte richiesto ai singoli comuni (vds. note prot. 9016 del 27 aprile 1995 e prot. 22138 del 6 novembre 1995) notizie ai fini della redazione dell'inventario regionale e circa eventuali azioni di recupero senza alcun esito; incredibilmente, anziche' adoperarsi per il recupero dei terreni soggetti ad uso civico alienati/occupati illegittimamente, sia la giunta regionale (delibera del 3 luglio 1992) sia alcuni consiglieri regionali sia la V Commissione permanente del Consiglio regionale starebbero alacremente operando per la definizione di un testo normativo di generale "sanatoria" di tutte queste fattispecie; nelle cartografie dei vigenti piani territoriali paesistici, adottati definitivamente con decreti del Presidente della giunta regionale dal n. 266 al n. 279 del 6 agosto 1993, inspiegabilmente non risulterebbero evidenziati i terreni soggetti ad uso civico con la conseguenza di vederli edificabili, a vario titolo, a fini speculativi; ne discende che anche la redigenda pianificazione urbanistica comunale (P.U.C.) li individua con analoghe classificazioni; si ricorda e si sottolinea che alienazioni a qualsiasi titolo di terreni ad uso civico senza lo scrupoloso rispetto del procedimento di cui agli articoli 12 del regio decreto n. 1766 del 1927 e 15 della legge regionale n. 12 del 1994 sono assolutamente illegittime ed i relativi atti sono radicalmente nulli (Cons. Stato, Sez. IV, 17 ottobre 1985, n. 444; App. Roma, 28 aprile 1964, n. 4; Cass. div., G.U., 14 marzo 1959, n. 759; TAR Puglia, 30 dicembre 1986, n. 1259; TAR Lazio, 30 gennaio 1978), mentre i diritti di uso civico ed altri diritti d'uso collettivi, spettanti esclusivamente alle popolazioni locali, sono imprescrittibili ed inusucapibili; non si comprende come notai ed altri pubblici ufficiali autorizzati possano aver posto in essere atti pubblici relativi alle citate alienazioni illegittime, anche nel corso degli ultimi anni; le associazioni ecologiste Gruppo d'intervento giuridico ed Amici della terra da diversi anni hanno promosso una ventina di azioni legali davanti alla magistratura, ai ministeri interessati, assessorati regionali ed altre pubbliche amministrazioni competenti in merito alle suddette vicende: e' stata inoltre interessata la Procura regionale della Corte dei Conti e sono stati effettuati sette ricorsi al TAR Sardegna e sette ricorsi straordinari al Capo dello Stato relativi ai provvedimenti portanti i Piani territoriali paesistici riguardo alle vicende citate; la procura della Repubblica presso il tribunale di Cagliari ha aperto specifica inchiesta penale, mentre risultano gia' sentenze penali di condanna (Pret. Cagliari, Sez. Sinnai, 25 maggio 1995, n. 91 del 1995) e decreti di sequestro (Cass. Pen., Sez. III, 7 aprile 1994) di costruzioni abusive su terreni soggetti ad uso civico; un provvedimento legislativo di generale "sanatoria" delle citate situazioni comporterebbe, di fatto, la vergognosa legalizzazione di gravi speculazioni edilizie e lo spudorato esproprio dei diritti delle collettivita' locali: un nuovo "editto delle chiudende" (provvedimenti che nel secolo scorso privatizzarono in maniera pressoche' gratuita vasti terreni pubblici in Sardegna) nel quasi completo silenzio generale -: se sia a conoscenza della situazione descritta; quali provvedimenti ed iniziative intenda prendere nei confronti della regione autonoma sarda ai fini del recupero dei terreni ad uso civico illegittimamente alienati e/o occupati. (4-00594)

In relazione a quanto richiesto con l'atto parlamentare indicato in oggetto, si fa presente che il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato la legge regionale 4 aprile 1996 n. 18 "Integrazioni e modifiche alla legge 14 marzo 1994 n. 12" che a sua volta reca "Norme in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda". La legge sopracitata ha previsto la possibilita' che fossero oggetto di "sclassificazione" dal regime demaniale civico quei terreni soggetti a uso civico che avessero perso le caratteristiche e la destinazione originaria, alienati dai comuni prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985 n. 431, senza il rispetto della normativa di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e non utilizzati in difformita' dalla programmazione urbanistica comunale. Il Governo ha ritenuto di consentire l'ulteriore corso della legge in parola in considerazione del fatto che analogo provvedimento legislativo era stato adottato dalla Regione Abruzzo (L. R. 2 marzo 1988, n. 25 come modificata dalla legge 8 settembre 88 n. 77) e, impugnato in via incidentale dinanzi alla Corte Costituzionale, era stato dichiarato legittimo con sentenza del 19 dicembre 1991 n. 511. Peraltro, in merito alla legge della Regione Sardegna sono pervenuti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri pareri favorevoli da parte dei Ministeri di Grazia e Giustizia e delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali. Il Ministro per gli affari regionali: Franco Bassanini.



 
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