Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00557 presentata da GASPARRI MAURIZIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960530
Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: l'articolo 16 della legge n. 232 del 1990, concernente il "servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre" ha esteso al personale della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri, del corpo forestale dello Stato ed agli ufficiali del corpo della Guardia di Finanza in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, i benefici previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di Finanza in servizio ai confini di terra, consistenti in un aumento del computo degli anni di servizio prestati; l'articolo 6 della legge n. 852 del 1978 ha attribuito agli impiegati in servizio presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in localita' disagiate una speciale indennita' giornaliera di confine; al medesimo personale doganale, e' stato inoltre attribuito con l'articolo 2 della legge n. 302 del 1984 il beneficio di cui al punto precedente, relativo al computo degli anni di servizio ai fini del trattamento di quiescenza; l'articolo 2 della legge n. 209 del 1992 ha infine esteso il medesimo trattamento anche al personale del ministero dei trasporti - direzione generale dell'aviazione civile; il personale della polizia di Stato, in servizio presso gli uffici di polizia di frontiera aeroportuale, aveva chiesto l'attribuzione dei suddetti benefici, analogamente a quanto riconosciuto ai colleghi in servizio presso gli uffici disagiati di frontiera terrestre ed a quanto concesso altresi' al personale doganale e dell'aviazione civile in servizio presso gli uffici aeroportuali; la competente direzione centrale del personale del dipartimento della polizia di Stato, nello scorso ottobre aveva comunicato agli istanti l'impossibilita' di concedere i benefici richiesti, stante la tassativita' della norma sopra richiamata che concede il beneficio, per il personale della polizia di Stato, soltanto ai dipendenti in servizio presso gli uffici di polizia di frontiera terrestre e non anche aeroportuale, come invece riconosciuto ai dipendenti di altre amministrazioni dello Stato; avverso tale diniego, il citato personale di polizia degli uffici aeroportuali ha proposto ricorso al TAR per la Sicilia-Palermo, per l'annullamento dei provvedimenti del ministro dell'interno, per la palese disparita' di trattamento e la manifesta ingiustizia posta in essere dall'amministrazione nei confronti di una parte del proprio personale, che espleta negli uffici aeroportuali le medesime funzioni di polizia con esposizione a rischio e disagi simili a quelli cui sono sottoposti gli altri operatori di polizia in servizio alla frontiera terrestre o ai dipendenti delle dogane e dell'aviazione civile impiegati proprio nei medesimi aeroporti -: se non ritenga il Ministro dell'interno assolutamente iniquo il trattamento discriminatorio adottato nei confronti di una particolare categoria di dipendenti della polizia di Stato; se non ritenga che, con l'abolizione delle frontiere terrestri tra l'Italia e i confinanti paesi dell'Unione europea, le piu' importanti zone di confine siano diventati proprio gli scali aeroportuali; se pertanto non valuti necessario, prima e a prescindere dalla pronuncia che dovra' adottare l'organo di giustizia amministrativa, adoperarsi nelle opportune sedi legislative perche' vengano estesi i citati benefici al personale di polizia aeroportuale; se, nelle more di un auspicato intervento normativo, non ritenga di dover adottare, in sede di autotutela, gli opportuni provvedimenti amministrativi che pongano fine ad una cosi' ingiusta disparita' di trattamento tra personale di diverse amministrazioni dello Stato, e, addirittura, tra diverse categorie di personale della stessa amministrazione della pubblica sicurezza. (4-00557)