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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00647 presentata da GIOVANARDI CARLO AMEDEO (CCD-CDU) in data 19960531

Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: la legge 29 dicembre 1993 n. 580, in materia di riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, introduce un importante principio, relativo alla autonomia della rappresentanza delle piccole imprese nel consiglio delle Camere medesime; il principio di "autonomia" della rappresentanza delle piccole imprese, enunciato nell'articolo 10, comma 5, che testualmente dice "nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole e medie imprese", ha lo scopo di tutelare gli interessi di quelle associazioni territoriali che, al proprio interno, hanno una prevalente presenza di piccole imprese, e che, quindi, sono espressione "autonoma" di questa specifica realta' imprenditoriale; l'attuazione di tale principio dipende dall'approvazione del regolamento ministeriale attuativo degli articoli 12 e 14 della legge n. 580 del 1993, relativo alle procedure di nomina dei componenti dei consigli e delle giunte delle camere di commercio; risulta all'interrogante che la bozza di regolamento predisposta dal ministero non risulta essere conforme al dettato nonche' allo spirito della norma cui esso si riferisce; i commi 2 e 4 dell'articolo 5 di tale regolamento adottano infatti un criterio di riferimento poco chiaro, che non risulterebbe basato sulla valutazione, nell'ambito delle associazioni datoriali che aspirano ad essere inserite nel consiglio, del rapporto proporzionale esistente il numero di piccole imprese e dar totalita' di aziende associate. Il meccanismo individuato dall'articolo 5 parrebbe invece privilegiare le organizzazioni che associano il maggior numero di piccole imprese rispetto al numero complessivo di aziende operanti nei vari settori. Il risultato di questa soluzione non realizza il principio di autonomia, espresso dal legislatore nella legge, che, pertanto non sarebbe piu' strumento idoneo per assicurare che gli interessi peculiari della piccola impresa non siano annacquati, se non addirittura confusi, con quelli di altre tipologie di imprese -: se il Ministro interrogato ritenga opportuno verificare l'esatta corrispondenza della norma al principio espresso nella legge citata al fine di attuare completamente i princi'pi contenuti nella riforma. (4-00647)

La questione sollevata nel testo dell'interrogazione riguarda la presunta non corrispondenza dello schema di regolamento di attuazione degli articoli 12 e 14 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", relativo alla procedura di nomina dei componenti dei consigli e delle giunte delle Camere di commercio, al principio di "autonomia" della rappresentanza delle piccole imprese enunciato nell'articolo 10, comma 5 della stessa legge n. 580 del 1993. Questa presunta non corrispondenza riguarderebbe i commi 2 e 4 dell'articolo 5 che disattenderebbero la legge laddove la stessa avrebbe inteso assicurare la rappresentanza della piccola impresa non all'organizzazione che ne associ il maggior numero bensi' a quella che abbia al proprio interno, rispetto alle altre organizzazioni, la piu' alta percentuale di piccole imprese; e cio' indipendentemente dalla propria consistenza, sia in termini assoluti che relativi rispetto all'universo delle piccole imprese operanti nella circoscrizione camerale, e quindi dal proprio peso in termini di effettiva rappresentativita'. Al riguardo risulta necessario precisare quanto segue. L'articolo 10, comma 5, della legge n. 580 del 1993, con riferimento alla questione della rappresentanza della piccola impresa, testualmente recita: "nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese". Assodato il diritto della piccola impresa ad una propria autonoma rappresentanza nell'ambito dei tre predetti settori e' sorta la necessita' di definire i criteri con cui individuare le organizzazioni, tra quelle che rappresentano nel proprio ambito la piccola impresa nei predetti settori, che debbono procedere alle relative designazioni. Tali criteri sono di fatto dettati dall'articolo 12, comma 2, della legge secondo cui la potesta' di designazione delle varie organizzazioni deve essere "in rapporto proporzionale alla loro rappresentativita' in ambito provinciale". Sicche', anche nel caso della rappresentanza autonoma delle piccole imprese, non e' possibile prescindere dai principi che sottendono,in via generale, al concetto di "rappresentanza" e quindi dalla componente sostanziale costituita dal peso di ciascuna organizzazione rispetto alle altre, sia in termini relativi che assoluti. Anche se, come per le altre rappresentanze, dovra' tenersi conto dei fattori di ponderazione rappresentati dal numero degli addetti e dal valore aggiunto, e' evidente che nella fattispecie il fattore preponderante per la determinazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle piccole imprese e' costituito dal numero di piccole imprese associate e, quindi, e' altresi' evidente che, in linea di massima, le organizzazioni titolate ad esprimerne, nel loro ambito, la "rappresentanza autonoma" sono quelle che nella circoscrizione camerale associano il maggior numero di piccole imprese, secondo la definizione datane, per ciascuno dei settori interessati, dall'articolo 1, dello schema di regolamento. E' chiaro, peraltro, che in nessun caso sarebbe possibile prescindere, anche per quanto concerne la "rappresentanza autonoma delle piccole imprese", dai criteri di valutazione implicitamente introdotti dallo stesso articolo 12, ai commi 5 e 6, che disciplinano gli aspetti sostanziali dell'ipotesi della elezione diretta dei componenti dei consigli camerali e dal fatto che le persone designate (o elette) sono chiamate, in ogni caso, a rappresentare non l'organizzazione che le ha designate (o di cui fanno parte) ma tutte le imprese appartenenti al proprio settore (o della propria categoria dimensionale), e cio' indipendenterriente dall'organizzazione cui sono iscritte o dal fatto di non essere iscritte ad alcuna organizzazione. In relazione a tutto quanto precede, si ritiene, pertanto, corretto, sia in punto di diritto che di fatto, lo schema di decreto attuativo di cui trattasi, e si fa presente che lo stesso e' stato trasmesso in data 26 giugno 1996 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la preventiva comunicazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, corredato del parere n. 1611 del 1995 reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e incarico per il turismo: Bersani.



 
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