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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00644 presentata da BAMPO PAOLO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19960531

Ai Ministri della difesa e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: il Comitato di coordinamento delle 24 associazioni nazionali d'Arma, che raggruppano un milione di iscritti, e' stato informato circa i molti soci a cui e' stato riconosciuto il diritto di computo nell'indennita' di buonuscita dell'indennita' operativa, a seguito dell'accoglimento del ricorso da parte del TAR della Toscana; il Comitato e' stato successivamente informato che la VI sezione del Consiglio di Stato, su appelli proposti dall'Indap, ha sospeso il giudizio in attesa che sia decisa analoga questione da parte dell'adunanza plenaria, e che contestualmente, lo stesso Indap ha iniziato a dare esecuzione ad alcune analoghe sentenze di primo grado, provvedendo al pagamento del dovuto a ricorrenti per i quali la causa, innanzi alla stessa VI sezione, si era favorevolmente conclusa il 26 maggio 1995, ma era stata poi parimenti sospesa con decisione del 22 febbraio 1996; la procedura da ultimo richiamata e' conforme al dettato dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 549/1995, secondo il quale il divieto di cui al comma 45 (di adottare provvedimenti di estensione di decisioni giurisdizionali) non si applica al caso dei pubblici impiegati che siano ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora il Consiglio di Stato abbia gia' deciso questioni identiche a quelli da essi dedotte in giudizio, in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella stessa posizione dei ricorrenti; il Comitato di coordinamento, avendo riscontrato che la VI sezione ha in altre circostanze accolto le istanze di migliaia di altri soci ricorrenti sulla medesima questione, in data 15 maggio 1996, ha presentato un atto di intimidazione e diffida all'Indap per ottenere il perfezionamento della procedura di esecuzione delle sentenze di primo grado in sospeso, ai sensi del citato articolo 1, comma 46 della legge n. 549/1995 -: se i Ministri competenti intendano verificare la veridicita' di quanto accaduto; qualora corrispondesse al vero, quali provvedimenti intendano adottare per sanare in tempi brevi la grave ed ingiustificata sperequazione di trattamento creatasi di fatto all'interno del personale appartenente alle categorie del pubblico impiego, in identica posizione di diritto e di fatto. (4-00644)

Il problema rappresentato dall'On.le interrogante, riguardante la valutazione, ai fini della buonuscita, dell'indennita' di impiego operativo percepita dal personale militare, rientra nella specifica competenza dell'I.N.P.D.A.P.. Ad ogni buon fine si rappresenta che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 278 in data 27.6.1995, ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale (sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione - dal TAR Sardegna) degli artt. 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29.12.1973, n. 1032 e della legge 23.3.1983, n. 78, nella parte in cui non prevedono l'inclusione della predetta indennita' operativa nella base di computo della buonuscita. Recentemente, poi, anche l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (con sentenza n. 6 in data 25.3.1996) a modifica di un precedente orientamento favorevole dello stesso Alto Consesso - VI Sezione - si e' espressa negativamente in merito alla cennata "inclusione", accogliendo l'appello proposto dall'INPDAP avverso la decisione del TAR Lombardia che aveva invece riconosciuto il diritto alla predetta valutazione. Per quanto sopra rappresentato, sono venuti meno, ad avviso di questo Ministero, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 1 - comma 46 - della legge 28.12.1995, n. 549, secondo cui il divieto di estensione di decisioni giurisdizionali non si applica al caso dei pubblici impiegati che siano ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora il Consiglio di Stato abbia gia' deciso questioni identiche a quelle da essi dedotte in giudizio, in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella stessa posizione dei ricorrenti.



 
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