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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00642 presentata da LUCIDI MARCELLA (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960531

Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere: quali iniziative intenda intraprendere per ricondurre a giuridica conduzione, mediante elezione di ordinari organi amministrativi, l'ente EUR, sottoposto a vigilanza della Presidenza del Consiglio e da troppo tempo affidato alle cure di un commissario straordinario; se si intenda accertare per quali ragioni lo stesso commissario straordinario non dia luogo al rinnovo della concessione dell'area, a favore di oltre cento famiglie di operatori dello spettacolo viaggiante, che ne hanno fatto espressa richiesta, rispetto al precedente concessionario decaduto. (4-00642)

In riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente quanto segue. Nel corso di una riunione di coordinamento svoltasi il 6 agosto 1996 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presenti le Amministrazioni statali e gli Enti locali interessati, si e' convenuto sulla opportunita' e necessita' di procedere ad una profonda revisione dell'assetto dell'Ente Eur e di affidare, quindi, ad un gruppo di lavoro appositamente costituito e composto da esperti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Amministrazioni competenti, lo studio degli strumenti piu' idonei per il raggiungimento di tale obiettivo. In tal senso, il Ministero dei Lavori Pubblici, amministrazione vigilante sull'Ente Eur, dopo aver acquisito le relative designazioni, ha provveduto, con decreto ministeriale 31.10.96, a costituire la Commissione di studio per le analisi e le valutazioni necessarie ad individuare un nuovo modello giuridico-istituzionale per l'Ente stesso. Tale Commissione dovra', entro il 30 marzo 1997, terminare i propri lavori e predisporre una relativa proposta di riforma. Poiche' in tempi relativamente brevi si procedera' ad una profonda modifica dell'assetto dell'Ente EUR e sara', quindi, superata la necessita' di una gestione straordinaria, si potra' pervenire, come richiesto dall'On.le interrogante, all'elezione di ordinari organi amministrativi dell'Ente stesso. Come logica conseguenza di quanto sopra esposto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dei Lavori Pubblici incaricato per le aree urbane, ha deliberato, in data 8.8.1996, di confermare il Commissario straordinario dell'Ente EUR, Dott. Vittorio Novelli, fino al riordino dell'Ente stesso e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Per quanto concerne, poi, la questione relativa alla concessione dell'area su cui insiste il Luna Park dell'Eur, e' opportuno evidenziare quanto segue. Con contratto stipulato in data 20.7.1987, l'Ente Eur aveva concesso in uso alla Societa' LU.P.P.RO. un'area di sua proprieta', sulla quale, a suo tempo, i precedenti concessionari avevano realizzato il Luna Park dell'Eur. Nel contratto la scadenza del rapporto era stata fissata al 31.12.1995, ma era stata, altresi', prevista, all'articolo 6, la facolta' della Societa' concessionaria di "...ricontrattare le condizioni di concessione, tenuto essenzialmente conto dell'entita' degli investimenti occorrenti per il potenziamento ed il rinnovo del parco dei divertimenti". Tale facolta' doveva, comunque, essere esercitata dal concessionario nei primi sei anni di durata della concessione e, qualora le parti avessero trovato un accordo, si sarebbe addivenuti ad una risoluzione consensuale del contratto per far luogo ad una nuova concessione di durata novennale, alle condizioni dalle parti stesse concordate. Di fatto, la Societa' LU.P.P.RO. ha esercitato nei termini tale facolta' ed ha presentato, cosi' come richiesto, il progetto di potenziamento del parco. Tuttavia, considerati i tempi ritenuti indispensabili per la predisposizione del progetto, per la sua approvazione da parte dell'Ente EUR, e per il raggiungimento di un'intesa sulle condizioni di rinnovo contrattuale ed a causa, anche, delle pretese avanzate e dalle denunce presentate dai subconcessionari (pretese e denunce che hanno comportato la necessita' di accertamenti) e' accaduto che, nelle more, il contratto originario sia venuto a scadenza (31.12.1995). In particolare, e' opportuno specificare che le associazioni dei subconcessionari, nel diffidare l'Ente dal rinnovare il rapporto di concessione alla Societa' LU.P.P.RO., a loro avviso colpevole di aver commesso irregolarita' ed inadempienze nella conduzione della concessione, avevano richiesto l'intestazione a proprio nome del nuovo contratto, offrendo un canone superiore a quello pattuito durante le trattative intercorse fra l'Ente EUR e la Societa', ovvero, in subordine, l'indizione di una pubblica gara per l'affidamento della concessione. In precedenza, peraltro, le associazioni dei subconcessionari, tramite lo studio legale associati Padroni avevano avanzato la pretesa di aver diritto, quanto meno, alla contitolarita' del contratto di concessione (precisamente, contitolarita' del contratto a LU.P.P.RO, Coop. Calpe e ALAL) ed alla cogestione del parco, chiedendo, inoltre, la costituzione di un collegio arbitrale deputato, in via permanente, alla risoluzione di ogni eventuale controversia tra la Societa' LU.P.P.RO. e gli stessi subconcessionari. L'Ente EUR, tenuto conto degli aspetti e riflessi di carattere giuridico della vertenza insorta, ha ritenuto necessario chiedere il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato in ordine alle questioni giuridiche presenti nella vicenda nonche' alla legittimita' delle pretese avanzate dai subconcessionari. Secondo l'Avvocatura Generale dello Stato, cosi' come si legge nel parere da questa reso e comunicato all'Ente EUR in data 30.10.1996, il contratto di concessione stipulato tra l'Ente medesimo e la Societa' LU.P.P.RO. il 20.7.1987 deve considerarsi scaduto e non deve considerarsi possibile giuridicamente un rinnovo anticipato dello stesso per il seguente motivo: nel contratto di concessione il riferimento alla consensuale risoluzione del "presente contratto" e l'espressione "rinnovo anticipato dello stesso" devono essere intesi nel senso che la rinnovazione doveva essere perfezionata entro il termine di durata del contratto, e cioe' entro il 31.12.1995. Di conseguenza, devono considerarsi prive di efficacia sia la facolta' di richiesta di rinnovo anticipato del contratto esercitata dalla Societa' LU.P.P.RO., sia le trattative per il rinnovo del contratto stesso, intercorse tra la suddetta societa' e l'Ente EUR. Ad avviso, quindi, dell'Avvocatura Generale dello Stato, la Societa' LU.P.P.RO. e' tenuta a restituire all'Ente EUR l'area su cui insiste il Luna Park dell'EUR e gli altri beni di proprieta' dell'Ente. L'Ente EUR, una volta conseguito il possesso dei medesimi, potra' procedere alla scelta di un nuovo possibile contraente, tenendo conto, da un lato della facolta' di far ricorso alla trattativa privata ex articolo 61, comma 1 (punto 3) del decreto del Presidente della Repubblica 18.12.79, n. 696 concernente "Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20.3.1975, n. 70", e, dall'altro, della necessita' di considerare anche le offerte di terzi. Allo stato attuale, sono in corso, presso l'Ente EUR, le procedure secondo quanto suggerito dall'Avvocatura Generale dello Stato. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Micheli.



 
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