Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00662 presentata da ANGELICI VITTORIO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19960531
Ai Ministri delle finanze, di grazia e giustizia, dei beni culturali e ambientali e per lo sport e lo spettacolo. - Per sapere - premesso che: il signor Scialpi Martino di Martina Franca (TA) effettuava presso la ricevitoria del totocalcio n. 9147 di Ginosa la giuocata di una schedina del concorso pronostici n. 11 del 7 novembre 1981, munita del bollino Coni figlia 625/A doppia 77494, totalizzando tredici punti; i giuocatori totalizzanti tredici punti in quel concorso realizzavano una vincita di lire 1.003.052.000; il Coni pero' rifiutava di convalidare la vincita del signor Scialpi per non essere mai pervenuta dalla citata ricevitoria la matrice della detta schedina; a carico dello Scialpi si instaurava giudizio penale presso il tribunale di Taranto per i reati di truffa falso e calunnia; a sua volta lo Scialpi, a fronte del mancato pagamento del premio, promuoveva azioni civile di risarcimento danni nei confronti del Coni di Roma, che resisteva in giudizio, sostenendo l'illegittimita' della richiesta attrice; con sentenza del l0 febbraio 1987 divenuta irrevocabile, il giudice istruttore penale del tribunale di Taranto assolveva Scialpi Martino da tutte le imputazioni a lui ascritte con la formula "il fatto non sussiste", riconoscendo quindi l'inesistenza della frode addebitatagli e la genuinita' della giocata vincente; nel corso di quel giudizio penale emergevano ictu oculi le gravi omissioni e negligenze da parte dei responsabili di zona del totocalcio della direzione di Bari, che avevano concesso nel 1981 una autorizzazione provvisoria (che doveva invece essere assolutamente negata) a gestire la ricevitoria del totocalcio (nella quale Scialpi Martino aveva effettuato la giuocata risultata vincente) ad una persona, tale Taiana Maria Luisa, provvista di tutti quei requisiti soggettivi ed oggettivi, necessari per l'esercizio di una attivita' svolta nell'interesse dello Stato; la causa civile si concludeva invece con il rigetto della domanda per cui lo Scialpi Martino ricorreva fino in Cassazione, che, con sentenza n. L09756 depositata il 19 settembre 1991, accoglieva, in virtu' anche dell'intervenuto proscioglimento penale, la domanda di revocazione proposta e rinviava il giudizio, per una nuova decisione nel merito, della corte di appello di Roma; nel corso del procedimento di rinvio, per cause tuttora da accertare fu temporaneamente sottratto l'intero fascicolo del processo civile che dalla Cassazione era stato trasmesso alla corte di appello di Roma, e cio' e' tuttora oggetto di esposti e denunzie per le falsificazioni e le manipolazioni apportate all'incarto processuale; il 6 dicembre 1994, prot. n. 12549/1 fu presentato presso il tribunale di Roma esposto-denunzia nei confronti del procuratore giudiziale del totocalcio avvocato Filippo Condemi Morabito, per aver questi illegalmente prodotto nel giudizio civile documentazione di cui poi i magistrati hanno tenuto conto ai fini della decisione finale; difatti veniva emessa sentenza n. 516 della III sezione della corte di appello di Roma, depositata il 18 febbraio 1993 che nel respingere la domanda dello Scialpi, non si uniformava alla decisione della Suprema Corte; anche l'esposto penale contro il signor Condemi Morabito, senza il ricorso alla benche' minima attivita' di indagine, che pure si imponeva in considerazione dei gravi fatti denunziati, veniva archiviato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma dottor P. Colella; e contro le sue duplici decisioni, la prima del 27 febbraio 1995 e l'altra (necessaria a suo giudizio per procedere alla correzione dell'errore materiale della data) del 21 settembre 1995, furono regolarmente inoltrati ricorsi in Cassazione rispettivamente con atti depositati in data 11 aprile 1995 e 30 settembre l995; il 19 maggio l995 fu altresi' presentato al Consiglio superiore della magistratura esposto nei confronti del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Roma P. Colella, con il quale si evidenziavano una serie di scorrettezze, anche di ordine professionale, oltre che procedurali commesse da quel magistrato; l'operato di quel giudice altresi' e' al vaglio del signor Presidente della Repubblica e del procuratore generale della corte di cassazione, come da esposto, che segnalava l'accaduto, presentato il 9 gennaio 1996; tuttora pende innanzi al tribunale penale di Taranto procedimento penale iscritto al n. 44/93 Rg. N.r. - n. 380 Rg. G.I.P., teso ad appurare le responsabilita' penali, innanzi indicate, di quei funzionari del Coni della direzione di Bari, che hanno con il loro comportamento danneggiato oltre modo Scialpi Martino, persona che tuttora reclama giustizia, sia in sede civile che penale, non potendosi assolutamente disconoscere la legittimita' della propria giuocata, desumibile dall'esito, per lui favorevole, del processo penale conclusosi nel 1987; di recente (in data 2 marzo 1996) il proprio difensore avvocato Pasquale Caroli ha inoltrato al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Taranto nuova memoria difensiva con la quale ha sollecitato ulteriori indagini penali, allegando peraltro nuove prove dalle quali si evincono comportamenti omissivi, manipolazioni e falsificazioni di atti, compiuti da piu' persone che hanno nel tempo ritardato l'accertamento della verita' dei fatti legati e alla effettiva giuocata della schedina da parte dello Scialpi e al mancato pagamento della stessa, per effetto dello smarrimento della sua matrice, non imputabile comunque al giocatore, ma al dubbio operato del gestore della ricevitoria; da ultimo il 4 marzo 1996, il signor Scialpi Martino presentava nuova denunzia penale al tribunale di Roma nei confronti del Presidente del Coni dottor Mario Pescante, per essere stato oggetto da parte di quest'ultimo, di un esposto calunnioso inoltrato di recente al tribunale di Taranto; quali iniziative intendano assumere affinche' la lunga ed assurda odissea dello Scialpi Martino abbia a finire e sia finalmente fatta giustizia. (4-00662)
In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dal CONI e dal Ministero delle Finanze, si fa presente quanto segue. In occasione del Concorso Totocalcio n. 11 dell'1/11/1981, negli Uffici della Zona di Bari, durante le operazioni di conta, si accerto' che tra le giocate inviate dalla titolare della Ricevitoria n. 9147 di Ginosa, Signora Maria Luisa Taiana, mancava la scheda (tagliandi spoglio e matrice) n. 625 SA 77494 e che la mancanza del documento non era stata annotata sul bordero' di Ricevitoria. La Direzione di Zona invio' immediatamente, lo stesso giorno 1/11, un telegramma alla citata ricevitrice per segnalare la mancanza della scheda e per invitarla ad esporre l'avviso al pubblico previsto dall'articolo 14 del Regolamento del Totocalcio. Il giorno 2/11/1981 la Signora Taiana si presento' alla stazione dei Carabinieri di Ginosa e denuncio' lo smarrimento della matrice della scheda 625 SA 77494. In data 7/11/1981 la stessa Signora Taiana invio' all'Ufficio di Zona di Bari una relazione nella quale esponeva i motivi che avevano determinato l'ammanco della scheda, allegando una attestazione, in data 7/11/1981, della stazione dei Carabineri di Ginosa dalla quale risultava effettuata, il 2/11/1981, la denuncia dello smarrimento della scheda. Nel concorso in questione il monte premi fu di L. 8.024.526.000. Soltanto quattro schede risultarono vincenti in 1^ categoria. Ad ognuna di esse, quindi, fu assegnato un premio di L. 1.003.052.000. In data 5/11/1981 il Dr. Proc. Renato Casavola, quale procuratore e difensore del possessore del tagliando figlia della scheda del Concorso n. 11 dell'1/11/1981, convalidata con il bollettino 625 SA- doppia 77494, propose reclamo alla Commissione di Zona del Totocalcio di Bari, esponendo che il suo assistito aveva conseguito la vincita del suddetto premio di prima categoria ed aveva appreso, prima dalla stampa e poi dal Bollettino Ufficiale del Totocalcio, che gli estremi del bollino della scheda non erano compresi tra i numeri delle matrici vincenti. Il procuratore chiese, pertanto, a norma dell'articolo 10 del Regolamento del Totocalcio, l'assegnazione della vincita relativa alla 1^ categoria, con punti 13. Al reclamo venne allegato il tagliando figlia della scheda ed un biglietto di Banca di L. 500. Il Direttore della Zona del Totocalcio, in data 11/11/1981, invio' alla Commissione di Controllo il suddetto reclamo ed il tagliando figlia in busta trasparente, e la fotocopia del bordero' CZ 10 della Ricevitoria n. 9147, comunicando che in sede di ricerca del tagliando spoglio era stato accertato che al suo posto era stato inserito il modulo CZ 17-bis che ne denunciava la mancanza rilevata in sede di conta e regolarmente verbalizzata. Il predetto Dirigente informava altresi' la Commissione che era stato effettuato il riscontro di tutte le schede doppie ed ottuple e da sistema della Ricevitoria n. 9147 ed ogni altro controllo prescritto. La Commissione di Zona di Bari nella riunione dell'11/11/1981 delibero' di respingere il reclamo a norma dell'articolo 14 del Regolamento Ufficiale del Totocalcio con la seguente motivazione: "matrice non rinvenuta nell'archivio corazzato". In data 11/11/1981 il Presidente della Commissione di Zona invio' al Ministero delle Finanze, Direzione Generale per le entrate speciali, l'originale del reclamo dell'Avvocato Casavola e tutti gli atti ad esso relativi, compreso il rapporto informativo della Direzione di Zona. Con lettera in data 19/11/1981, indirizzata al predetto Ministero, il Capo del Servizio Totocalcio, riferendosi alla sopracitata comunicazione della Commissione di Zona di Bari, chiese al Nucleo di Polizia Tributaria di svolgere le rituali indagini ed i necessari accertamenti sulla vicenda. Con atto di citazione in data 15/12/1981 il Signor Martino Scialpi convenne il CONI in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo che, quale Ente gestore del Concorso Totocalcio, fosse condannato al pagamento dell'importo corrispondente alla vincita. Il CONI, costituitosi in giudizio, contesto' la domanda, negando di essere in alcun modo responsabile delle operazioni svolte dal ricevitore, il quale agisce, secondo la disposizione del regolamento del Concorso Pronostici, "per incarico" e "sotto l'esclusiva responsabilita' dei partecipanti". Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 20/6-20/9/1983, respinse la domanda dell'attore, che fu condannato alle spese. Avverso tale pronuncia, lo Scialpi propose appello dinanzi alla Corte d'Appello di Roma con atto 10-11 novembre 1985. In quella causa l'appellante non ottempero' al deposito della comparsa conclusionale. L'appello fu respinto dalla Corte con sentenza del 10/5/1985, con la quale lo Scialpi fu condannato ancora al pagamento delle spese del giudizio. Avverso tale pronuncia non fu proposto ricorso per Cassazione, sicche' la sentenza divenne definitiva. Con "atto di citazione per revocazione" (articolo 395, n. 3 c.p.c.) notificato il 7/11/1987, lo Scialpi convenne il CONI dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, formulando le seguenti richieste: "Pronunziare la revocazione, ai sensi dell'articolo 395, n. 3 c.p.c. della sentenza della Corte d'Appello 10/5 - 7/10/1985 n. 2107/85 ed in accoglimento dell'appello proposto contro la sentenza 20/6-20/9/1983 del Tribunale di Roma, condannare il CONI al pagamento della somma di L. 802.443.000. a titolo di risarcimento del danno corrispondente alla vincita che lo Scialpi non pote' conseguire con la scheda 625 SA 77494 nel Concorso Totocalcio n. 11 dell'1/11/1981, oltre al pagamento delle spese del giudizio ed al rimborso di quanto versato dallo Scialpi in esecuzione delle sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello". Costituitosi ritualmente anche in quest'ultimo giudizio, il CONI eccepi' l'improcedibilita' della domanda di revocazione, la sua improponibilita' e l'inammissibilita' rilevandone la tardivita', non avendo lo Scialpi promosso giudizio nei termini perentori previsti dall'articolo 325 c.p.c., cioe' entro i trenta giorni del reperimento dei nuovi documenti. Il CONI dedusse, inoltre, l'improcedibilita' del giudizio di revocazione, contestando l'asserito requisito della "decisivita'" dei documenti rinvenuti perche' non attinenti all'oggetto della causa definita e, comunque, l'insussistenza della "causa di forza maggiore" che avrebbe impedito allo Scialpi di produrre, nel procedimento esaurito, i documenti stessi. Il CONI eccepi' inoltre l'inammissibilita' della impugnazione, in quanto rilevo' la prospettazione, da parte dello Scialpi, di "causa petendi" del tutto nuova rispetto a quella del giudizio di Appello gia' celebrato, in violazione del disposto di cui all'articolo 345 c.p.c. In ordine alla presunta irregolarita' ed illegittimita' della concessione della Ricevitoria alla Sig.ra Taiana, il CONI preciso' che, dalle ricerche effettuate nell'archivio della Sezione Ricevitoria della Zona, era incontrovertibilmente emerso che la modifica provvisoria di intestazione della titolarita' della Ricevitoria Totocalcio n. 9147 di Ginosa, avvenuta con il Concorso n. 2 del 30 agosto 1981 dal sig. Leccese Vincenzo alla sig.ra Taiana Maria Luisa, era stata effettuata nel pieno rispetto del procedimento previsto dalle disposizioni in vigore. Il CONI puntualizzo', al riguardo: a) che in data 5 agosto 1981, il titolare della Ricevitoria n. 9147, di Ginosa, nonche' proprietario dell'immobile ove aveva sede la stessa Ricevitoria, Sig. Leccese Vincenzo, aveva informato il Servizio Totocalcio, Zona di Bari, di avere ceduto, con scrittura privata in data 16 luglio 1981, l'esercizio, denominato "Bar Leccese" alla Signora Taiana Maria Luisa; b) che, inoltre, il sig. Leccese correttamente aveva richiesto al Servizio Totocalcio di nominare, in sua vece, titolare dell'indicata Ricevitoria n. 9147, la stessa Sig.ra Taiana, all'uopo effettuando la modifica provvisoria di intestazione della suddetta Ricevitoria. Che, comunque, il medesimo Leccese si era impegnato a condividere con la Taiana la responsabilita' della gestione, sino alla "voltura" della licenza di esercizio a favore della subentrante; c) che la stessa Sig.ra Taiana, come di norma avviene nei casi di intestazione della titolarita' di concessione di Ricevitoria, aveva avanzato istanza di rilascio di licenza comunale, cosa che aveva ottenuto in data 17/12/1981, dal Comune di Ginosa, assumendo, quindi, la titolarita' piena della concessione della Ricevitoria, e concludendo, pertanto l'iter della modifica di intestazione. La Commissione per le Ricevitorie, invero, in data 26/8/1981, alla luce di quanto sopra, aveva ratificato la modifica provvisoria di intestazione, non ritenendo opportuno effettuare alcuno sfoltimento di Ricevitorie nel Comune di Ginosa, anche in assenza di altre richieste. La stessa Commissione, comunque, ai fini della ratifica, aveva tenuto conto che in quel periodo il nome della Sig.ra Taiana non era associato a indizi negativi di alcun genere. Sia nel periodo di corresponsabilita' di conduzione tra i soggetti di cui sopra, sia successivamente, non emersero irregolarita' tecniche di nessun genere a carico della Taiana (eccettuata la rilevazione della scheda mancante non segnalata al concorso n. 11 del novembre 1981) che riguarda il caso in questione. Soltanto a fine stagione '81-'82, per alcune inadempienze amministrative, dovute a ritardati versamenti degli incassi del concorso, si rese necessario adottare un provvedimento di sospensione e quindi di revoca della concessione della Ricevitoria alla Taiana. Tornando alle vicende strettamente giudiziarie, va detto che con sentenza del 13 ottobre-14 novembre 1989 n. 2295/89, la Corte d'Appello di Roma - II Sezione Civile, pronunziando sulla suddetta domanda di revocazione, la dichiaro' improponibile. Avverso tale pronuncia propose ricorso per Cassazione il Sig. Scialpi e la Suprema Corte, con sentenza 28 giugno 19 settembre 1991, casso' la decisione impugnata e rinvio' nuovamente alla Corte romana per l'accertamento di tutti i profili del giudizio revocatorio. Lo Scialpi provvide a riassumere il giudizio. La Corte d'Appello di Roma, III Sezione Civile, con sentenza 26 gennaio-18 febbraio 1993, dichiaro' inammissibile, per tardivita', l'istanza di revocazione. Anche tale pronunzia fu gravata di ricorso per Cassazione dello Scialpi; ricorso questo risolutosi con sentenza di rigetto del 21 dicembre 1994-6 gennaio 1995, che ha concluso la vicenda giudiziaria in questione. Si aggiunge che l'Avvocato Luigi Condemi Morabito, difensore del CONI nelle controversie con il Sig. Scialpi e da questi denunciato penalmente per un supposto tentativo di truffa ha presentato querela nei confronti del medesimo Sig. Scialpi. Sul caso Scialpi, infine, e su altri analoghi, concentrati su presunte vincite miliardarie conseguite da scommettitori della zona di Martina Franca, il CONI ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica dello stesso Tribunale di Taranto in data 13 marzo 1995. Il Ministro delegato per lo sport: Veltroni.