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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00652 presentata da SOAVE SERGIO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960531

Al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che: l'articolo 1 comma 5, della legge 3 agosto 1995, n. 351 recita testualmente: "Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' concedere, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'anno 1995, contributi per assicurare l'equilibrio economico della gestione degli aeroporti, da individuare nel piano degli investimenti di cui al comma 2, con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri, che rivestono rilevante interesse sociale e turistico. A tal fine gli enti di gestione predispongono un programma per il conseguimento dell'equilibrio economico della gestione entro il quinto anno successivo a quello di avvio della concessione dei contributi"; in data 9 novembre 1995 l'aeroporto Cuneo-Levaldigi S.p.A. ha avanzato formale richiesta per l'ottenimento del contributo previsto dalla legge in oggetto, in quanto sono evidenti i requisiti previsti, e cioe' il rilevante interesse sociale e turistico; l'interesse sociale e' stato purtroppo ampiamente dimostrato in seguito agli eventi alluvionali del novembre 1994 e l'interesse turistico e' implicito nella sua collocazione geografica; per quali motivi il contributo previsto non sia stato erogato e se non ritenga di dover procedere all'erogazione con l'urgenza necessaria. (4-00652)

Lo scalo di Cuneo Levaldigi non ha potuto giovarsi del contributo ex lege n. 351/1995 (articolo 1, commi 5 e 5-bis) in quanto l'erogazione di tale contributo e' subordinata alle seguenti condizioni: a) l'individuazione, nell'ambito del piano di investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge, degli aeroporti di rilevante interesse sociale e turistico con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri; b) la presentazione, da parte dell'ente di gestione, di un programma per il conseguimento dell'equilibrio economico della gestione entro il quinto anno successivo all'erogazione del contributo; c) la disponibilita' dei fondi costituiti dai proventi versati dalle Societa' di gestione, previste dall'articolo 10, comma 13, della legge n. 537/1993, a titolo di canone per la gestione aeroportuale da affidare ai sensi dell'articolo 1, comma 1 -quater, della legge n. 351/1995. Tali condizioni non si sono verificate, ma in seguito il possibile sviluppo commerciale dell'aeroporto di Cuneo potra' essere inserito nell'ambito di una ridefinizione complessiva dell'offerta di voli sul Nord Italia. Inoltre e' in via di definizione il decreto interministeriale Trasporti-Tesoro per la costituzione delle societa' ex articolo 10, comma 13, della legge n. 537/1993, che consentira' la concessione degli aeroporti di cui all'articolo 1, comma 1-quater della legge n. 351/1995, la riscossione dei canoni e l'erogazione dei contributi ex articolo 1, comma 5, della citata legge n. 351. Circa la determinazione dei canoni, il relativo decreto interministeriale risulta essere stato elaborato in bozza da un gruppo di lavoro costituito da funzionari dei Ministeri dei Trasporti e della Navigazione e delle Finanze ed e' ancora in fase di studio. Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Claudio Burlando.



 
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