Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00664 presentata da VENETO ARMANDO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19960531
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: se e' a conoscenza che, con speciose argomentazioni, infondate e - in quanto tali - ampiamente contestate dall'interessato, la giunta regionale calabrese con delibera 2814 dell'8 maggio 1996, ha risolto il contratto di nomina del dottor Annunziato Labate, direttore generale dell'ASL n. 10 di Palmi; se, in particolare, sia a conoscenza dei seguenti fatti: 1) in via propedeutica la giunta, con delibera n. 2346 del 9 aprile 1996, ha contestato al dottor Labate la mancata trasmissione, alla data della delibera, del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1994, e, indirettamente, la mancata predisposizione dei conti consuntivi per gli anni precedenti, "presupposto indispensabile per la definizione della situazione debitoria e creditoria dell'azienda"; 2) nei termini fissati per la discolpa, il dottor Labate ha fatto pervenire le sue osservazioni mediante memoriale, precisando - in particolare - di avere adempiuto nei termini alla ricognizione della posizione debitoria, presentata all'ARS in data 9 aprile 1996; di avere approvato entro il 17 aprile 1996, i rendiconti omessi dai suoi predecessori per gli anni dal 1991 al 1994, e realizzati in breve tempo malgrado la carenza di personale; che il termine entro il quale avrebbero dovuto essere compiuti gli adempimenti imputati come mancanti dovesse ancora spirare, dovendosi fissare al 30 aprile 1996; 3) malgrado cio', con la delibera 2814 dell'8 maggio 1996, richiamata al superiore punto 1), la giunta regionale decideva per la risoluzione del contratto, aggiungendo (ancora una volta speciosamente) alla originaria contestazione il (tecnicamente) nuovo addebito della mancata adozione dei conti consuntivi "pregressi" (cosi' in motivazione) rispetto a quello del 1994; in tal modo, ponendo a carico del dottor Labate inadempienze altrui e carenze organizzative antiche, senza alcuna previa contestazione e senza riflettere sulla necessita' di supportare l'azione di chi e' stato chiamato a dirigere una azienda sanitaria locale tra le piu' disastrate d'Italia; non ritenga di intervenire per quanto di competenza, anche attraverso il Commissario di governo, onde venga posto nel nulla un provvedimento di chiara ispirazione politica, aventi finalita' incongrue rispetto alla tipicita' dell'atto e recante il risultato di decapitare il vertice dell'ASL n. 10, inviso agli organismi regionali per avere ripetutamente sottolineato le inadempienze degli stessi, incapaci, a distanza di molti mesi di approvare o meno il piano sanitario predisposto dall'azienda e presupposto indispensabile per un tentativo organico di sistemazione della proposta sanitaria sul territorio; se non ritenga utile, allo scopo di una piu' puntuale e penetrante conoscenza, accertare se le motivazioni poste a fondamento di identico provvedimento adottato a carico del dottor Manno Salvatore, direttore generale dell'ASL n. 9 di Locri, siano analoghe a quelle usate per il dottor Labate e valutare attentamente le ragioni con cui il TAR Calabria, accogliendone il ricorso, lo abbia reintegrato nelle funzioni con grave disdoro per la credibilita' delle istituzioni regionali e danni anche finanziari a carico dei cittadini. (4-00664)