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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00024 presentata da MORSELLI STEFANO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960605

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della sanita', per sapere - premesso che: nel settore ippico la direttiva comunitaria 426/90, recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 243 dell'11 febbraio 1994, codifica le nuove regole che i paesi comunitari devono rispettare per raggiungere l'armonizzazione delle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi all'interno dell'Unione europea e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi, per consentire una reale integrazione dei paesi membri dell'Unione europea ed eliminare gli ostacoli di tipo burocratico ed amministrativo che impediscono il libero scambio all'interno del mercato unico europeo; la direttiva n. 426/1990, all'articolo 4, comma 6, stabilisce che un eventuale programma di controllo di una malattia, cui gli equidi siano sensibili, debba tra l'altro prendere in considerazione la situazione della malattia nel territorio e la giustificazione del programma, tenuto conto dell'importanza della malattia e dei vantaggi costi-benefi'ci; nessun paese membro della Comunita', neanche quelli con una situazione epidemiologica paragonabile a quella dell'Italia, ha predisposto un piano di controllo cosi' costrittivo e penalizzante nei confronti degli operatori ippici come quello previsto dal piano di controllo dell'arterite virale equina, stabilito dall'ordinanza ministeriale italiana del 13 gennaio 1994. Tale piano si sta rivelando particolarmente oneroso e scarsamente efficace dal punto di vista della prevenzione della diffusione del virus dell'arterite virale; oltretutto l'ordinanza ministeriale del 13 gennaio 1994, stabilendo un piano di controllo nazionale nei confronti dell'arterite virale, non ha abolito completamente la vecchia normativa (ordinanza ministeriale del 12 agosto 1970), in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla denuncia della malattia ed ai provvedimenti sanitari previsti dall'articolo 10 del provvedimento in materia di polizia veterinaria, che prevedono l'isolamento e il sequestro degli animali infetti; inoltre il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 243 non riporta in elenco l'arterite virale tra le malattie soggette a obbligo di denuncia, ponendo quindi in contrasto tale normativa con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, in materia di polizia veterinaria e con l'ordinanza ministeriale del 12 agosto 1970, che riguarda specificatamente la profilassi delle malattie respiratorie del cavallo e in particolare l'arterite virale; nella letteratura scientifica internazionale e' noto che la diffusione del virus della malattia avviene sia per via coitale dallo stallone eliminatore, che per via respiratoria; negli ambienti scientifici internazionali la vaccinazione e' riconosciuta come il principale mezzo efficace, rapido e a costo compatibile, in grado di controllare la diffusione del virus; tra le motivazioni che hanno suggerito il rinvio dell'introduzione della vaccinazione viene segnalata la necessita' di disporre di elementi probanti sulla situazione epidemiologica nel patrimonio dei riproduttori equini in Italia e tale elemento di valutazione e' ormai disponibile, sia perche' esistono i dati epidemiologici diffusi dall'UNIRE, che ha svolto una verifica sierologica su quasi tutti i riproduttori maschi iscritti ai libri genealogici, sia perche' le USL hanno successivamente sottoposto ad esame virologico del seme tutti i cavalli stalloni sieropositivi; recentemente e' stata introdotta, al livello dell'Unione europea, la possibilita' di importare stalloni vaccinati provenienti da paesi terzi; l'urgenza di una risposta da parte delle autorita' sanitarie nazionali e' motivata dal fatto che e' in procinto di iniziare la prossima stagione di fecondazione degli equini; se non sia il caso di abolire totalmente la normativa relativa all'arterite virale contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e nell'ordinanza ministeriale del 12 agosto 1970; se non sia il caso di rivedere il piano di controllo dell'arterite virale equina, recentemente predisposto dal Ministero nella citata ordinanza del 13 gennaio 1994, prevedendo la scomparsa dei vincoli sanitari relativi ai cavalli eliminatori del virus nel seme; se sia possibile l'introduzione di presi'di immunitari, gia' diffusi negli USA, per i puledri maschi e gli stalloni sieropositivi, al fine di prevenire l'instaurarsi dello stato di eliminatore, e delle fattrici sieronegative destinate agli stalloni eliminatori; se sia il caso di consentire comunque lo spostamento a fini sportivi dei cavalli maschi interi eliminatori del virus nel seme. (2-00024)

 
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sabato 1° giugno
  • Politica, cultura e società
    Muore a Roma Luciano Lama, leader della Cgil e del Pci.

giovedì 20 giugno
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    Il Presidente del Consiglio Romano Prodi presenta una manovra da 16 mila miliardi, che prevede 11 mila miliardi di tagli alla spesa pubblica.