Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00699 presentata da PAMPO FEDELE (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960605
Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Per sapere - premesso che: la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che tutela le lavoratrici madri, e la legge 9 dicembre 1977, n. 903, che tutela la parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, sono espressamente richiamate dall'articolo 21 del contratto collettivo nazionale stipulato tra l'Ente poste e le organizzazioni sindacali in data 26 novembre 1994, in quanto norme che si applicano per la tutela della maternita' delle lavoratrici delle poste e telecomunicazioni; in particolare, in caso di assenza facoltativa per malattia del bambino di eta' inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico, la lavoratrice madre ha diritto - non riconosciuto dall'Ente poste italiane - ad una indennita' giornaliera, pari al 30 per cento della retribuzione, per tutto il periodo di assenza dal lavoro previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge n. 1204 del 1971 -: quali provvedimenti intenda assumere affinche' l'Ente poste italiane applichi le leggi su richiamate e disponga l'immediato pagamento delle indennita' giornaliere, sin qui negate, ai dipendenti che ne hanno diritto. (4-00699)
Al riguardo occorre precisare che l'articolo 7 della legge n. 1204/71 riconosce alla lavoratrice madre il diritto di assentarsi dal lavoro - trascorso il periodo di astensione obbligatoria (3 mesi dopo il parto) - per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di 6 mesi (astensione facoltativa); per tutta la durata delle malattie del bambino di eta' inferiore a 3 anni e dietro presentazione di certificato medico la medesima lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro. Ai sensi dell'articolo 15, 2^ comma, della citata legge durante tali assenze all'interessata spetta, per il primo ed il secondo mese, una indennita' giornaliera pari all'80 delle retribuzioni e per i successivi mesi fino al sesto, una indennita' giornaliera pari al 30 della retribuzione stessa. Cio' premesso, si significa che l'Ente poste italiane - interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame - ha precisato che nel contratto collettivo nazionale di lavoro, in vigore dal 26 novembre 1994, tali disposizioni sono state interamente recepite. Ed invero, l'articolo 21 del citato contratto prevede che alle lavoratrici madri, nel periodo di astensione facoltativa, venga corrisposta, per il primo ed il secondo mese, una indennita' pari all'80 della retribuzione fissa e variabile (con esclusione di quella legata all'effettivo svolgimento dell'attivita' lavorativa ed al raggiungimento degli obiettivi di produttivita'), mentre per i rimanenti quattro mesi venga attribuito il 30 della retribuzione normalmente percepita; per gli ulteriori periodi di assenza facoltativa non viene corrisposta alcuna retribuzione. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Maccanico.