Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00802 presentata da DELFINO TERESIO (CCD-CDU) in data 19960605
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Per sapere - premesso che: con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente poste italiane n. 14 del 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1^ aprile 1996, sono state stabilite le tariffe delle stampe periodiche in abbonamento postale in vigore dal 1^ aprile 1996, provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; l'interpretazione dell'ente poste italiane relativamente ai commi 26, 27 e 34 della legge n. 549 di fatto determina un insostenibile incremento degli oneri per la spedizione in abbonamento postale delle pubblicazioni di informazione istituzionale degli enti locali, che, al contrario, dovrebbero essere fortemente sostenuti nell'impegno di diffusione delle loro attivita'; l'inserimento nella tabella C di cui al provvedimento in oggetto delle pubblicazioni istituzionali degli enti locali determina un incremento degli oneri di spedizione che supererebbe addirittura il costo di realizzazione del prodotto editoriale stesso; solo procedendo ad una rapida modifica della deliberazione in oggetto, a prescindere dalla pronuncia di legittimita' da parte della giustizia amministrativa in ordine al provvedimento de quo, si potra' continuare ad assicurare la necessaria diffusione degli organi di informazione degli enti locali, in ossequio alla tanto auspicata quanto doverosa trasparenza e pubblicita' dell'azione amministrativa -: se non ritengano di adottare un autorevole e decisivo intervento per una rapida ed inequivoca definizione della vicenda, anche attraverso opportune iniziative finalizzate ad una modifica legislativa che individui le pubblicazioni istituzionali degli enti locali e dei partiti politici, in quanto associazioni ancorche' non editori, tra quelle assoggettate al regime di cui all'articolo 2, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, intervento volto anche a soddisfare la legittima esigenza degli enti locali finalizzata alla massima informazione della loro attivita' istituzionale, in ossequio alla doverosa trasparenza dell'attivita' amministrativa sancita dalla legge n. 341 del 1990. (4-00802)
Al riguardo nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri si comunica che l'articolo 2, comma 34 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha stabilito che l'Ente poste italiane provveda a determinare le tariffe per le spedizioni di stampe in abbonamento postale secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1^ dicembre 1993, n. 487 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, commi 26 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. In particolare la nuova normativa prevede che alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici sia concesso un rimborso di lire 200 per ogni copia delle pubblicazioni edite spedite in abbonamento postale a condizione che esse non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di uso redazionale, per un area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, con esclusione dei giornali di pubblicita', di promozione delle vendite di beni o servizi, dei cataloghi, dei giornali pornografici, dei giornali non posti in vendita, di quelli a carattere postulatorio, nonche' di quelli editi da enti pubblici. Prevede altresi' che alle pubblicazioni di qualsiasi natura (comprese quelle a carattere postulatorio e quelle non poste in vendita) dei soggetti previsti dai capi II e III del titolo II del libro I del codice civile (associazioni e fondazioni) si applichi una tariffa pari al 25 di quelle stabilite nella tab. A, sempre che siffatte associazioni non abbiano fini di lucro e che la loro attivita' persegua finalita' sindacali, religiose o di interesse sociale, scientifico, sanitario, ambientale, politico, culturale, assistenziale, che siano editori di periodici e che le pubblicazioni in parola non contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 40 dell'intero stampato (tab. B). In applicazione della citata normativa l'ente Poste Italiane, con delibera n. 14 del 1996 ha fissato le nuove tariffe per la spedizione delle stampe periodiche che lasciano inalterato il costo costenuto dalle imprese editrici ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27 del citato articolo 2 e prevedono, per le testate non ammesse ai benefici di cui sopra - tra cui rientrano gli enti pubblici - un aumento pari al 7,1 per cento, equivalente al tasso di inflazione programmato. Le pubblicazioni degli enti pubblici, infatti, sono comprese tra quelle disciplinate dal comma 34 della medesima legge n. 549 del 1995, per le quali il legislatore non ha previsto alcun beneficio. Eventuali modifiche all'attuale quadro normativo potranno essere proposte e valutate nel corso dell'esame, da parte del Parlamento, della prossima legge finanziaria, tenendo comunque presente che il contratto di programma, stipulato in data 17 gennaio 1995 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente Poste Italiane, all'articolo 6, punto 2, prevede espressamente il rimborso da parte del Ministero del tesoro delle minori entrate subite dall'Ente stesso per effetto delle agevolazioni tariffarie accordate alle stampe periodiche. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Maccanico.