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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00681 presentata da DELFINO TERESIO (CCD-CDU) in data 19960605

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: il vigente regime fiscale degli alcoli e delle bevande alcoliche fu definito con la legge 28 luglio 1984, n. 408, con la quale venne convertito con modifiche il decreto legge 15 giugno 1984, n. 232, che a sua volta aveva reiterato con modifiche il decreto legge 15 aprile 1984, n. 72; la legge n. 408/1984, in attuazione di alcune sentenze della Corte di giustizia CEE, soppresse i diritti erariali precedentemente in vigore e stabili' una aliquota unica di imposta di fabbricazione nella misura di 420.000 lire/ettanidro, fissando nel contempo un'aliquota ridotta di 340.000 lire/ettanidro, ma solo fino al 31 dicembre 1988, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta e dei cereali; risulta dagli atti parlamentari che l'introduzione dell'aliquota ridotta riflette la preoccupazione, ampiamente manifestata da tutti i partecipanti al dibattito, di "evitare gravi squilibri nel mercato nazionale degli alcoli e delle acqueviti" come conseguenza dell'abolizione del diritto erariale; nella relazione alla Commissione finanze della Camera si sottolineava (tenuto conto che il diritto erariale svolgeva una funzione compensatoria fra i costi di produzione in modo da rendere competitivi sul mercato anche gli alcoli da materie vinose, da frutta, da patate eccetera) l'importanza di adottare qualche meccanismo di aiuto e si richiamava analoga posizione gia' espressa dal Governo italiano al Consiglio dei ministri finanziari della CEE nell'autunno 1981, in sede di esame dei problemi relativi all'armonizzazione delle accise; la Commissione agricoltura della Camera si era espressa all'unanimita' per la fiscalita' differenziata, dopo che il Ministro dell'agricoltura aveva sottolineato che la misura in esame costituiva un primo passo in attesa che la regolamentazione comunitaria stabilisse la corresponsione di aiuti da erogare al produttore agricolo nel momento in cui conferisce le materie prime al distillatore; queste preoccupazioni furono condivise anche dal Governo, il quale, in un emendamento presentato dalla Commissione finanze della Camera, prevedeva misure agevolative transitorie sino all'entrata in vigore di un organico sistema di interventi che equipari i diversi costi delle materie prime alcoligene; la perdurante mancanza di un siffatto sistema di interventi, sia in sede comunitaria che nazionale, indusse il legislatore a prorogare in piu' riprese la scadenza dell'aliquota ridotta, fissata, come si e' detto, dalla legge n. 408/1984, al 31 dicembre 1988: la legge n. 67 dell'11 marzo 1988 ha prorogato il termine al 31 dicembre 1992; la legge n. 427 del 29 ottobre 1993 ha prorogato il termine al 30 giugno 1996; sussistono inalterate le motivazioni che, a suo tempo, indussero il legislatore ad adottare misure transitorie di tutela per alcune categorie di alcoli e bevande; e' indispensabile pertanto mantenere anche dopo il 30 giugno 1996 questo differenziale di salvaguardia finora adottato in Italia fino a quando non sara' attuato un regolamento di mercato comunitario degli alcoli; bisogna inoltre mantenere il diritto erariale speciale (Diritto Erariale Speciale) su alcuni alcoli denaturati per salvaguardare l'impiego di questo uso di alcool vegetale nei confronti di quello di origine petrolchimica (fonte non rinnovabile); con l'approssimarsi della scadenza del 30 giugno 1996, si deve gia' constatare un preoccupante calo dei consumi di alcool a tassa ridotta, in quanto nessun utilizzatore intende trovarsi a tale data con alcool agricolo in magazzino; non intervenendo, si assistera' alla completa chiusura delle distillerie italiane che producono alcool da frutta, vino, cereali, patate ecc. (sono circa il 70 per cento), con conseguente avvio alle discariche delle eccedenze e degli scarti dei prodotti agricoli non utilizzabili diversamente; dal 30 giugno 1996 in poi sara' commercializzato soprattutto alcool da melasso. Di tale materia prima l'Italia e l'intera unione europea sono deficitarie. Gia' ora buona parte del melasso utilizzato viene importato dai paesi terzi, pertanto, mentre si distruggeranno le eccedenze e gli scarti agricoli nazionali, si aumentera' l'importazione del melasso dai paesi terzi -: se il Ministro interrogato intenda adottare, con urgenza, una normativa che, fino alla definitiva entrata in regime degli interventi comunitari che verranno adottati per equiparare i diversi costi delle materie prime alcoligene, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del siero e del permeato del siero di latte e per l'alcole e per l'alcole contenuto nel rhum, preveda la riduzione dell'aliquota di accise di lire 83.600 per ettolitro anidro, considerato che tale provvedimento non comporterebbe nessun danno alle casse dell'erario, permetterebbe al settore agricolo di servirsi dell'industria distillatoria per la collocazione degli scarti e delle eccedenze evitandone la distruzione nelle discariche, non incrementerebbe le importazioni di melasso dai paesi terzi e faciliterebbe l'impiego degli alcoli denaturati di origine vegetale nei confronti di quelli di derivazione petrolchimica (fonte non rinnovabile). (4-00681)

Nell'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha prospettato l'esigenza di mantenere, anche dopo il 30 giugno 1996, l'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli ottenuti dalla distillazione di materie prime agricole, nonche' il diritto erariale speciale previsto per gli alcoli denaturati. Al riguardo va, in primo luogo, osservato che nel settore delle imposte sulla produzione e sui consumi (imposte di fabbricazione e di consumo ora denominate "accise"), con il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' intervenuta per quanto concerne gli alcoli e le bevande alcooliche, l'armonizzazione comunitaria sulla base delle direttive, n. 92/83/CEE e n. 92/84/CEE del 19 ottobre 1992. In particolare, l'articolo 3, comma 3, della direttiva n. 92/84/CEE ha consentito alla Repubblica italiana di mantenere fino al 30 giugno 1996 una aliquota ridotta per talune categorie di alcole, a condizione che tale aliquota non fosse inferiore all'aliquota minima comunitaria (550 ecu corrispondente a lire 1.161.974 per ettolitro anidro); in relazione a tale disposizione, nel comma 3 dell'articolo 26 del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e' stata, infatti, prevista una riduzione di aliquota (di lire 83.600) per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del siero e del permeato di siero e per l'alcole contenuto nel rhum. Questa Amministrazione, dopo aver esaminato dettagliatamente la questione, ritiene che precise ragioni tecniche e addirittura il conflitto di interessi sottesi ostano al mantenimento dell'aliquota agevolata. A cio' si aggiunge la difficolta' di trovare un accordo in sede comunitaria per modificare la direttiva che prevede la scadenza dell'agevolazione in questione al 30 giugno 1996, in quanto una decisione in tal senso deve essere presa all'unanimita'. Va fatto presente che il diverso trattamento fiscale fra le due categorie di alcoli comporterebbe difficolta', incertezze, nonche' adempimenti di certificazione che finirebbe con il rallentare l'attivita' degli operatori, oltre a costituire un appesantimento del lavoro per l'amministrazione finanziaria, non certo in linea con l'esigenza attuale di semplificazione e di assicurare competitivita' a gli operatori. C'e' poi da rilevare che le categorie interessate (Federvini e Associazioni nazionale industriali distillatori di alcoli e acquaviti) non sono concordi nel chiedere il mantenimento della differenza d'imposta tra le due categorie. D'altra parte i Distillatori detentori di alcoli erano gia' stati agevolati visto che dal 1^ gennaio 1995 la differenza tra aliquota normale e ridotta rimaneva immutata. Per quanto concerne il diritto erariale speciale dovuto sugli alcoli denaturati, si fa presente che esso e' strettamente correlato alla concessione della predetta aliquota agevolata. Va, infine, rilevato che il mantenimento, sia pur provvisorio, di tale diritto speciale e' stato contestato dalla commissione dell'unione Europea, in quanto non conforme alla normativa comunitaria. Il Ministro delle finanze: Visco.



 
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