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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00721 presentata da DELMASTRO DELLE VEDOVE SANDRO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960605

Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. - Per sapere - premesso che: l'Ente poste italiane, con deliberazione del proprio consiglio di amministrazione n. 14/1996, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 77 del 1^ aprile 1996, ha rideterminato le "tariffe delle stampe periodiche in abbonamento postale", ai sensi dell'articolo 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; l'interpretazione data dall'Ente poste italiane ai commi 26, 27 e 34 dell'articolo 2 della legge 549/1995 ha di fatto comportato, e comporta, oneri insostenibili per la spedizione delle pubblicazioni di informazione istituzionale degli Enti locali, con cio' rischiando di vanificare un prezioso metodo di diffusione di cultura democratica e di informazione circa le attivita' istituzionali degli enti; il mantenimento del citato provvedimento genererebbe inevitabilmente la sospensione delle spedizioni da parte degli Enti locali, e segnatamente da parte degli enti con minori risorse finanziarie, eliminando in tal modo un vitale raccordo fra amministrati ed amministratori; il Consiglio regionale del Piemonte, nel corso della propria adunanza consiliare del 14 maggio 1996, ha approvato l'ordine del giorno n. 219, con il quale si richiede al Presidente del Consiglio dei ministri un forte intervento per provvedere a modificare, se del caso, la normativa al fine di ovviare al lamentato inconveniente -: se non intenda provvedere con urgenza ad un intervento presso l'Ente poste italiane per un sollecito esame della situazione e se, comunque, non intenda promuovere, attraverso una iniziativa del Governo, gli opportuni accorgimenti legislativi atti a consentire agli Enti locali di continuare la propria attivita' di spedizione informativa, contenendo i costi in ragione del beneficio sociale e della cultura democratica che le pubblicazioni istituzionali diffondono fra i cittadini. (4-00721)

Al riguardo si fa presente che l'articolo 2, comma 34 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha stabilito che l'Ente poste italiane provveda a determinare le tariffe per le spedizioni di stampe in abbonamento postale secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1^ dicembre 1993, n. 487 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, commi 26 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. In particolare la nuova normativa prevede che alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici sia concesso un rimborso di lire 200 per ogni copia delle pubblicazioni edite spedite in abbonamento postale a condizione che esse non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di uso redazionale, per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, con esclusione dei giornali di pubblicita', di promozione delle vendite di beni o servizi, dei cataloghi, dei giornali pornografici, dei giornali non posti in vendita, di quelli a carattere postulatorio, nonche' di quelli editi da enti pubblici. Prevede altresi' che alle pubblicazioni di qualsiasi natura (comprese quelle a carattere postulatorio e quelle non poste in vendita) dei soggetti previsti dai capi II e III del titolo II del libro I del codice civile (associazioni e fondazioni) si applichi una tariffa pari al 25 di quelle stabilite nella tab. A, sempre che siffatte associazioni non abbiano fini di lucro e che la loro attivita' persegua finalita' sindacali, religiose o di interesse sociale, scientifico, sanitario, ambientale, politico, culturale, assistenziale, che siano editori di periodici e che le pubblicazioni in parola non contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 40 dell'intero stampato (tab. B). In applicazione della citata normativa l'ente Poste Italiane, con delibera n. 14 del 1996 ha fissato le nuove tariffe per la spedizione delle stampe periodiche che lasciano inalterato il costo sostenuto dalle imprese editrici ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 21 del citato articolo 2 e prevedono, per le testate non ammesse ai benefici di cui sopra - tra cui rientrano gli enti pubblici - un aumento pari al 7,1 per cento, equivalente al tasso di inflazione programmato. Le pubblicazioni degli enti pubblici, infatti, sono comprese tra quelle disciplinate dal comma 34 della medesima legge n. 549 del 1995, per le quali il legislatore non ha previsto alcun beneficio. Eventuali modifiche all'attuale quadro normativo potranno essere proposte e valutate nel corso dell'esame, da parte del Parlamento, della prossima legge finanziaria, tenendo comunque presente che il contratto di programma, stipulato in data 17 gennaio 1995 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente Poste Italiane, all'articolo 6, punto 2, prevede espressamente il rimborso da parte del Ministero del tesoro delle minori entrate subite dall'Ente stesso per effetto delle agevolazioni tariffarie accordate alle stampe periodiche. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Maccanico.



 
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