Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00755 presentata da VALPIANA TIZIANA (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19960605
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: ai giovani in servizio di leva e che conseguono per ragioni di servizio la patente di guida durante il periodo di ferma viene applicata, in caso di incidente stradale con mezzo delle Forze armate, le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1833; tale legge prevede che in caso di danni superiori alle 600.000 lire, sia il dipendente responsabile della guida del mezzo a dover risarcire la somma eccedente; a parte l'assurdita' di equiparare un dipendente permanente del ministero ad un giovane coscritto, quindi obbligato, alla leva, c'e' da tenere in considerazione che il militare di leva non ha un reddito autonomo e puo' trovarsi a dover corrispondere, a causa di incidenti in servizio, i danni dell'autoveicolo di Stato, con grave incidenza sul bilancio della famiglia; il ricorso a tali disposizioni non e' infrequente: per esempio e' illuminante il caso capitato al militare Franco Costa, residente in Albignasego, che il 15 marzo 1994 in via Ostiense, a Roma, ebbe un incidente sulla Fiat Ritmo targata E.I. 969 Bu, che guidava per ragioni di servizio, i cui danni causati allo Stato, ammontano secondo l'inchiesta amministrativa, a lire 3.248.000, cifra richiesta dall'Amministrazione al Costa; spesso non viene considerato il quadro psicologico nel quale avvengono molti incidenti: il militare consegue infatti la patente in 20/25 giorni ed e' immediatamente dopo impiegato su camion, autobus e auto militari; spesso deve eseguire perentori ordini per acconsentire ai voleri dei superiori e celermente per non incorrere in eventuali ritorsioni da parte dei piu' alti in grado, cio' che comporta un aumento di stress, spesso causa degli incidenti in servizio -: se il Ministro non intenda impartire nuove disposizioni per correggere le distorsioni evidenziate; se non intenda attivare le opportune iniziative per rivedere la normativa di cui alla legge n. 1833; se non ritenga necessaria la sottoscrizione da parte del Ministero della difesa di un contratto finalizzato alla predisposizione di una copertura assicurativa per danni a terzi o al parco auto delle Forze armate dovuti ad incidenti per causa di servizio effettuati da militari di leva; se, in subordine, non intenda far conoscere ai militari di leva impiegati come autisti i rischi economici a cui vanno incontro in caso d'incidente con mezzi delle Forze armate, dando loro la possibilita' di optare per altro genere di servizio differente da quello di autista. (4-00755)
Si assicurano gli Onorevoli interroganti che l'attribuzione dell'abilitazione alla guida di un automezzo militare ha luogo a seguito di un'attenta selezione e valutazione dei frequentatori degli appositi corsi. Infatti, il giovane in servizio di leva consegue la patente militare per autovetture dopo quattro settimane di addestramento e quella per autobus e camion dopo altri tre mesi di corso successivi al conseguimento dell'abilitazione per le autovetture. L'addestramento - che normalmente si rivolge a giovani gia' in possesso di patente civile - viene svolto in ambienti altamente specializzati, presso enti il cui compito istituzionale e' l'effettuazione di trasporto con automezzi. Si osserva che per molti giovani il conseguimento della patente militare per autocarri e autobus, con la relativa esperienza di guida, costituisce titolo per un piu' facile inserimento lavorativo nella vita civile. Cio' premesso, si precisa che, ai sensi dell'articolo I della legge 31 dicembre 1962, n. 1833, l'importo dell'onere derivante dall'incidente viene addebitato al conducente militare, per la parte del danno subito dall'Amministrazione, soltanto quando nel comportamento del responsabile della guida del mezzo militare si ravvisano (a cura della competente commissione di inchiesta amministrativa interna e della Procura della Corte dei conti) gli estremi del dolo o della colpa grave, come peraltro attuato nei confronti di ogni atto posto in essere da pubblici dipendenti nell'espletamento delle proprie funzioni, quando tale atto determini un danno allo Stato o a terzi. Dal 1984 ad oggi su 4114 decreti di responsabilita' solo 43 sono risultati di addebito nei confronti di conducenti in servizio di leva. Per quanto attiene alla copertura assicurativa, questo Ministero ha in avanzata fase di elaborazione uno schema di disegno di legge volto, tra l'altro, ad estendere anche al personale della Difesa l'applicazione della legge 23 dicembre 1993, n. 574, che prevede un particolare regime assicurativo a favore dei militari della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e del personale del Corpo forestale dello Stato, per i rischi di lesione o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di trasporto di proprieta' di dette Amministrazioni, nonche' a favore del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto su tali mezzi. Il Ministro della difesa: Andreatta.