Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00669 presentata da NOVELLI DIEGO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960605
Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: Telecom Italia Mobile (TIM) nell'atto di apertura di un contratto con i propri abbonati, richiede un "anticipo conversazioni" pari a 100.000 lire per le utenze family, da 200.000 a 500.000 per le utenze "affari"; l'ammontare complessivo di tali "anticipi" iscritti a bilancio aveva raggiunto, al 31 dicembre 1995, la ragguardevole somma di 957,3 miliardi di lire; dal tale imponente massa monetaria, Telecom italia mobile ricava almeno 100 miliardi di lire l'anno, avendo effettuato investimenti in buoni del tesoro poliennali, senza retrocedere (come sarebbe giusto) alcun interesse agli utenti che, al contrario, se pagano la bolletta con un solo giorno di ritardo, si vedono applicati interessi di mora pari al 400 per cento circa su base annua, cio' che ha consentito a Telecom italia mobile di ricavare e di iscrivere a bilancio, ben 24,6 miliardi di lire; Adusbef ed altre associazioni di consumatori hanno contestato tale disinvolta prassi adottata indiscriminatamente da Telecom italia mobile, che non trova riscontro in nessun altro Paese europeo, ne' sembra previsto dal regolamento di servizio del ministero delle poste, mentre il secondo gestore dei telefonini, Omnitel pronto italia, non applica tale "anticipo conversazioni" verso quegli abbonati che effettuano la domiciliazione bancaria delle bollette; l'anticipo conversazioni viene gestito da Telecom italia mobile per ricavare reddito sulle spalle dei consumatori, poiche' risulta che, per restituire tali somme dopo la disdetta di un contratto, Telecom italia mobile impiega 15 mesi in media, mentre ad uno stesso abbonato che passa dal servizio TACS a quello GSM, piuttosto che utilizzare l'anticipo versato in precedenza o restituirglielo in "tempo reale", con uno spazio temporale accettabile massimo di 15 giorni, viene imposto un anticipo doppio; qualora tale "anticipo conversazioni" fosse previsto dal regolamento di servizio, e non sembra che lo sia, esso contrasta indubbiamente con la legge 52 del 1996, che vieta alle aziende di imporre contratti con clausole vessatorie, ed in essa rientra certamente la richiesta di un anticipo sui consumi -: quali siano le ragioni reali che impongono a Telecom italia mobile di esigere, all'atto dell'apertura contrattuale, somme per anticipo conversazioni pari a 957,3 miliardi, e per quale logica ragione tali somme non vengano contestualmente liquidate alla rescissione dei contratti, venendo addirittura raddoppiate qualora gli utenti passino dal servizio TACS a quello GSM della Telecom italia mobile; se non siano da considerare scandalosi, nell'era dell'elettronica, tali deliberati ritardi nella restituzione degli anticipi agli utenti, e se essi non costituiscano invece una benstudiata ed architettata strategia aziendale per porre una "barriera all'uscita", impedendo in tal modo di poter scegliere l'altro gestore finora presente sul mercato; se non sia contrattualmente piu' equo restituire tali ingenti somme agli utenti, sia in linea capitale che con gli interessi maturati, al tasso di interesse legale; quali iniziative urgenti si intendano intraprendere per impedire tale evidente abuso, che costituisce un vero e proprio illecito arricchimento a danno dei consumatori, esercitando la necessaria vigilanza su un gestore che fa il bello e cattivo tempo con i diritti degli utenti. (4-00669)
Al riguardo si fa presente che la legittimita' dell'anticipo per le conversazioni interurbane richiesto all'abbonato in misura percentuale rispetto al traffico che il medesimo presume di effettuare - previsto dall'articolo 292 del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (d.P.R. 29 marzo 1973, n 156) ed espressamente richiamato nel regolamento di servizio approvato con d.m. 8 settembre 1988, n. 484 e nel d.m. 13 febbraio 1990, n. 33 per quanto concerne il servizio radiomobile - e' stata piu' volte riconosciuta dai giudici amministrativi (TAR Lazio sez. II 8 novembre 1990, n. 1966 e Consiglio di Stato sez. VI, 31 ottobre 1992, n. 842). Cio' premesso, si significa che, per quanto riguarda il servizio GSM, il predetto anticipo e' previsto dalle condizioni generali di abbonamento che vengono specificatamente approvate dal cliente all'atto della stipula del contratto. L'articolo 1 del d.m. 8 novembre 1993, n. 512, stabilisce che l'anticipo richiesto sulle conversazioni deve corrispondere al valore economico del traffico che l'utente presume di effettuare nel periodo di fatturazione. L'importo richiesto ai clienti GSM e' uguale a quello richesto agli abbonati al TACS e non e' versato a titolo di deposito ma di anticipo, come contributo per coprire le spese che il gestore della rete ha gia' sostenuto per permettere al cliente di effettuare le chiamate; pertanto, la relativa somma non e' produttiva di interessi. La somma versata all'atto della stipula del contratto viene restituita al momento della cessazione del rapporto contrattuale. Alla suddetta somma, prima della restituzione, va tuttavia sottratto l'importo eventualmente ancora dovuto per chiamate effettuate e non comprese nell'ultima bolletta pagata. A tal fine e', quindi, necessario eseguire un approfondito accertamento delle somme dovute dal cliente, comprese quelle spettanti ai gestori esteri per il traffico internazionale eventualmente svolto. Tutto cio' vale sia per il servizio GSM, istituzionalmente abilitato alla funzione di roaming, sia per il servizio TACS, posto che non e' infrequente che chiamate originate dall'estero e terminate su radiomobile TACS siano effettuate con addebito a carico del chiamante (c.d. "collect call"). Tanto premesso, si comunica che comunque la societa' si e' particolarmente impegnata per ridurre sensibilmente i tempi di restituzione ed ha assicurato di aver gia' ottenuto soddisfacenti risultati che, tuttavia, cerchera' di migliorare nel prossimo futuro. Al fine, inoltre, di individuare soluzioni piu' favorevoli alla clientela la concessionaria si e' dichiarata disponibile, per i nuovi abbonamenti, ad introdurre nuovi metodi di pagamento e l'utilizzo della carta di credito come strumento di garanzia nonche' la domiciliazione bancaria; in tal senso, sono state avviate trattative con le maggiori aziende di credito. Si sta valutando, infine, se sia possibile consentire l'utilizzo dell'anticipo in caso di migrazione dal TACS al GSM evitando in tal modo al cliente il disagio del cosiddetto "doppio anticipo". Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Maccanico.