Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00735 presentata da GASPARRI MAURIZIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960605

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che: tantissimi anziani pensionati aspettano da piu' di due anni l'applicazione delle disposizioni della legge n. 87 del 1994, concernente le "norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti"; l'articolo 3 della legge n. 87 del 1994 prevede espressamente che "il trattamento di cui alla presente legge viene applicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonche' a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennita' di buonuscita o analogo trattamento"; il competente ministero del tesoro ha richiesto un parere all'Avvocatura dello Stato sulla interpretazione dell'articolo 3 della legge n. 87 del 1994 per quanto riguarda i pensionati ante 1^ dicembre 1984 che abbiano presentato, prima dell'emanazione della legge stessa, un ricorso giudiziario; la seconda parte dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, si interpreta autenticamente nel senso che per rapporti non ancora giuridicamente esauriti alla data del 30 novembre 1984 debbono intendersi quelli per i quali l'ultima liquidazione dell'indennita' di buonuscita, o analogo trattamento, abbia avuto luogo dopo il 30 novembre 1984, benche' i relativi dipendenti siano cessati dal servizio prima di tale data, nonche' quei rapporti per i quali pendano giudizi ritualmente promossi avanti gli organi giurisdizionali alla data di entrata in vigore della predetta legge 29 gennaio 1994, n. 87; nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio prima del 1^ dicembre 1984 il contributo previsto al terzo comma dell'articolo 2, sempre della predetta legge, e' determinato con riferimento alla quota dell'indennita' integrativa speciale spettante alla data di cessazione dal servizio per i livelli, qualifica o posizione giuridica rivestiti alla data stessa ed e' trattenuto in sede di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita che dev'essere effettuata entro il 1996; l'Avvocatura dello Stato ha gia' predisposto il relativo parere a cura dell'avvocato Del Gaizo, peraltro inspiegabilmente ancora fermo presso la stessa Avvocatura; il ministero del tesoro, dopo la risposta ricevuta dall'Avvocatura, provvedera' ad emettere una circolare relativa, con la quale si fornira' un chiarimento definitivo a tutti gli interessati disponendo l'auspicato pagamento a quest'ultimi -: quali ostacoli o impedimenti siano sorti o stiano intervenendo al momento ad un sollecito rilascio, da parte dell'Avvocatura dello Stato, del parere necessario per sbloccare l'iter di attuazione della normativa e per consentire di vedere finalmente soddisfatte le attese legislative di tante persone che sono state fedeli servitori del nostro Paese. (4-00735)

Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'applicazione della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti. Al riguardo, premesso che questa Amministrazione ha provveduto a fornire il proprio avviso alle gestioni previdenziali interessate a definire sollecitamente i procedimenti previsti dalla citata legge n. 87 del 1994, si precisa, con riferimento all'articolo 3, comma 1, che la citata disposizione ha individuato i soggetti interessati alla riliquidazione della indennita' di buonuscita, con computo dell'indennita' integrativa speciale, nei dipendenti cessati dal servizio successivamente al 30 novembre 1984 ed in coloro che, cessati fino a tale data, vantano rapporti, non ancora giuridicamente esauriti, attinenti alla liquidazione della stessa indennita' di buonuscita o ad analogo trattamento. In applicazione del disposto normativo in questione e', pertanto, possibile provvedere a riliquidare, sulla base delle domande presentate, i trattamenti previdenziali corrisposti nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio dal 1^ dicembre 1984 al 30 novembre 1994, rispettando le cadenze temporali indicate dall'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 87 del 1994, come modificate dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con riferimento alla riliquidazione dei trattamenti corrisposti al personale cessato precedentemente e fino al 30 novembre 1984 (ultimo giorno di servizio), in presenza delle domande presentate a tal fine dagli interessati, si fa presente che la riliquidazione stessa e' subordinata all'esistenza di rapporti non ancora giuridicamente esauriti alla data dell'entrata in vigore della legge n. 87 del 1994. In proposito. si comunica che, per l'individuazione dei citati "rapporti", il Tesoro ha provveduto a chiedere specifico parere all'Avvocatura Generale dello Stato. Peraltro, considerata l'opportunita' di definire gli effetti della legge n. 87 del 1994 nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio fino alla data del 30 novembre 1984, si ritiene che eventuali "rapporti non ancora giuridicamente esauriti" possano essere individuati nelle liquidazioni delle indennita' di buonuscita o in analoghi trattamenti, derivanti da provvedimenti intervenuti a decorrere dal 6 febbraio 1989, vale a dire nel quinquennio precedente alla data dell'entrata in vigore della legge n. 87 del 1994, con esclusione delle eventuali riliquidazioni dei predetti trattamenti, effettuate o da effettuarsi a vario titolo. Con riferimento all'articolo 4, comma 1, della citata legge, il quale stabilisce che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 87 del 1994 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti, si e' dell'avviso che dovrebbero avere diritto alla riliquidazione dei trattamenti di fine servizio, con l'inclusione dell'indennita' integrativa speciale, tutti i soggetti, ancorche' cessati fino alla data del 30 novembre 1984, titolari dei ricorsi "per materia" alla predetta data del 6 febbraio 1994, per i quali opererebbe la citata dichiarazione di estinzione d'ufficio. La legge in questione infatti e' stata emanata per dare attuazione alla sentenza costituzionale n. 243 del 1993, con la quale sono stati affidati al legislatore modi e tempi di un adeguato computo dell'indennita' integrativa speciale nel calcolo della buonuscita, sottolineando come la concreta attuazione del diritto di cui trattasi dovesse ispirarsi al principio di gradualita'; soluzione poi adottata con il meccanismo di computo previsto dall'articolo 1 della stessa legge n. 87 del 1994, in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della Pubblica Amministrazione e per i lavoratori privati. Sulla base di tali considerazioni, ed in relazione al recente orientamento giurisprudenziale favorevole ai ricorrenti, si ritiene che abbiano diritto alla riliquidazione dei trattamenti di fine servizio anche i titolari di ricorsi, cessati dal servizio fino al 30 novembre 1984, in presenza della necessaria domanda presentata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 87 del 1994. Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.



 
Cronologia
sabato 1° giugno
  • Politica, cultura e società
    Muore a Roma Luciano Lama, leader della Cgil e del Pci.

giovedì 20 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente del Consiglio Romano Prodi presenta una manovra da 16 mila miliardi, che prevede 11 mila miliardi di tagli alla spesa pubblica.