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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00803 presentata da DELFINO TERESIO (CCD-CDU) in data 19960605

Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: il ministero dell'industria non ha ancora provveduto a dare applicazione alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 avente ad oggetto nuove norme per le zone montane, in particolare riferite alle agevolazioni di cui al comma 2^ dell'articolo 10 della stessa legge, concernente l'autoprotezione e benefici in campo energetico; nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, puo' essere concessa dal comitato interministeriale prezzi (CIP) una riduzione, di cui lo stesso CIP determina la misura percentuale, del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attivita' produttive -: se non ritenga di assumere le necessarie iniziative per sollecitare l'organo competente (CIP) ad adempiere a quanto stabilito dalla predetta legge adottando i provvedimenti di riduzione del sovrapprezzo termico sul consumo di energia, come in premessa, in favore dei territori montani. (4-00803)

La questione sollevata nel testo dell'interrogazione riguarda la norma di cui al 2^ comma dell'articolo 10 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 con la quale e' stato previsto che "nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, puo' essere concessa dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) una riduzione, di cui lo stesso CIP determina la misura percentuale, del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attivita' produttive". La formulazione della norma e' tale da non prevedere che la concessione della riduzione indicata rappresenti un obbligo per il CIP, che e' stato soppresso ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, cioe' anteriormente all'emanazione della norma stessa, ma una facolta' da esercitare, peraltro, in relazione al "disagio ambientale" di ciascun territorio montano. Dal punto di vista generale la concessione della riduzione del sovrapprezzo termico su base territoriale risulta in contrasto con il principio dell'uniformita' delle tariffe elettriche per ciascuna tipologia di utenza su tutto il territorio nazionale, sancito dall'articolo 3, comma 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481; quest'ultima disposizione, successiva a quella in riferimento, non consentirebbe dunque di operare nel senso indicato nel testo dell'interrogazione. Sempre in via generale, e' inoltre da precisare, che ogni agevolazione concessa sui prezzi dell'energia elettrica a particolari categorie di utenti si traduce in una traslazione di oneri alle altre categorie, determinando a loro carico un evidente aggravio di spesa. La norma in esame presenta anche rilevanti difficolta' di carattere pratico quali l'individuazione e la quantificazione del "disagio ambientale" dei diversi territori montani e, per quanto concerne gli utenti non domestici, l'individuazione delle "attivita' produttive" beneficiarie dell'agevolazione. A tale riguardo il CTIM (Comitato Tecnico Interministeriale della Montagna) istituito dal CIPE ai sensi della legge 97/94, ha deciso nella riunione del 24 settembre 1996 di istituire su tale problematica un gruppo di lavoro ad hoc, su richiesta espressa dal rappresentante dell'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunita' Enti Montani). Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.



 
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