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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00753 presentata da DELFINO TERESIO (CCD-CDU) in data 19960605

Per sapere - premesso che: la Repubblica italiana ha legittimato la presenza dell'insegnamento della religione cattolica nel quadro delle finalita' della scuola (legge 25 marzo 1985, n. 121, articolo 9, comma secondo; nella successiva intesa tra Ministero della pubblica istruzione e Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica n. 751/1985) e' stato sancito che "gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri" (punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 751/1985) e che lo Stato avrebbe dato "una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica"; la Corte costituzionale, con le decisioni n. 203/1989 e n. 13/1991, ha confermato la natura curriculare dell'insegnamento della religione cattolica; nella XII legislatura sono stati presentati ben sette progetti di legge per la definizione dello stato giuridico dei docenti di religione; nell'attuale legislatura sono stati gia' presentati due progetti di legge al riguardo -: se sia al corrente che l'ultima frangia di precariato presente nella scuola e' costituita dai docenti di religione; se sia al corrente che gli oltre diciottomila docenti di religione, di cui la maggior parte laici (due su tre - 66,6 per cento), non hanno la certezza di un rapporto di lavoro stabile con la pubblica amministrazione; se sia convinto che uno studio serio della Bibbia possa dare ad ogni alunno la chiave fondamentale di comprensione della civilta' occidentale e quindi delle proprie radici; se, essendo trascorsi ormai undici anni dagli accordi concordatari, sia intenzionato ad assumere tutte le iniziative opportune al fine di dare, entro breve tempo, una sistemazione giuridica definitiva dei docenti di religione cattolica; se, nella definizione di uno specifico stato giuridico dei docenti di religione cattolica, voglia tenere conto dei seguenti criteri: 1) rispetto dello spirito della revisione degli accordi concordatari e successive intese; 2) razionalizzazione del reclutamento dei docenti di religione cattolica secondo la normativa vigente per gli altri insegnanti; 3) salvaguardia dei diritti degli insegnanti di religione in servizio da oltre quattro anni. (4-00753)

Le considerzioni formulate con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, per sollecitare iniziative a favore di una stabile sistemazione dei docenti di religione cattolica - in quanto fondate su precise disposizioni legislative e supportate da varie sentenze della Corte Costituzionale - sono certamente condivisibili e trovano questo Ministero sostanzialmente favorevole ad affrontare il problema nelle competenti sedi istituzionali, cosi' come si e' avuto modo di far presente al Senato nella seduta del 24.9.1996, in occasione della discussione del l'interrogazione n. 3-00076 di analogo contenuto. Nel ribadire, pertanto, quanto in quella sede affermato, circa l'impegno del Governo a pervenire, nelle forme e nei termini che saranno ritenuti possibili, alla piena assimilazione dei docenti in questione al restante personale insegnante con nomina a tempo indeterminato, si aggiunge che intanto il vigente Contratto Collettivo di lavoro del comparto scuola non ha mancato di venire incontro, almeno in parte, alle legittime aspettative degli interessati. Tale contratto, infatti, all'articolo 47, comma 7, ha impegnato l'Amministrazione a costiture il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione cattolica "possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si redono disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondenti all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato". Per quanto riguarda, in particolare, il trattamento economico derivante dall'applicazione dei suindicato contratto, sono attualmente in corso gli adempimenti necessari per l'inquadramento del personale della scuola, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica, nelle nuove posizioni stipendiali, sulla base delle tabelle annesse al medesimo Contratto. Ovviamente, il trattamento economico da attribuire sara' diversificato a seconda che trattasi di insegnanti di religione con orario intero ovvero di insegnanti con orario settimanale ridotto, tenuto conto di quanto prevede la normativa pregressa (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988 e articolo 53 - 5 comma - della legge n. 312 dell'11.7.1980). Si intende, ovviamente, che la definitiva soluzione del problema sollevato potra' venire solo attraverso la predisposizione di un apposito stato giuridico, che dovra' essere peraltro approfondito sotto taluni aspetti specifici, quali quelli connessi alle modalita' di reclutamento che, per i docenti in parola, prevedono, com'e' noto, l'intervento dell'ordinario diocesano, in attuazione delle vigenti norme concordatarie tra Santa Sede e Stato Italiano. Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.



 
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