Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00710 presentata da URSO ADOLFO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960605

Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: con circolare 4 dicembre 1995, n. 199466, d'intesa con il dipartimento per la funzione pubblica e sentita l'Aran, il ministero del tesoro ha diramato ulteriori istruzioni in merito all'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro adottato il 10 febbraio 1995; le istruzioni riguardano, in particolare, il personale comandato, distaccato e "comunque assegnato" ad altri dicasteri, al quale viene attualmente corrisposto il trattamento di amministrazione a cura del dicastero di appartenenza, ma nell'ammontare previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione; poiche' la retribuzione accessoria e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza ai sensi della legge n. 335 del 1995, sembra difficile comprendere come il ministero di appartenenza possa corrispondere al proprio dipendente destinato temporaneamente in un altro ministero, un importo differente rispetto a quello riservato ai dipendenti che restano in sede, dato che ne deve adeguare l'importo a quello corrisposto dal ministero di destinazione, ai propri dipendenti; l'articolo 35 del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro stabilisce il riequilibrio della retribuzione accessoria fra i ministeri, cosi' che una parte dell'incremento retributivo contrattuale e' destinato a concorrere alla costituzione di un "fondo" riservato solo al personale di alcune amministrazioni esplicitamente menzionate nello stesso articolo 35. A causa di tale disposizione si verifica infatti, che il personale distaccato o comandato da ministeri esclusi dal predetto elenco, contribuiscano alla costituzione di un "fondo" dal quale sono tuttavia esclusi in quanto estraneo a quella amministrazione -: se il Governo non ritenga opportuno riesaminare le proprie direttive sulla base delle considerazioni che seguono: 1) la circolare non si richiama a specifiche norme che giustifichino l'operazione di recupero che la direzione provinciale del tesoro sta effettuando mensilmente dalla busta paga di ciascun lavoratore distaccato o comandato; 2) tale operazione di recupero determina attualmente una differenza retributiva tra gli stessi dipendenti dello stesso dicastero cosi' da causare, in sede di definizione del trattamento pensionistico, una ulteriore e conseguente disparita' di trattamento; se il Governo intenda valutare l'opportunita': a) di sospendere l'operazione di recupero, di ripristinare l'indennita' accessoria nell'importo stabilito dalla tabella B del contratto collettivo nazionale di lavoro e di restituire le somme finora prelevate calcolandone gli interessi maturati, al momento della restituzione; b) di prevedere, a parita' di livello per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, una equita' di trattamento almeno per quel che riguarda l'entita' delle indennita' accessorie in questione; a quali norme si riferisca la pubblica amministrazione, allorche' e' chiamata a definire il trattamento di quiescenza di un proprio dipendente che, al contrario di altri, abbia percepito un'indennita' superiore a quella prevista dall'Amministrazione di appartenenza e, per di piu', erogata a cura della stessa in applicazione della circolare del ministero del tesoro. (4-00710)

Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto intesa a sollecitare il riesame delle direttive impartite con la circolare del 4 dicembre 1995 n. 199466 nonche' ad introdurre, per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, equita' di trattamento economico con riferimento alle indennita' accessorie. Al riguardo, va innanzi tutto premesso che l'indirizzo seguito con la citata circolare scaturisce dalla necessita' di salvaguardare l'orientamento giurisprudenziale in materia di trattamento accessorio, secondo il quale, ai fini della corresponsione delle indennita' avente carattere fisso e continuativo, non occorre considerare l'appartenenza dei dipendenti ad una struttura amministrativa, bisogna invece valutare, in via prevalente, le mansioni attribuite al personale al fine del sostanziale vantaggio che l'amministrazione riceve dalle prestazioni stesse. Tale assunto ha trovato, peraltro, conferma legislativa nell'articolo 3, comma 63 della legge n. 537 del 1993, nel quale e' espressamente previsto che i pubblici dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo non possono cumulare i compensi erogati dall'amministrazione di appartenenza "con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'Amministrazione presso la quale i predetti dipendenti prestano servizio". Va precisato, poi, che la materia del trattamento economico e' riservata alla contrattazione nazionale collettiva e, soltanto, in tale sede puo' trovare soluzione l'allineamento delle indennita' sia nell'ambito di ciascun Ministero che nell'ambito tutto del comparto. Si soggiunge, infine, che il contratto del 18 giugno 1996, proprio allo scopo di attenuare la disparita' del trattamento fra i dipendenti, prevede per ciascuna Amministrazione incrementi differenziati dell'indennita'. Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.



 
Cronologia
sabato 1° giugno
  • Politica, cultura e società
    Muore a Roma Luciano Lama, leader della Cgil e del Pci.

giovedì 20 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente del Consiglio Romano Prodi presenta una manovra da 16 mila miliardi, che prevede 11 mila miliardi di tagli alla spesa pubblica.